Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48641 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48641 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a BITONTO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BITONTO il DATA_NASCITA NOME COGNOME nato a BITONTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
V
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Bari confermava la decisione del Gip del locale Tribunale che, in data 14/7/2021, aveva dichiarato NOME, NOME e NOME colpevoli del delitto di furto aggravato ascritto sub a), NOME anche del delitto di ricettazione sub b), condannandoli alla pena di giustizia.
Rilevato che con unico atto il comune difensore degli imputati ha dedotto con il primo motivo la violazione dei criteri di valutazione della prova e il vizio de motivazione in ordine all’identificazione dei prevenuti, questione già devoluta ai giudici d’appello che l’hanno disattesa con motivazione priva di aporie ed illogicità manifeste in linea con quanto, peraltro, già ampiamente argomentato dal primo giudice (pagg. 4 e 6);
considerato che con il secondo motivo la difesa eccepisce la sopravvenuta procedibilità a querela del reato di furto monoaggravato ascritto a tutti gli imputat sub a), segnalando l’assenza di istanza punitiva in atti, eccezione non rilevabile in questa sede alla stregua dei principi declinati da Sezioni Unite Salatino (n.40150 del 21/06/2018, Rv. 273551-01) e successivamente più volte ribaditi; infatti,nei giudizi pendenti in sede di legittimità, l’improcedibilità per mancanza di querela, necessaria per reati divenuti procedibili a querela a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non prevale sull’inammissibilità del ricorso, poiché, diversamente dall’ipotesi di “abolitio criminis”, non è idonea a incidere sul cd. giudicato sostanziale (Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, Rv. 284176 01;n. 11229 del 10/01/2023 Rv. 284542 – 01);
ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con condanna dei proponenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, 12 settembre 2023