Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 26418 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 26418 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ATRI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME che ha concluso chiedendo lé.annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, dichiarando non doversi procedere in relazione ai capi 2) e 4) per difetto della condizione di procedibilità, rigettando nel resto il ricorso, con eventuale rinvio per la rideternninazione della pena.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di l’Aquila ha confermato la decisione del Tribunale di Pescara – che ha dichiarato NOME COGNOME colpevole dei furti aggravati contestati ai capi 2,3,4 unificati in continuazione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, l’ha condannata alla pena ritenuta di giustizia, mentre ha dichiarato non doversi procedere, esclusa l’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen., per il furto contestato sub A) dell’imputazione pe mancanza di querela.
2.Ricorre per cassazione l’imputata, a mezzo del difensore di fiducia e procuratore speciale, avvocato NOME AVV_NOTAIO, articolando una pluralità di motivi enunciati di seguito nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. Att. Co proc. pen.
2.1. I primi due motivi hanno riguardo al capo 2 dell’imputazione
2.1.1. La ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale e correlati vizi della motivazione, lamentando, in particolare, che non sia stata esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen. stante il costante controllo a opera del sistema di videosorveglianza dell’esercizio commerciale nel quale è stato commesso il furto, con conseguente improcedibilità del reato per difetto di querela.
2.1.2. Inoltre, denuncia l’inattendibilità del riconoscimento fotografico effettuat dal teste NOME, giacchè la persona ripresa nell’atto di commettere il furto indossava mascherina chirurgica e un cappuccio, che ne occultavano parzialmente il volto.
2.2. Quanto al capo 3 è formulato un unico motivo di doglianza con il quale sono denunciati erronea applicazione della legge e contraddittorietà della motivazione, con riguardo al riconoscimento a carico dell’imputata effettuato dal teste COGNOME che, oltre a essere stato effettuato con modalità irrituali e irregolari, non sarebbe significativo, stante la scarsa qualità delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza dell’esercizio commerciale nel quale è stato commesso il furto, e il parziale occultamento del viso dell’autrice del furto. Parimenti censurabile il modus procedendi della polizia giudiziaria nell’assunzione della individuazione fotografica effettuata dal teste COGNOME.
2.3. In merito al capo 4, la difesa deduce quanto segue:
2.3.1. Con una prima doglianza, denuncia l’insussistenza delle circostanze aggravanti di cui all’art. 625 nn. 2 e 7 cod. pen., a cui consegue la improcedibilità dell’azione penale per mancanza della querela.
2.3.2. La seconda censura ha riguardo ai vizi della motivazione della sentenza impugnata in punto di sussistenza del fatto e di attribuzione all’imputata, atteso che le immagini del sistema di videosorveglianza dell’esercizio commerciale non riprendono mai il momento dell’effettivo impossessamento.
2.4. Con ulteriori due motivi di ricorso ci si duole del trattamento sanzioNOMErio.
2.4.1. La prima censura riguarda l’operazione con la quale la Corte di appello ha individuato la pena base che, alla luce della concessione delle attenuanti generiche, avrebbe dovuto tenere conto della pena editale del furto semplice, mentre, ha, erroneamente, tenuto conto di quella comminata per la fattispecie pluriaggravata. Si lamenta, inoltre, una violazione del divieto di reformatio in pejus, sostenendosi che il Giudice di primo grado aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche con valutazione di prevalenza, laddove la Corte di appello le considera solo equivalenti alle aggravanti.
2.4.2 Con una seconda doglianza ci si duole della motivazione lapidaria riguardante il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., invece pienamente giustificabile alla luce del valore reale dei beni sottratti.
Il Procuratore Generale ha concluso, con requisitoria scritta, per l’annullamento della sentenza impugnata per difetto della condizione di procedibilità, in ragione del più favorevole regime introdotto con la riforma di cui al D.Lgs. n. 150/2022, relativamente ai capi 2) e 4), e per il rigetto del ricorso relativamente al reato sub 3).
