Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 1961 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 1961 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato in Honduras il DATA_NASCITA, avverso la sentenza in data 15/11/2022 della Corte di appello di Firenze;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso limitatamente ai delitti di cui ai capi 5 e 6 per la loro sopravvenuta improcedibilità, con conseguente rinvio alla Corte di appello di Firenze per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio;
sentito il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 15/11/2022, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui, il precedente 11/01/2022, il Tribunale di Prato, in esito a giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di COGNOME NOME in ordine a cinque delitti di furto pluriaggravato e, per l’effetto, l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell’NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha articolato un unico motivo di ricorso, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con tale motivo lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall’art. 624 cod. pen. e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e, in specie, del disposto di cui agli artt. 129 cod. proc, pen. e 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 150 del 2022, sollevando, in via subordinata, questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 d.l. n. 162 del 2022 per contrasto con gli artt. 73 comma 3, 77, comma 2, 3 e 117 Cost., in relazione agli artt. 7, par. 1, CEDU e 15, comma 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New York il 16/12/1969 e ratificato e reso esecutivo in Italia con legge n. 881 del 1977.
Osserva, in proposito, che la decisione ciella Corte territoriale risulterebbe viziata perché, nel confermare la sentenza di condanna di primo grado, non avrebbe tenuto conto del fatto che il delitto di furto, oggetto delle plurime contestazioni, era medio tempore divenuto perseguibile a querela e tale condizione di procedibilità difettava con riguardo a ciascuno degli illeciti ascritt all’imputato, non rinvenendosi la necessaria manifestazione di volontà punitiva nelle denunzie originariamente presentate dalle plurime parti lese, posto che non potevano ritenersi provenienti da persona legittimata quelle successivamente proposte, in relazione ai delitti di cui ai capi 1′ 2 e 3, dal delegato dal comune di Prato COGNOME NOME e che non si era rinvenuta agli atti una denunziaquerela a firma della titolare della gelateria alt cui interno era stato perpetrato i delitto di furto di cui al capo 6.
Aggiunge, inoltre, che la Corte di appello di Firenze, per l’epoca in cui era intervenuta la decisione impugnata (15/11/20,22) – successiva alla pubblicazione della legge n. 150 del 2022, ma antecedente alla sua entrata in vigore, prorogata al 30/12/2022 dal disposto dell’art. 6 d.l. n. 162 del 2022 – avrebbe dovuto rilevare d’ufficio la carenza della prescritta condizione di procedibilità e, conseguentemente, prosciogliere l’imputato, in adesione all’orientamento nel frattempo formatosi nella giurisprudenza di legittimità, sicché la diversa pronunzia di conferma della sentenza di condanna del primo giudice doveva ritenersi erroneamente resa.
Rileva, infine, che, nel caso di ritenuta inapplicabilità della disposizione modificativa della procedibilità del delitto di furto in epoca antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, la Suprema Corte, in ragione della rilevanza e della non manifesta infondatezza, avrebbe dovuto sollevare
questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 d.l. n. 162 del 2022 pe contrasto con gli artt. 73, comma 3, 77, comma 2, 3 e 117 Cost., in relazione agli artt. 7, par. 1, CEDU e 15, comma 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New York il 16/12/1969 e ratificato e reso esecutivo in Italia con legge n. 881 del 1977.
CONSIDERATO DIRITTO
Il ricorso presentato nell’interesse di COGNOME NOME è solo in parte fondato e merita, pertanto, accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Ritiene in proposito il Collegio che l’unico motivo di ricorso azionato, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dall’art. 624 cod. pen. e inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità di cui agli artt. 129 cod. proc. pen. e 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. .150 del 2022, sia infondato con riguardo ai delitti di cui ai capi 1, 2 e 3.
E invero, si rileva che, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 (avvenuta il 30/12/2022), il delitto di furto, laddove aggravato – come nelle vicende in oggetto – dall’esercizio di violenza sulle cose e dall’esposizione alla pubblica fede della cosa sottratta, è divenuto procedibile a querela.
Con precipuo riguardo agli illeciti di cui ai capi sopra indicati, per i qual nell’immediatezza dei fatti, erano state presentate mere denunzie da parte di contitolari dell’impresa preposta alla manutenzione degli sportelli per la riscossione dei tributi comunali, oggetto della forzatura funzionale al compimento dell’azione predatoria, risultano in seguito proposte, entro i termini di cui all’art 85, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022, rituali querele, provviste di espressa manifestazione di volontà punitiva (segnatamente in data 05/01/2023).
Tale circostanza preclude, relativamente ai delitti di cui trattasi, il positiv scrutinio dell’agitata doglianza, risultando, peraltro, le querele presentate da un soggetto (COGNOME NOMENOME di certo legittimato al promovirnento dell’indicata condizione di procedibilità, non foss’altro che in quanto contitolare dell’azienda cui concretamente appartenevano gli sportelli automatici per la riscossione dei tributi, sui quali era stata esercitata la violenza strumentale al compimento delle azioni delittuose.
Diversamente è a dirsi, invece, con riguardo ai delitti di furto di cui ai capi 5 e 6, per i quali la Corte territoriale ha, del pari, confermato la decisione d condanna in precedenza resa dal giudice di primo grado.
Relativamente a tali delitti, analogamente aggravati dall’esercizio di violenza sulla cosa e dall’esposizione alla pubblica fede della cosa sottratta, non risultano, infatti, giammai presentate querele dalle rispettive parti lese.
Tale circostanza, in presenza di un ricorso non inammissibile qual è quello in disamina, impone il proscioglimento del ricorrente dagli indicati delitti, ritenendo il Collegio che le innovazioni in materia di procedibilità a querela operino retroattivamente a fronte di impugnazioni che superino il vaglio di ammissibilità, atteso che la sola inammissibilità del ricorso, pur se dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi cui esso è affidato, preclude il formarsi di un valido rapporto d’impugnazione, rendendo irrilevante il mancato promovimento della condizione di procedibilità.
Dunque, il nuovo regime di procedibilità, proprio in ragione della natura mista, sostanziale e processuale, della querela, trova applicazione ogniqualvolta il “giudicato sostanziale” non si sia formato, per essere stato fatto valere, con ricorso non inammissibile, un vizio della sentenza.
E tanto è avvenuto nel caso di specie, sicché, con riguardo ai delitti di furto di cui ai capi 5 e 6, deve trovare applicazione il disposto di cui all’art. 129 cod proc. pen.
Tale conclusione risulta, peraltro, in linea con il recente arresto di questa Suprema Corte, che, in una vicenda sostanzialmente sovrapponibile a quella di cui trattasi, ha avuto modo di chiarire che «In caso di ricorso per cassazione proposto al fine di dedurre il difetto della condizione di procedibilità in relazione reato divenuto procedibile a querela a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (nella specie, furto aggravato dalla esposizione dei beni alla fede pubblica), qualora il giudice di legittimità non riscontri la presenza di tale atto, deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata» (così: Sez. 5, n. 22658 del 10/05/2023, Giurca, Rv. 284698-01).
Alla stregua delle esposte considerazioni, deve, pertanto, disporsi l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente ai delitti di furto di cui ai capi 5 e 6 per essersi gli stessi estinti, in quarto l’azione pena non può essere proseguita, con conseguente rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
Risultando, invece, insussistenti i vizi denunziati con riguardo agli ulteriori delitti di furto per cui v’è stata condanna, !3i dispone il rigetto nel resto d ricorso.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai capi 5 e 6 per essere i reati estinti perché l’azione penale non può essere proseguita e rinvia alla Corte di appello di Firenze, altra Sezmone, per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 14/12/2023