Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 42498 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 42498 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME NOME, nato a Lagonegro il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 12 giugno 2023
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
sentito il Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, ch ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
sentito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglim del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli con sentenza del 12 giugno 2023 (motivazione depositata il successivo 5 luglio) ha confermato quella di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di NOME dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che ha riqualificato l’originar imputazione di tentata estorsione pluriaggravata in concorso nel reato di cui all’art. 393 c pen., aggravato ai sensi dell’art. 7 I.n. 203 del 1991 (ora art. 416 bis.1 cod. pen.).
Avverso tale sentenza l’imputato ha, a mezzo del proprio difensore, presentato ricorso nel quale deduce quattro motivi che si provvede a sintetizzare a norma dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. In primo luogo, si censura la motivazione della pronuncia di appello relativamente al valutazione della prova, con particolare riferimento alle dichiarazioni della persona off COGNOME NOME, sostenendosi che la Corte territoriale ha sposato in modo illogico la te secondo cui tra le parti vi fosse un rapporto in virtù del quale quest’ultimo per mera cort avesse cambiato in contanti tre assegni a firma del figlio dell’imputato e che alla scadenz NOME avessero preteso che l’ultimo di questi venisse nuovamente monetizzato e che al rifiuto del COGNOME sarebbero seguite le minacce riportate nel capo di imputazione; ciò senza tenere conto che dubbi circa i reali rapporti tra le parti erano stati avanzati dalla sentenza di grado. Inoltre, una serie di episodi (avvenuti 1’8 e il 10 maggio 2012) non avevano coinvolto ricorrente e la Corte di appello non spiega per quali ragioni di essi egli debba rispondere. Inf le dichiarazioni della persona offesa – relative alla consegna di 750 euro presso il ristorant predetto – non risultano dimostrate atteso che i Carabinieri che stavano controllando situazione non hanno visto alcun scambio di denaro. Si sostiene poi che anche la supposta frase minacciosa pronunciata dal ricorrente il 27 aprile 2012 (“ti ho avvertito che mio figlio non si doveva toccare e che avrei fatto intervenire gli amici di COGNOME“), quale che ne sia la effettiva valenza, veniva dal COGNOME riferita in sede di deposizione come pronunciata dal figlio d ricorrente ed estesa allo stesso solo a seguito di specifica contestazione del Pubblico minister In realtà, evidenzia il ricorrente, tra le parti vi erano stati rapporti (relativi alla possib e successivo acquisto da parte del COGNOME di una palestra per il cui proprietario l’imput era consulente fiscale) per i quali la persona offesa aveva posto in essere condotte violente n confronti del proprietario; elementi dai quali si evince “un forte livore della p.o. verso il Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2. Con il secondo e il terzo motivo – tra loro correlati – si deduce violazione di legge e di motivazione in relazione alla affermata sussistenza della aggravante della “mafiosità”. primo luogo, si eccepisce – alla luce di quanto affermato dalle Sezioni unite nella senten “Filardo” – la incompatibilità di tale aggravante con l’art. 393 cod. pen. atteso che o medesima fosse ricorrente il fatto dovrebbe essere qualificato in termini di estorsione, il c stato escluso già dal Tribunale. In secondo luogo, la frase contestata al NOME
precedentemente indicata – ove pure effettivamente pronunciata – non risulta idonea a integrare l’aggravante della mafiosità.
2.3. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito a mancata concessione della sospensione condizionale della pena, negata dalla sentenza impugnata con motivazione apodittica e illogica che fa leva in sostanza sulla mancata ammissione della responsabilità da parte dell’imputato.
Con memoria ritualmente depositata il ricorrente ha presentato un motivo nuovo tramite il quale eccepisce che in relazione al reato ritenuto a proprio carico difetta la necess condizione di procedibilità della querela.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è parzialmente fondato.