Con successiva memoria del 20 marzo 2024, il difensore della ricorrente ha insistito per l’annullamento della sentenza impugnata per tutti i capi per cui vi è stata condanna; in subordine, associandosi alle conclusioni del Procuratore Generale, ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, dichiarando non doversi procedere in relazione ai capi 2) e 4) per difetto della condizione di procedibilità, con rinvio per la rideterminazione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è parzialmente fondato, con riguardo al reato di cui al capo 2) dell’imputazione, per il quale, in mancanza di querela, deve essere pronunciata declaratoria, ex art. 129 cod. proc. pen., di estinzione del reato. I motivi formulat con riferimento ai reati di cui ai capi 3) e 4) risultano inammissibili.
Con riguardo al capo 2, è fondato in modo assorbente il secondo motivo di ricorso, con cui si invoca la declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela.
2.1. Il fatto di cui al capo 2 è qualificato come furto aggravato ai sensi dell’ar 625 co. 1 n. 7 cod. pen., disposizione declinata sub specie della esposizione alla pubblica fede.
2.2. La prima osservazione ha riguardo alla pacifica circostanza che, oggi, il reato di furto, per come ritenuto nella sentenza impugnata, è procedibile a querela di parte, stante la modifica introdotta, dall’art. 2 co. 1 lett. I), del D. Lg 150/2022, all’art. 624 u.c. cod. pen. che oggi, testualmente, recita: “Il delitto è punibile a querela. Si procede tuttavia di ufficio se la persona offesa è incapace, per età o infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all’art. 62 numeri 7 – salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede – e 7-bis”. Nel caso di specie, infatti, la fattispecie concreta non risulta costruita i relazione alle ipotesi che l’intervento normativo – di modifica del terzo comma dell’art. 624 cod. pen. – ha ritenuto meritevoli di tutela penale con procedibilit d’ufficio (vale a dire le fattispecie di cui al n. 7 del primo comma dell’art. 62 salvo quella dell’esposizione a pubblica fede – in relazione alla quale, dunque, si procede a querela di parte – e di cui al n. 7-bis dello stesso art. 625). Il rea ascritto all’imputato sub 2), pertanto, rientra nel novero di quelli procedibili querela di parte.
2.3. Il controllo degli atti processuali – a cui il Giudice di legittimità acced ragione del motivo dedotto ( Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 Cc. (dep. 28/11/2001 ), Policastro, Rv. 220092)- ha consentito di accertare l’esistenza di una mera denuncia dalla quale non emerge in alcun modo la formulazione di un’istanza di punizione: tanto discende sia dalla qualificazione dell’atto che dal suo contenuto. Invero, il responsabile del punto vendita RAGIONE_SOCIALE di INDIRIZZO si limitò a denunciare presso la Questura di Pescara, il 28 novembre 2020, il furto subito qualche giorno prima ; senza chiedere la punizione dell’autore del fatto, né traendosi in alcun modo, dal tenore delle dichiarazioni contenute nella denuncia e dal comportamento successivo della persona offesa, chiari elementi sintomatici della volontà di perseguire il responsabile del reato, neppure evincibili dalla formale qualificazione dell’atto di polizia giudiziaria che, appunto, individuato, nell’oggetto, quale mera “denuncia di furto” ( Sez. 2 n. 39673 del 08/09/2023, Rv. 285311).
2.4. Deve aggiungersi che la querela per l’episodio delittuoso in esame, non è stata mai proposta neppure successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, nel termine individuato dall’art. 85 nel testo attualmente vigente, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 5-bis d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv. con I.
30 dicembre 2022, n. 199, disposizione transitoria con la quale si è contemperato l’interesse punitivo della parte con le istanze di certezza processuale e di garanzia della posizione di imputati ancora sottoposti a processo e nelle condizioni per poter usufruire della disciplina normativa più favorevole, secondo le linee di indirizzo penale previste dall’art. 2, comma quarto, cod. pen.
Poiché, come si è già osservato, neppure la denuncia proposta all’epoca dei fatti e presente nel fascicolo del procedimento può essere considerata atto avente contenuto di querela, deve darsi atto che, per il fatto di cui al capo 2, procedibil a querela della persona offesa, manca la condizione di procedibilità.
