Furto e Procedibilità a Querela: La Cassazione Annulla per Mancanza di Querela
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale introdotto dalla Riforma Cartabia: la nuova regola della procedibilità a querela per il reato di furto, anche se aggravato. La Suprema Corte ha annullato una condanna proprio perché, una volta esclusa una specifica aggravante, l’azione penale non poteva proseguire senza la querela della persona offesa, mai presentata. Analizziamo insieme questo caso emblematico.
Il Fatto: Dalla Condanna all’Appello
L’imputato era stato inizialmente condannato dal Tribunale per il reato di furto ai sensi degli articoli 624 e 625 del codice penale. In seguito, la Corte di Appello, in parziale riforma della prima sentenza, aveva escluso una delle circostanze aggravanti contestate e, di conseguenza, aveva ridotto la pena inflitta.
Tuttavia, nel prendere questa decisione, la Corte territoriale aveva omesso di valutare un aspetto cruciale, divenuto determinante a seguito delle recenti modifiche legislative.
Il Ricorso in Cassazione e l’Impatto della Riforma Cartabia
L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su un unico, ma decisivo, motivo: la violazione di legge. La difesa ha sostenuto che, a seguito dell’esclusione della circostanza aggravante, il reato di furto non era più procedibile d’ufficio, ma richiedeva necessariamente una querela da parte della persona offesa.
Il punto centrale del ricorso si basa sulla nuova formulazione dell’articolo 624 del codice penale, come modificato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (la cosiddetta Riforma Cartabia). Questa riforma ha trasformato il regime di procedibilità per il delitto di furto, rendendolo di regola procedibile a querela anche in presenza di alcune aggravanti.
La Nuova Regola della Procedibilità a Querela
Secondo la normativa aggiornata, il furto aggravato è procedibile d’ufficio solo in specifiche ipotesi, ad esempio se la persona offesa è incapace o se ricorrono talune aggravanti, come quella prevista dall’art. 625, n. 7-bis c.p. Nel caso di specie, l’aggravante che avrebbe potuto giustificare la procedibilità d’ufficio era stata esclusa dalla Corte d’Appello, facendo rientrare il reato nella regola generale della procedibilità a querela.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. I giudici hanno constatato che il motivo sollevato dalla difesa era corretto: si era verificato un sopravvenuto difetto della condizione di procedibilità.
La Corte ha spiegato che, in base al testo novellato dell’art. 624, comma 3, c.p., il delitto di furto aggravato è procedibile a querela della persona offesa, salvo eccezioni non riscontrabili nel caso concreto. Poiché non risultava agli atti che la vittima del furto avesse mai sporto querela nei confronti dell’imputato, l’azione penale non poteva legittimamente proseguire.
Le Conclusioni
In conclusione, la Suprema Corte ha pronunciato l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Questa decisione significa che la condanna è stata cancellata in via definitiva, non perché l’imputato sia stato ritenuto innocente nel merito, ma perché mancava un presupposto fondamentale per poterlo processare: la querela della persona offesa. La sentenza sottolinea l’importanza per i giudici di merito di verificare attentamente le condizioni di procedibilità, specialmente alla luce delle recenti riforme che hanno ampliato l’ambito dei reati perseguibili solo su iniziativa della vittima.
Dopo la Riforma Cartabia, il furto aggravato è sempre procedibile d’ufficio?
No. La sentenza chiarisce che, a seguito della modifica dell’art. 624 c.p. ad opera del d.lgs. 150/2022, il furto aggravato è diventato di regola procedibile a querela della persona offesa. Si procede d’ufficio solo in casi specifici, come quando la vittima è incapace o ricorrono determinate circostanze aggravanti (es. art. 625, n. 7-bis).
Cosa succede se una circostanza aggravante che rendeva il reato procedibile d’ufficio viene esclusa nel corso del processo?
Se l’aggravante che giustificava la procedibilità d’ufficio viene esclusa, il reato diventa procedibile a querela. Se la querela non è mai stata presentata, il giudice deve dichiarare l’improcedibilità dell’azione penale e, come in questo caso, annullare la sentenza di condanna.
Qual è la conseguenza della mancanza della querela quando è richiesta dalla legge?
La mancanza della querela costituisce un “difetto della condizione di procedibilità”. Ciò impedisce al procedimento penale di proseguire e obbliga il giudice a pronunciare una sentenza di non doversi procedere o, come in questo caso, di annullamento della condanna perché l’azione penale non può essere proseguita.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11033 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 11033 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 12/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PALERMO il 10/09/1963
avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 5 marzo 2024 la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 25 ottobre 2021, ha escluso GLYPH l’aggravante GLYPH dell’esposizione GLYPH alla GLYPH pubblica GLYPH fede, GLYPH per GLYPH l’effetto rideterminando la pena inflitta a COGNOME NOME nella misura di mesi cinque di reclusione ed euro 180,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando, con un unico motivo, violazione di legge, per avere la Corte di merito erroneamente omesso di considerare come, a seguito dell’intervenuta esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen., il reato sarebbe divenuto procedibile a querela, con la conseguenza che si sarebbe dovuta pronunciare l’estinzione del reato per mancanza della condizione di procedibilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, essendo stato correttamente eccepito il sopravvenuto difetto della condizione di procedibilità, con conseguente pronuncia dell’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
In ragione di quanto disposto dall’art. 2, comma 1, lett. i) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, infatti, il novellato testo dell’art. 624, comma 3, cod. pen. oggi prevede che il delitto di furto aggravato sia procedibile a querela della persona offesa, a meno che – come non è dato ravvisare nel caso di specie quest’ultima sia incapace, per età o per infermità, ovvero ricorra taluna delle circostanze di cui all’art. 625, n. 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e n. 7-bis, nel qual caso si procede di ufficio.
Non risulta dagli atti che la persona offesa abbia mai presentato querela nei confronti del COGNOME, per cui deve, conseguentemente, essere pronunciato l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché l’azione penale non può essere proseguita per difetto della necessaria condizione di procedibilità.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l’azione penale non può essere proseguita per mancanza di querela.
Così deciso in Roma il 12 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Pre ide te’