Inammissibile è il primo motivo. E’ vero che in non tutti i – numerosi – episodi di mina nei confronti di COGNOME era presente il ricorrente, ma la Corte di appello evidenzia in mo congruo che vi sono stati certamente degli episodi nei quali il ricorrente è stato protagonist nel corso dei quali i due NOME NOME NOME e figlio – spalleggiati da COGNOME NOME, esponente RAGIONE_SOCIALE camorristico di COGNOME RAGIONE_SOCIALE – hanno formulato esplicite minacce nei confronti del COGNOME (fatti qualificati dalla sentenza di primo grado come esercizio arbitrario delle pro ragioni). In particolare viene dato atto che il 27 aprile 2012 NOME NOME si recò dalla pers offesa, unitamente al figlio e a NOME, e quest’ultimo minacciò pesantemente COGNOME avvertendolo che se non avesse accettato le richieste dei NOME “gli avrebbe sparato e bruciat il locale”, precisando – dopo avergli ricordato la sua appartenenza al “RAGIONE_SOCIALE” – che i COGNOME “erano amici suoi” e che gli conveniva fare ciò che loro chiedevano altrimenti “ci pigliamo collera”. In una seconda occasione – il giorno successivo – nella qua ricorrente si trovava sempre insieme al figlio e a NOME, NOME NOME NOME al ristoran della persona offesa; qui dopo che il figlio e NOME NOME a COGNOME che egli dovev consegnare le somme richieste altrimenti “avrebbero ammazzato lui e il figlio”, l’imputato ebb a pronunciare la frase “ti ho avvertito che mio figlio non si doveva toccare e che avrei f intervenire gli amici di COGNOME“. Alla luce di tale ricostruzione dei fatti, e a prescindere dal plausibile concorso anche negli altri episodi di minacce posti in essere, in assenza del ricorren solo dal figlio e dal COGNOME, risulta adeguatamente dimostrato che, almeno nelle indicat occasioni, NOME NOME ha posto in essere le condotte contestate.
Peraltro, le dichiarazioni della persona offesa (che, precisa la sentenza impugnata, non si costituita parte civile né ha mostrato astio o risentimento nei confronti dell’imputato, rest quindi prive di qualsiasi fondamento le asserzioni del ricorrente secondo cui vi era “un forte li della p.o. verso il NOME“) risultano confermate dalle deposizioni di due testimoni. COGNOME
NOME NOME descritto una “accesa discussione” all’inizio di maggio tra COGNOME, da una parte e i due NOME e il NOME, dall’altra, riferendo altresì che il figlio del ricorrente 1′DATA_NASCITA magg fece irruzione nel ristorante e appreso che “NOMENOME – ossia il titolare – non era in loco disse a un lavoratore ivi presente che questi “quella sera sarebbe stato un uomo morto”. Venuta NOME, che lavorava nel ristorante di COGNOME, ha dichiarato che il titolare le aveva ordina consegnare una rilevante somma in contanti – cinque o seimila euro – a COGNOME NOME. Anche in riferimento alla circostanza della consegna del denaro da parte del COGNOME, la censura reiterativa di un motivo di appello, respinto con motivazione congrua della Corte territoriale ha rilevato che i Carabinieri rimasero all’esterno del ristorante mentre la consegna della somm avvenne all’interno dello stesso, di tal che è evidente che non abbiano potuto materialmente vedere la consegna del denaro, ritenuto comunque provato sulla base delle attendibili dichiarazioni della persona offesa, corroborate da quelle dei testimoni.
3. Inammissibili sono anche il secondo e il terzo motivo, con i quali si contesta la sussisten della circostanza aggravante della “mafiosità”. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la sentenza delle Sez. U “Filardo” (n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027 – 02) ha evidenziato che «la formulazione dell’art. 416 bis.1 cod. pen. non consente di affermare che la circostanza aggravante in oggetto sia assolutamente incompatibile con il reato di cui all’art. 393 cod. pe residua al più la possibilità di valorizzare l’impiego del c.d. “metodo mafioso”, unitamente altri elementi, quale elemento sintomatico del dolo di estorsione» (pag. 24) chiarendo poi ch «nei casi in cui ricorra la circostanza aggravante della c.d. “finalità mafiosa” al fine di age l’attività delle associazioni previste dall’art. 416-bis cod. pen. la finalizzazione della condotta alla soddisfazione di un interesse ulteriore (anche se di per sé di natura non patrimoniale) rispett quello di ottenere la mera soddisfazione del diritto arbitrariamente azionato, comporta sussumibilità della fattispecie sempre e comunque nella sfera di tipicità dell’art. 629 cod. p con il concorso dello stesso creditore, per avere agevolato il perseguimento (anche o soltanto) di una finalità (anche soltanto lato sensu) di profitto di terzi» (pag. 28). Nel caso oggetto del presente ricorso la contestazione dell’aggravante concerne non la “finalità di agevolazion mafiosa”, bensì l’utilizzo del “metodo mafioso” (del tutto compatibile con il delitto di ese arbitrario delle proprie ragioni). Metodo che, alla luce della ricostruzione operata dai Giudi merito, risulta chiaramente evincibile in relazione alle condotte alle quali ha preso parte anc ricorrente. Infatti, «ai fini della configurabilità dell’aggravante del “metodo mafioso”, all’art. 416-bis.1 cod. pen., è sufficiente, in un territorio in cui è un’organizzazione mafiosa storica, che il soggetto agente si riferisca implicitamente al pote criminale della consorteria, in quanto tale potere è di per sé noto alla collettività» (da Sez. 2, n. 34786 del 31/05/2023, Gabriele, Rv. 284950 – 01); elementi sussistenti nelle minacce rivolte dal ricorrente e dall’amico COGNOME, esponente del RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE, alla presenza dell’imputato.