2.5. E’ opportuno precisare che, con l’atto di impugnazione che ha dato vita al processo in sede di legittimità, il tema della improcedibilità del reato sub 2 era stato posto, sebbene sotto il diverso profilo della esclusione delle circostanze aggravanti che, prima del 30 dicembre 2022, determinavano la procedibilità di ufficio. Ed è a tale tema che la difesa della ricorrente si è collegata nelle conclusioni scritte inviate a mezzo EMAIL in vista dell’udienza, invocando la improcedibilità. questa volta, aderendo alle osservazioni del rappresentante dell’Accusa, ovvero invocando la declaratoria di improcedibilità in ragione del sopravvenuto mutamento del regime di perseguibilità del reato. Questo per dire che non costituisce un motivo inedito – laddove viene dedotta la mancanza di valida querela di parte – la questione della procedibilità dei reati correlato al tem dell’applicazione della disciplina normativa penale più favorevole, già entrata in vigore al momento della proposizione dei ricorso.
2.6. In tale situazione processuale, il principio che viene in rilievo è quello secondo cui, in caso di ricorso per cassazione proposto, al fine di dedurre il difetto dell condizione di procedibilità, in relazione a reato divenuto procedibile a querela in seguito all’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, qualora il giudice di legittimità non riscontri la presenza di tale atto, deve annullare senza rinvio l sentenza impugnata (Sez. 5, n. 22658 del 10/5/2023, Giurca, Rv. 284698).
2.7. La considerazione di fondo è quella che, ai fini della valida instaurazione del rapporto processuale, che solo consente la declaratoria di cui all’art. 129 cod. proc. pen., il ricorso, successivo all’entrata in vigore del mutato regime di procedibilità con il quale si è invocata la declaratoria di cui all’art. 129 cod. proc. pen. per dife di querela, non può considerarsi inammissibile, poiché, come è stato già rilevato condivisibilmente, diversamente, ne conseguirebbe che le questioni di improcedibilità sopravvenuta resterebbero impermeabili alla novella normativa (cfr., tra le altre, Sez. 4, n. 2658 del 11/1/2023, Saitta, Rv. 284155; Sez. 5, n
5223 del 17/1/2023, COGNOME NOME, Rv. 284176; Sez. 5, n. 11229 del 10/1/2023, COGNOME, Rv. 284542; Sez. 5 n. 43628 del 21/09/2023, COGNOME, n.m.; nonché, primariamente, Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, COGNOME, Rv. 273551). 2.8. Invece, laddove il ricorso non possa considerarsi inammissibile, vale il criterio ermeneutico secondo cui, in tema di reati divenuti perseguibili a querela a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la previsione della procedibilità a querela comporta che, stante la natura mista, sostanziale e processuale, della querela, nonché la sua concreta incidenza sulla punibilità dell’autore del fatto, il giudice, in forza dell’art. 2, comma quarto, cod. pen., dev accertare l’esistenza della stessa anche per i reati commessi anteriormente all’intervenuta modifica (Sez. 5, n. 22641 del 21/4/2023, P., Rv. 284749, in una fattispecie in tema di furto aggravato dal mezzo fraudolento e dal nesso teleologico in cui la Corte ha riconosciuto la sussistenza della causa di improcedibilità non vertendosi in un’ipotesi di ricorso inammissibile; conf. sez. 5 n. 43628/2023 n. m.) 3. Non ignora il collegio il diverso approdo a cui sono giunte alcune sentenze della IV sezione di questa Corte, i cui argomenti verranno di seguito, sinteticamente, richiamati.
3.1. In particolare, le coeve sentenze n. 49499 /2023, COGNOME, (Rv. 285467) e 49513/2023, COGNOME, ( Rv. 285468 ) hanno affrontato, con argomenti sovrapponibili, il tema della ammissibilità o meno di un ricorso al giudice di legittimità imperniato sul mutamento del regime di procedibilità del reato in contestazione ( nel caso della seconda decisione, si trattava di motivo unico), in relazione al quale si invocava la declaratoria di non doversi procedere per difetto di querela, la cui necessità è sopravvenuta alla pronuncia della sentenza impugnata, dando al quesito risposta negativa, “ostandovi il dettato delle S.U. COGNOME“, giacchè esse, riconducono “anche l’ipotesi di sopravvenuta procedibilità a querela. ..al novero dei casi nei quali l’inammissibilità del ricorso non è travolta dalla regola dell’applicazione della disposizione più favorevole ( essendo pacifico che il mutato regime di procedibilità con effetti favorevoli al reo si deve applicare anche a reati commessi prima della novazione normativa, quindi già procedibili di ufficio)”, richiamando il punto della sentenza COGNOME nella quale si afferma che non ci sono “argomenti per sostenere che le innovazioni che introducono la procedibilità a querela, nel rapporto con il ricorso inammissibile, non sarebbero da uniformare al trattamento riservato.. ai mutamenti favorevoli in tema, in generale, di cause di non punibilità ed, in particolare, di cause estintive del reato, aven
natura più marcatamente sostanziale: retroattività, col limite della presentazione del ricorso inammissibile”.
