Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 6554 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 6554 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MASSAFRA il 04/09/1983
avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, datato 16.2.2024, la Corte d’Appello di Bologna ha confermato la sentenza, emessa dal Tribunale di Rimini il 5.9.2022, di condanna alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 334 di multa nei confronti di NOME COGNOME in relazione al reato continuato di furto di un’autovettura, aggravato dal mezzo fraudolento e dall’esposizione a pubblica fede, nonchè al reato di resistenza a pubblico ufficiale, esclusa la recidiva contestata; la pena è stata poi inflitta in continuazi esterna con la condanna relativa alla sentenza n. 223 del 2021 del Tribunale di Ravenna, divenuta irrevocabile il 3.5.2021.
Avverso la citata sentenza d’appello ha proposto ricorso l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo un unico motivo con cui eccepisce violazione di legge quanto alla mancata applicazione del regime di procedibilità a querela per il reato di furto aggravato, poiché la condizione di procedibilità non è stata acquisita al processo e, dunque, deve ritenersi mancante (come risulta dal verbale dell’udienza del 1.10.2020).
Il difensore ritiene che la questione attinente alla improcedibilità del reato sia rileva d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, sebbene – come in questo caso – non sia stata dedotta con l’atto di appello (si cita, in proposito, la sentenza Sez. 3, n. 241 del 14/3/2019, M., Rv. 275981).
Il Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al capo a, ritenuta l’improcedibilità del reato di furto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, per le ragioni che si indicheranno di seguito.
Il caso di specie attiene agli effetti della legge sopravvenuta più favorevole, che prescriva la procedibilità a querela in luogo di quella d’ufficio, sui ricorsi prop successivamente alla sua entrata in vigore che siano volti a farla valere.
Precisamente, il d.lgs. n. 150 del 2022 ha rimodulato la precedente procedibilità d’ufficio del reato di furto aggravato ai sensi dell’art. 625 cod. pen., rendendolo procedibile a querela, fatte salve le ipotesi di cui al n. 7 della medesima disposizione, diverse da quell dell’esposizione alla pubblica fede (oggi in esame), e di cui al successivo n. 7-bis (cfr. art. 624, comma terzo, cod. pen.).
Il ricorso è stato proposto dopo l’entrata in vigore del citato decreto legislativo del 20 e avverso una sentenza pronunciata anch’essa dopo detta entrata in vigore; l’atto di
appello è stato presentato invece precedentemente a tale momento, in data 11 ottobre 2022. La denuncia in atti non può ritenersi una valida querela, alla luce del suo contenuto, verificato dal Collegio, in virtù della natura del vizio dedotto (cfr. Sez. U, n. 42792 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092).
2.1. Preliminarmente deve evidenziarsi come sussistano due opzioni, nella giurisprudenza di legittimità, riguardo alla possibilità di dedurre per la prima volta Cassazione l’eccezione di improcedibilità per mancanza di querela quando la necessità di tale condizione di procedibilità sia insorta per effetto di una modifica normativ successiva.
Secondo una prima tesi, è inammissibile il ricorso che ponga, con un motivo unico o che si accompagni ad altri inammissibili, la questione della improcedibilità, per mancata proposizione della querela, di reati per i quali il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, abb successivamente alla sentenza impugnata e nelle more della presentazione del ricorso, introdotto tale forma di procedibilità (Sez. 4, n. 49513 del 15/11/2023, COGNOME, Rv. 285468). Tale pronuncia ha osservato che una lettura coordinata della giurisprudenza delle Sezioni Unite – in particolare, delle sentenze Sez. U, n. 24246 del 25/2/2004, COGNOME, Rv. 227681 e Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME Rv. 266818 – consente di affermare che un ricorso che rechi quale unico motivo l’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen., in rapporto all’art. 2, comma quarto, cod. pen., non contenendo una censura alla sentenza impugnata, va interpretato come una mera sollecitazione di un potere officioso che il giudice di legittimità ha a disposizione, ma che, per poter esser esercitato, presuppone la corretta instaurazione del rapporto processuale.