Manifestamente infondato è anche il motivo relativo alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Sul punto, la Corte territoriale, con motivazione non illogi e dunque insindacabile in questa sede, ha precisato che “la gravità dei fatti, ripetuti nel te e commessi avvalendosi del metodo mafioso per fiaccare più efficacemente la volontà della vittima, osta alla formulazione di un giudizio prognostico favorevole alla concessione d beneficio richiesto. Anche il giudizio sulla personalità dell’imputato emergente proprio dal coinvolgimento a pieno titolo nella presente vicenda risulta essere un ulteriore motivo ostativ L’atteggiamento processuale del COGNOME NOMENOME che non ha inteso fornire alcun segno di resipiscenza e di riavvicinamento alla vittima nel corso di tutto il giudizio aggrava il gi prognostico negativo” (pag. 9).
Fondato è, invece, il motivo nuovo. Preliminarmente, rileva la Corte che, in riferiment alla proposizione di motivi nuovi, il divieto di “novum” nel giudizio di legittimità non opera per le censure attinenti alla procedibilità dell’azione penale, tranne quando la violazione denunciat ancorché afferisca alla procedibilità, richieda accertamenti di fatto dei quali non sia provocato ritualmente l’esame o il riesame nel giudizio di appello (da ultimo, Sez. 3, n. 338 del 17/09/2020, M., Rv. 280045 – 01). Nel caso di specie la riqualificazione, operata da Tribunale, del delitto contestato originariamente sub art. 629, in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia alla persona, incide ex se sul regime di procedibilità, profilo, questo, non affrontato nei giudizi di merito.
5.1. Invero, in considerazione del tempus commissi delicti (aprile e maggio 2012), non risulta applicabile la disposizione, sopravvenuta ad opera della I.n. 60 del 2023 e presente or all’ultimo comma dell’art. 416 bis.1, in base alla quale «per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma si procede sempre d’ufficio». Infatti, questa Corte ha affermato il princip che questo Collegio condivide, secondo cui le questioni attinenti al mutamento nel tempo del regime di procedibilità vanno positivamente risolte, ai sensi dell’art. 2 cod. pen., alla luce natura mista, sostanziale e processuale, dell’istituto della querela, che costituisce al contem condizione di procedibilità e di punibilità; pertanto, in caso di mutamento del regime procedibilità, per i fatti precedenti al novum normativo non trova applicazione il nuovo regime di procedibilità d’ufficio, ma quello più favorevole della procedibilità a querela, vige momento del fatto (ex multis, Sez. 4, n. 13577 del 16/01/2019, COGNOME, Rv. 275709 – 01).
La sentenza di appello precisa che la persona offesa COGNOME non si è costituita Parte civile. Pertanto, non potrebbe neppure trovare applicazione il principio – peraltro affermat riferimento al fenomeno, opposto a quello verificatosi in relazione al presente ricorso trasformazione della procedibilità da ufficio a querela (Sez. 3, n. 27147 del 09/05/2023, Rv. 284844 – 01) – secondo il quale la costituzione di parte civile manifesterebbe comunque l’intenzione, in caso di reati procedibili a querela, di procedere penalmente nei confr dell’autore del reato.
Per tali ragioni, si impone l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata affinchè i Giudice di appello verifichi se dagli atti del procedimento risulti l’eventuale proposizione atto qualificabile come querela, in assenza della quale dovrà dichiararsi non doversi precedere per difetto della necessaria condizione di procedibilità relativa al reato ritenuto a carico di NOME.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.
Così deciso il 23 settembre 2024
igliere e ens
Il Presidente