Prosegue la sentenza ‘COGNOME‘ osservando che una lettura coordinata delle sezioni Unite ‘Chiasserini’ e ‘Ricci’ consente di affermare che “un ricorso che rechi quale unico motivo l’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen., in rapporto all’art 2 co. 4 cod. pen., non contenendo una censura alla sentenza impugnata, va interpretato come una mera sollecitazione di un potere officioso che il giudice di legittimità ha a disposizione, ma che, per poter essere esercitato, presuppone la corretta instaurazione del rapporto processuale”, e che, per Sezioni Unite ‘Chiasserini’, è da escludersi che, in presenza di ricorso inammissibile, possa affermarsi che il procedimento sia “pendente”, altresì richiamando il punto in cui le Sezioni Unite COGNOME‘ ricordano la tradizione assolutamente coerente e lineare della giurisprudenza delle Sezioni Unite che “si è mossa nel solco di una ricostruzione della categoria della inammissibilità del ricorso…, svincolata dall scema delineato dall’art. 648 cod. proc. pen.”, e riassumibile nel rilievo che” «…la proposizione di un atto di impugnazione non consentito dà luogo alla formazione di un giudicato che attende di essere formalizzato con le modalità previste dall’articolo 648 cod. proc. pen. e, per distinguersi da questo, viene definito “sostanziale” ma che, ciò nondimeno, produce l’effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l’integrazione di cause di non punibilit precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso» (S.U. COGNOME, pag. 14), con alcune eccezioni alla regola del formarsi di quest’ultimo, (abolitio criminis, declaratoria di illegittimità costituzionale, remissione di querela, causa di non punibilità ex art 131 bis cod. pen., pena illegale), che producono effetto ex tunc, travolgendo anche il giudicato formale. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Altrimenti detto – conclude la sentenza COGNOME “il disposto dell’art. 129 cod. proc. pen. che, nel rendere doveroso per il giudice rilevare in ogni stato e grado del processo una eventuale causa di non punibilità, pure coordiNOME con l’art. 609, co. 2, cod. proc. pen. sui poteri di ufficio della Corte di cassazione, non pone una regola in contrasto con quanto qui affermato bensì un precetto che in tanto si rende operativo, in quanto abbia avuto esito positivo il previo scrutinio sulla ammissibilità dell’impugnazione: uno scrutinio che deve coniugarsi col principio dispositivo delle impugnazioni.”
3.2. Il principio di diritto affermato è dunque che «E’ inammissibile il ricorso che abbia, quale unico motivo o quale motivo che si accompagni ad altri inammissibili,
quello che solleciti la considerazione della mancata proposizione della querela in relazione a reati per i quali sia stata introdotta, successivamente alla sentenza impugnata e nelle more del ricorso stesso, tale forma di procedibilità dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150». ( cfr. Sentenza ‘COGNOME‘ cit. )
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Di seguito le osservazioni del Collegio rispetto a tale approdo ermeneutico, dal quale si dissente.
