Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9020 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9020 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MOLFETTA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di furto di cui al capo B e che la pena sia rideterminata e che il ricorso sia dichiarato inammissibile nel resto.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di L’Aquila, con sentenza del 14/10/2022, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata all’esito del processo celebrato con il rito abbreviato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di L’Aquila il 22/2/2022 ha escluso l’aggravante dei futili motivi e, rideterminata la pena in anni due e mesi quattro di reclusione, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di COGNOME NOME in relazione ai reati di cui agli artt. 423, 425 n. 2, 61 n. 1 e 624, 625 n. 7 cod. pen.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
3.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 624 cod. pen. e 129 cod. proc. pen. con riferimento al reato di cui al capo B). Nel primo motivo la difesa rileva che successivamente alla pronuncia della sentenza e nelle more della presentazione dell’atto di ricorso è entrata in vigore la L. 199/2022 che prevede la procedibilità a querela per il reato di furto contestato all’imputato. A seguito di tale riforma, pertanto, considerato che la persona offesa in data 25 maggio 2020 aveva dichiarato di rimettere la querela a suo tempo sporta nei confronti del ricorrente, la condanna relativa al capo B), tenuto conto della natura dell’istituto e della legge più favorevole, dovrebbe essere annullata senza rinvio ed eliminata la relativa pena.
3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti in quanto i giudici di merito non avrebbero tenuto nel dovuto conto le condizioni di salute del ricorrente e il notevole tempo, circa dieci anni, intercorso tra i fatti e i reati precedentemente commessi dallo stesso.
In data 8 novembre 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni nelle quali il AVV_NOTAIO COGNOME chiede che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio limitatamente al reato di furto di cui al capo B e la pena, tenuto conto della diminuente del rito, sia rideterminata e che il ricorso sia dichiarato inammissibile nel resto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
Nel primo motivo di ricorso la difesa deduce che a seguito dell’entrata in vigore della L. 199 del 2022 il reato di furto, contestato al capo B), è divenuto procedibile a querela e che in ordine a tale reato, considerato che in atti risulta che la persona offesa ha dichiarato di voler rimettere la querela sporta, la sentenza dovrebbe essere annullata senza rinvio.
La doglianza è fondata.
2.1. A seguito della modifica introdotta con la L. 199 del 2022 il regime di procedibilità per il delitto di furto è mutato.
Ai sensi dell’art. 624, comma terzo, cod. pen., infatti, il reato di furto è procedibil a querela con le sole eccezioni ivi previste.
Per quanto interessa nel caso di specie, a seguito della modifica il furto aggravato dalla circostanza di essere il fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede è ora procedibile a querela di parte.
Nel caso di specie risulta in atti che la persona offesa in data 25 maggio 2020 ha dichiarato di rimettere la querela.
L’intervenuta remissione della querela comporta l’obbligo di dichiarare estinto il reato per difetto della condizione di procedibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
La natura mista, sostanziale e processuale, della procedibilità a querela, infatti, impone di applicare nei procedimenti pendenti la sopravvenuta disciplina più favorevole (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, COGNOME, Rv. 273551 – 01; Sez. 5, n. 22143 del 17/04/2019, dep. 2019, D, Rv. 27592401; Sez. 2, n. 21700 del 17/04/2019 COGNOME, Rv. 27665101).
2.2. In ordine al reato di furto, in conclusione, la sentenza deve essere annullata senza rinvio.
Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La doglianza è manifestamente infondata.
La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all’imputato, infatti, ha fatto buon governo della legge penale e ha dato conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l’esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest’ultimo aspetto, della condotta complessivamente tenuta dall’imputato, gravato di altre precedenti condanne.
Il percorso argomentativo così esposto risulta lineare e le censure mosse, anche in parte orientate sollecitare una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena, sono inconferenti (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818).
La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen., d’altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, NOME, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, COGNOME, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, COGNOME, RV 242419).
Il giudice, nell’esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto, il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull’apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione.
In tale corretto contesto interpretativo è perciò sufficiente il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali dell’imputato, perché in tal modo viene formulato comunque,
sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, COGNOME, RV. 265826; n.3609 del 18/01/2011, COGNOME, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, COGNOME, RV. 248737).
A seguito dell’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quanto al reato di furto la pena deve essere rideterminata.
La Corte di appello ha quantificato la pena base per il reato di cui all’art. 423 cod. pen. in anni tre, ha applicato un aumento di mesi tre per la residua aggravante e, infine, ha quantificato in mesi tre l’aumento per la continuazione per il reato di furto.
La pena complessiva pari ad anni tre e mesi sei è stata poi ridotta di un terzo per il rito in anni due e mesi quattro.
Prendendo le mosse da tali calcoli, eliminata la pena di mesi tre applicata in continuazione per il furto, la pena finale può essere rideterminata in anni due e mesi due di reclusione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B) perché estinto per remissione di querela. Elimina la relativa pena e ridetermina la pena per il residuo reato in anni due e mesi due di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso l’8 novembre 2023.