Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15346 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 15346 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO – Consigliere COGNOME – Ud. 26 marzo 2025
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di App elio di Palermo che ha confermato la sua condanna per due episodi di furto aggravato dalla violenza sulle cose, così riqualificate in primo grado le originarie imputazioni di furto in abitazi( ne aggra
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso – che denunzia violazione di k gge e vizio d motivazione quanto alla necessità di escludere che si tratti di furto in abita: ione e qu all’asserito difetto della condizione di procedibilità- deve trovare parziale accogl mento.
Rilevato, in particolare, che il ricorso risulta fondato nella parte in cui d duce il della condizione di procedibilità per il reato di cui al capo 1 dell’imputazione.
Il percorso valutativo che ha condotto il Collegio a questa decisione è scar dito da alc passaggi.
Il primo è che il reato per cui si procede è oggi perseguibile a querela di larte, stan modifica introdotta dall’art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 1! 0 all’ ultimo comma, cod. pen., che recita: «Il delitto è punibile a querela della per .ona offes procede, tuttavia, d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per inferr iità, ovv ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia com su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)». L’incidenza della riforma ;ulla prese regiudicanda è indubbia: nessuna delle circostanze aggravanti che sono state r conosciute dai Giudici di merito – violenza sulle cose – rientra, infatti, nell’elencazione della n )rma d conio.
La novità normativa riguardante il regime di procedibilità – questo il sec( ndo snodo d ragionamento – trova applicazione anche in ordine a fatti, come quelli sub imice, commessi prima del 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del d.lgs 150 cit. A ques ta conclusio può giungersi, pur in assenza di una disposizione transitoria ad hoc nella cd. rif )rma Cartabia, mutuando il principio sancito dalla giurisprudenza di legittimità formatasi in oc :asione di interventi legislativi che hanno modificato, in una direzione o nell’altra, il re procedibilità dei reati. Si è, infatti, condivisibilmente sostenuto che, data la natura sostanziale e processuale, della querela e la sua concreta incidenza sulla punib lità dell’aut del fatto, il rapporto tra leggi che modificano il regime di procedibilità di un rea o deve governato dalla norma di cui all’art. 2, comma 4, cod. pen. Il principio è stato s ancito da 2, n. 40399 del 24/09/2008, COGNOME e altri, Rv. 241862 (a proposito del reat ) di cui al 642 cod. pen.) secondo cui l’esistenza della condizione di procedibilità, in pi ecedenza n richiesta, andava verificata dal Giudice anche in ordine ai reati commessi anteriorment all’intervenuta modifica. Di segno analogo, ancorché in direzione inversa, è la jiurispruden secondo cui, qualora il regime di procedibilità divenga più severo, la modifica )ormativa n può riguardare i reati commessi anteriormente alla data di entrata in vigore dell. novella (S
5, n. 44390 del 08/06/2015, R., Rv. 265999 sulla “nuova” irrevocabilità d lla querela materia di stalking; Sez. 3, n. 2733 del 08/07/1997, COGNOME, Rv. 209188 circa l’irretroattivit della procedibilità di ufficio per i reati di violenza sessuale prevista dall’a t. 609 -septies cod.pen.). Tale orientamento è stato richiamato in Sez. U, n. 40150 del 21/06/ !018, Salatino Rv. 273552-01, § 5.
Calato il principio nell’odierna regiudicanda, se ne deduce che la novella del d.lgs. 1 del 2022, siccome disposizione di favore, trova applicazione anche con rifer mento a reati commessi prima della sua entrata in vigore, come quello addebitato ai ricorrenti
Nel caso in esame, dall’esame degli atti processuali emerge che non risi ilta presentata una valida querela di parte in relazione al capo 1) dell’imputazione, ma che t ìle circosta non è stata rilevata dai giudici di merito. La mancata presentazione della que ‘ela determin l’improcedibilità dell’azione penale, con conseguente necessità di annullarp la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente al capo 1) dell’imputazione, in quanto azione penale non può essere proseguita.
Ritenuto che le medesime considerazioni non possono essere mutuate con riferimento al capo 2) dell’imputazione, atteso che, in tale caso, non sussiste i lcun dife querela, avendo la persona offesa, in sede di integrazione della denuncia c el 2.10.2020 espressamente manifestato la volontà di perseguire penalmente il responsabile c el fatto.
Ritenuto pertanto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato n relazione al capo 2) dell’imputazione, perché denunzia violazione di norme smentita dagli att processuali.
Rilevato altresì che in relazione alle ulteriori doglianze concernen i il capo dell’imputazione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, dal momento ( he pare che ricorrente argomenti sulla non configurabilità del reato di furto in abitazione, nc avvedend che già il Giudice di prime cure aveva operato l’invocata derubricazione.
Rilevato, in conclusione, che la sentenza di secondo grado deve essere a – ìnull ta senza rinvio in relazione al solo capo 1) dell’imputazione per difetto della condizione di querela.
Rilevato che è possibile procedere in questa sede ad una rideter ninazione del trattamento sanzionatorio a seguito del parziale annullamento, dal momentl che il reato superstite è quello considerato più grave dalla Corte di appello e che la per 3 per il reato satellite oggi reputato improcedibile era stata individuata in quella di mesi 4 d reclusione in aumento ex art. 81, comma 2, cod. pen., cui andava applicata la riduzione per il -ito.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al reato di cui al ci po 1) perc l’azione penale non può essere proseguita per difetto di querela ed elimina la rE lativa pena di
mesi due e giorni venti di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così, deciso il 26 marzo 2025
Il consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME