Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 41739 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 41739 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione, NOME COGNOME che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
lette le conclusioni scritte del difensore di fiducia e procuratore speciale, AVV_NOTAIO, per la costituita parte civile COGNOME, unitamente alla nota spese.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 18 ottobre 2022 la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del 26 novembre 2021 del Tribunale cittadino in composizione monocratica con la quale l’imputato era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 110, 112 comma primo, 605 cod. pen., oltr alle statuizioni civili in favore della costituita parte civile COGNOME.
L’imputazione ha riguardo al sequestro di persona commesso in concorso in danno di due operatrici dell’associazione RAGIONE_SOCIALE che erano costrette a permanere all’interno della struttura, sede dell’associazione.
Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso l’imputato attraverso il difensore di fiducia articolando il seguente motivo.
2.1. Con il motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla improcedibilità per difetto di querela.
In particolare, la fattispecie contestata a seguito dell’entrata in vigore del d Igs. 150/2022 è divenuta procedibile a querela e nell’ipotesi di specie la querela non è stata presentata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.
Al riguardo occorre evidenziare che, a seguito dell’entrata in vigore in data 31 dicembre 2022 della cd. Riforma Cartabia di cui al d. Igs. n.150/2022, sono state introdotte significative modifiche in tema di procedibilità in relazione a alcune fattispecie incriminatrici e si è molto esteso il campo dei reati perseguibil a querela.
Con particolare riferimento al reato di sequestro, il d. Igs. n.150/2022 ha così sostituito l’art.605 cod. pen.:
«Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità».
La sopravvenuta procedibilità a querela di parte per la fattispecie in esame risulta prevalere sulla precedente procedibilità di ufficio in applicazione de principio contenuto nell’art. 2 cod. pen. in tema di successione di leggi nel tempo (Sez. 2, n. 21700 del 17/04/2019, COGNOME, Rv. 276651; Sez. 2, n. 225 del 08/11/2018, (2019), NOME COGNOME, Rv. 274734).
Il problema dell’applicabilità dell’art. 2 cod. pen., in caso di mutamento nel tempo del regime della procedibilità a querela, va positivamente risolto alla luce della natura mista, sostanziale e processuale, di tale istituto, che costituisce all stesso tempo condizione di procedibilità e di punibilità.
Infatti, il principio dell’applicazione della norma più favorevole al reo opera non soltanto al fine di individuare la norma di diritto sostanziale applicabile al cas concreto, ma anche in ordine al regime della procedibilità che inerisce alla fattispecie dato che è inscindibilmente legata al fatto come qualificato dal diritt (Sez. 3, n. 2733 del 08/07/1997, Rv. 209188). Nella successione delle leggi, pertanto, in considerazione della natura mista (sostanziale e processuale) dell’istituto della querela, deve applicarsi il disposto dell’art. 2 comma cod. pen
secondo il quale “se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo”.
2.1. Siffatte considerazioni sono limitate alla persona offesa COGNOME NOME in ragione della mancata presentazione della querela.
Con riferimento al sequestro di NOME, dunque, la sentenza deve essere annullata senza rinvio per sopravvenuta mancanza di una condizione di procedibilità.
2.2. Diversamente a dirsi avuto riguardo alla condotta contestata che vede come persona offesa COGNOME NOME, costituitasi parte civile.
Secondo l’orientamento di questa Corte la costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità di reati originariamente perseguibili d’ufficio, divenuti perseguibili a querela a seguito dell’entrata in vigo del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma “Cartabia”), posto che la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione (Sez.3, n. 27147 del 09/05/2023, Rv. 284844).
La modifica di legge intervenuta, dunque, con l’entrata in vigore del D.Igs. 152/2022, non determina l’improcedibilità rispetto al sequestro operato nei confronti di COGNOME, in virtù della sua costituzione di parte civile.
2.3. L’intervenuta improcedibilità quanto al sequestro operato nei confronti di una delle due persone offese comporta, tuttavia, la necessità di una rivalutazione del trattamento sanzionatorio che era stato determinato in considerazione del sequestro operato nei confronti di due persone e dunque di una condotta oggettivamente più grave, con conseguente annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione della pena.
In relazione alla richiesta di parte civile di liquidazione delle spese de presente giudizio, l’epilogo decisorio comporterebbe la liquidazione delle stesse in quanto nel caso in cui, in parziale accoglimento del ricorso dell’imputato, la Corte di cassazione annulli con rinvio la sentenza impugnata ai soli fini della rideterminazione della pena di un reato in relazione al quale vi sia stato accoglimento della domanda della parte civile, il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti civili costit vittoriose, poiché le stesse potrebbero disinteressarsi del giudizio di rinvio, da cui non può loro derivare alcun pregiudizio. (Sez. 4, n. 9208 del 15/01/2020, Rv. 278908). – 02
Va, tuttavia, evidenziato che sottolineato che le Sezioni unite di questa Corte (S.U. n. 877 del 14/07/2022, (2023), Sacchettino, Rv. 283886) hanno affermato che, nell’ipotesi in cui il giudizio in cassazione si celebri nelle forme d rito camerale c.d. “non partecipato” e il ricorso dell’imputato sia dichiarato, pe
qualsiasi causa, inammissibile, va disposto il pagamento delle spese processuali in favore della parte civile solo nella ipotesi in cui la stessa “, abbia effettivame esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un’attività diretta a contrastare la pret dell’imputato per la tutela dei propri interessi (..) anche solo attraverso memorie scritte (..) fornendo un utile contributo alla decisione”.
3.1. Nel caso di specie la memoria pervenuta nell’interesse della parte civile non ha offerto un contributo utile alla decisione.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al sequestro di COGNOME NOME per la sopravvenuta improcedibilità del reato.
Annulla la medesima sentenza in relazione al reato di sequestro di COGNOME NOME con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta limitatamente al trattamento sanzionatorio.
Nulla sulle spese di parte civile.
Così deciso in Roma, il 12 settembre 2023
Il consiaJ4ere estisore
Il Presidente