Secondo altra, preferibile opzione, in tema di giudizio di legittimità, è ammissibile ricorso che pone, con un motivo unico o che si accompagna ad altri motivi inammissibili, la questione di improcedibilità, per difetto di querela, di reati per i quali il d.lgs 10 o 2022, n. 150, successivamente alla sentenza impugnata e nelle more della presentazione del ricorso, ha introdotto tale forma di procedibilità (Sez. 5, n. 26418 del 3/4/2024 D’COGNOME, Rv. 286872, in una fattispecie di furto commesso su cose esposte alla pubblica fede).
Il principio è stato affermato in una visione coerente con quell’orientamento che, all’indomani dell’entrata in vigore del nuovo regime di procedibilità, aveva ritenuto che, in caso di ricorso per cassazione proposto, al fine di dedurre il difetto della condizione procedibilità, in relazione a reato divenuto procedibile a querela in seguito all’entrata vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, qualora il giudice di legittimità non riscontr presenza di tale atto, deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata (Sez. 5, n. 22658 del 10/5/2023, Giurca, Rv. 284698); ciò in quanto il ricorso, successivo all’entrata in vigore del mutato regime di procedibilità, con il quale si è invocata la declaratoria cui all’art. 129 cod. proc. pen. per difetto di querela, non può considerarsi inammissibile poiché, diversamente, ne conseguirebbe che le questioni di improcedibilità sopravvenuta
resterebbero impermeabili alla novella normativa (cfr., tra le altre, Sez. 4, n. 2658 de 11/1/2023, COGNOME, Rv. 284155; Sez. 5, n. 5223 del 17/1/2023, COGNOME, Rv. 284176; Sez. 5, n. 11229 del 10/1/2023, COGNOME, Rv. 284542; Sez. 5 n. 43628 del 21/09/2023, COGNOME, n.m.; nonché, primariamente, Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, COGNOME, Rv. 273551).
Secondo tale orientamento – che il Collegio intende ribadire anche nel caso di specie stante la natura mista, sostanziale e processuale, della querela, nonché la sua concreta incidenza sulla punibilità dell’autore del fatto, il giudice, in forza dell’art. 2, quarto, cod. pen., deve, quindi, accertare l’esistenza della stessa anche per i reati commessi anteriormente all’intervenuta modifica (Sez. 5, n. 22641 del 21/4/2023, P., Rv. 284749).
Proprio da tale natura mista della querela discende che i suoi mutamenti vanno regolati a norma dell’art. 2, comma quarto, cod. pen., sicchè deve essere verificata l’esistenza della querela anche per i reati commessi anteriormente all’intervenuta modifica (Sez. 5, n. 22641 del 21/4/2023, P., Rv. 284749), qualora il ricorso non sia inammissibile ab origine e proposto prima dell’entrata in vigore della novella più favorevole.
2.2. Neppure può condurre a ritenere diversamente l’analisi della sentenza COGNOME, la quale ha esaminato il tema del rapporto tra inammissibilità e “giudicato sostanziale” sul presupposto di un ricorso per cassazione proposto prima dell’entrata in vigore della legge modificativa del regime di procedibilità, che, all’esito della preliminare verifica ammissibilità, era stato ritenuto fondato su motivi non consentiti.
In una simile ipotesi si è in presenza di un giudicato sostanziale già maturato, in ragione, appunto, di un ricorso che tale era solo in apparenza, in quanto non idoneo a determinare la pendenza del procedimento in sede di legittimità; in tal caso, in ordine alla questione della prevalenza o meno della causa di improcedibilità sopravvenuta rispetto alla originaria inammissibilità del ricorso, si è esclusa la possibilità di tale prevalenza, dan rilievo dell’intervenuto giudicato sostanziale, che, in tanto si è potuto formare, in quant il ricorso, precedente all’entrata in vigore della legge modificativa del regime procedibilità del reato al centro del ricorso, non poteva prospettare una violazione di legge non ancora in vigore, e, ove l’avesse prospettata, il motivo non poteva che risultare manifestamente infondato.
Diversamente ci si deve orientare quando il ricorso che rechi con sé, anche come motivo esclusivo, la questione di improcedibilità “sopravvenuta” eccepisca la ‘violazione di legge sopravvenuta’ avente riguardo al mutato regime di promovibilità dell’azione penale.
Invero, lo spirito delle sentenze COGNOME e COGNOME era ben altro, vale a dire quello tratteggiare la differenza tra l’improcedibilità dovuta alla remissione di quere (prevalente sul ricorso inammissibile, travalicando il giudicato sostanziale) e l’improcedibilità per mancanza di querela (che la sentenza COGNOME estrae dalla regola di
prevalenza sul giudicato, in quanto “davvero non coincidente” con l’ipotesi della remissione)
Tuttavia, la situazione processuale qui in esame è diversa, vertendosi nel caso di ricorso successivo alla entrata in vigore della riforma del 2022, che deduce la violazione di legge sopravvenuta, violazione che non avrebbe potuto essere validamente prospettata prima della vigenza della disciplina più favorevole, chè altrimenti si sarebbe trattato di motivo manifestamente infondato.
In ipotesi simili, invero, se non è stato possibile proporlo in grado di appello, il t afferente all’applicazione del nuovo istituto può essere dedotto davanti alla Corte di cassazione e può essere altresì rilevato d’ufficio ai sensi dell’art. 609, comma 2, cod. proc. pen. (da ultimo Sez. 3, n. 24358 del 14/05/2015, COGNOME, Rv. 264109; Sez. 4, n. 22381 del 17/04/2015, Mauri, Rv. 263496; Sez. 3, n. 15449 del 08/04/2015, COGNOME, Rv. 263308), con il limite del giudicato formale derivante dalla regola dell’art. 648 cod proc. pen. in caso di tardività del ricorso.
Ma un simile giudicato non può dirsi formato nel caso di specie, in cui il ricorso è stat proposto dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 e non poteva essere dedotto con l’atto di appello, precedente a tale entrata in vigore.
La natura anche sostanziale della querela, pertanto, implica che debba essere applicata la disciplina più favorevole e il novum deve trovare, quindi, applicazione retroattiva ai sensi dell’art. 2, quarto comma, cod. pen. (si orientano in una simile cornice interpretativa le Sezioni Unite, nella sentenza Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, COGNOME, Rv. 266593, in tema di applicabilità della nuova causa di non punibilità dell’art. 131-bi cod. pen., e Sez. U, n. 46653 del 20/6/2015, COGNOME, Rv. 265111, in tema di trattamento sanzionatorio sopravvenuto più favorevole; secondo quest’ultima pronuncia, in simili ipotesi, prevale il diritto dell’imputato ad essere giudicato in base al trattame più favorevole tra quelli succedutisi nel tempo).
2.3. Molto utilmente, la citata sentenza COGNOME del 2024 ha, quindi, “riordinato” i casi possibili partendo dal momento in cui il ricorso venga proposto:
a) se il ricorso volto a far valere l’improcedibilità del reato di furto è anteriore all’en in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 e propone motivi inammissibili (anche invocando l’applicazione di una legge più favorevole ancora non vigente), si forma il giudicato sostanziale, non superabile da eventuali memorie successive all’entrata in vigore della novella normativa, in base al principio per cui l’inammissibilità dei motivi principali impugnazione si estende ai motivi nuovi, ai sensi dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen. (cfr., sul tema, la sentenza COGNOME delle Sezioni Unite);
b) se, in presenza di sentenza pronunciata anteriormente al 30/12/2022, il ricorso, successivo alla entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, deduca una violazione di legge sopravvenuta, deve ammettersi la possibilità dell’imputato di far valere, con specifico motivo di ricorso, la causa estintiva che non avrebbe potuto essere dedotta o
rilevata nel giudizio di merito; l’ammissibilità del ricorso impedisce la formazione de giudicato sostanziale e consente il rilievo officioso della mancanza di querela e la declaratoria di improcedibilità sopravvenuta.
A tale distinzione è necessario adesso aggiungere il caso di chi abbia proposto ricorso successivamente all’entrata in vigore dell’atto normativo in esame, con la sua disciplina più favorevole in tema di procedibilità, ed avverso un provvedimento anch’esso successivo a tale vigenza, ma emesso all’esito di un giudizio d’appello incardinato da un’impugnazione antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022.
Sulla base di tali considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente al capo a) dell’imputazione (il reato di furto divenuto procedibile querela) e con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Bologna per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, cui non è possibile giungere applicando i poteri del giudice di legittimità previsti dall’art. 620, comma primo, lett. I, cod. pen.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo A) per difetto di querela e con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Bologna per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
Così deciso il 22 novembre 2024.