4.1. Le Sezioni Unite ‘COGNOME‘ debbono essere esaminate sgombrando il campo da quello che sembra essere l’equivoco di fondo dal quale muovono le sentenze poc’anzi richiamate, ovvero bisogna orientarsi considerando che, in quella decisione ( e lo stesso vale per quelle evocate criticamente dalla sentenza ‘COGNOME‘ a pg. 8 e 9), il tema del rapporto tra inammissibilità e “giudicato sostanziale” è stato affrontato sul presupposto di un ricorso per cassazione proposto, prima dell’entrata in vigore della legge modificativa del regime di procedibilità, che, all’esito della preliminare verifica di ammissibilità, era stato ritenuto fondato s motivi non consentiti. In quel caso, cioè, si era certo al cospetto di un giudicato sostanziale già maturato, in ragione, appunto, di un ricorso che tale era solo in apparenza, in quanto non idoneo a determinare la pendenza del procedimento in sede di legittimità: par. 3 pg. 9 della sentenza COGNOME‘: “La rilevata inammissibilità del ricorso rende rilevante la prima questione sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite”, ovvero “Se, in presenza di un ricorso inammissibile, debba darsi alla persona offesa l’avviso previsto dall’art. 12, comma 2, d.lgs. 10 aprile 2018 n. 36 per l’eventuale esercizio del diritto di querela”. Solo dopo tale preliminare verifica ci si è posti, in quella sede, nell’ottica dell’art. 129 cod. pr pen., la questione della prevalenza o meno della causa di improcedibilità sopravvenuta rispetto alla originaria inammissibilità del ricorso. Possibilità che si è esclusa, proprio sul rilievo dell’intervenuto giudicato sostanziale, che, in tanto s è potuto formare, in quanto il ricorso, precedente all’entrata in vigore della legge modificativa del regime di procedibilità del reato sub judice, non poteva prospettare una violazione di legge non ancora in vigore, e, ove l’avesse prospettata, il motivo non poteva che risultare manifestamente infondato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
4.2. Altra è però la questione della ammissibilità o meno di un ricorso ( anche se incentrato su unico motivo) che, presentato successivamente all’entrata in vigore della legge di modifica in senso favorevole del regime di procedibilità del reato, eccepisca la ‘violazione di legge sopravvenuta’ avente riguardo al mutato regime di promovibilità dell’azione penale.
Nel rispondere negativamente a tale quesito, come si è visto, la Quarta Sezione ha osservato che, alla luce degli approdi giurisprudenziali già richiamati, l’esercizio del potere officioso di cui all’art. 129 cod. proc. pen. – che rend doveroso per il giudice rilevare in ogni stato e grado del processo una eventuale causa di non punibilità – è condizioNOME dalla ammissibilità del ricorso stesso, e ha ricordato la necessità che detto scrutinio di ammissibilità si coniughi con il principi dispositivo delle impugnazioni, che consente l’introduzione del relativo giudizio solo nei limiti individuati dalle parti e nel necessario rispetto delle regole poste da codice. ( In tal senso si sono espresse le sezioni unite ‘Chiasserini’ laddove affermano che il ricorso con il quale venga fatta valere esclusivamente la prescrizione maturata dopo la pronuncia della sentenza si risolve in un’impugnazione soltanto apparente, non potendosi riconoscere a tale atto la natura di impugnazione, nel senso che un ricorso che non contenga censure avverso la decisione, ma che reclami soltanto l’applicazione della causa estintiva sopravvenuta alla decisione, si atteggia, rispetto al ricorso per Cassazione, coerentemente al regime della tassatività dei “casi” di ricorso, quale motivo non consentito; principio riscontrabile anche nella sentenza sez. Un. Tuzzolino, che, pronunciandosi sulla possibilità di rilevare la prescrizione nel caso di ricorso avente a oggetto solo la pena, hanno comunque subordiNOME l’applicabilità della causa estintiva, in attuazione del precetto di cui all’art. 609, commi 1 e 2, alla mancata formazione del giudicato sui singoli capi della sentenza e, dunque, all’ammissibilità dell’atto di impugnazione, posto che, peraltro, certamente la inammissibilità dovuta a tardività del ricorso per la sua intempestiva presentazione costituisce una ipotesi di indiscussa ostatività alla rilevazione di cause di non punibilità improcedibilità ( cfr. Sez. U, n. 47766 del 26/06/2015, Butera, Rv. 265106-8 e Sez. U, n. 33040 del 2015, COGNOME, che parlano di “simulacro di gravame”). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Dunque, secondo tale orientamento, il motivo di ricorso che deduca la improcedibilità del reato, sopravvenuta alla sentenza impugnata, in quanto non contestativo di alcuna violazione di legge, non sarebbe consentito perché privo di censure alla decisione, soltanto reclamando l’applicazione della causa estintiva sopravvenuta alla decisione, alla quale, però, nulla può essere rimproverato in tal senso, per avere operato il Giudice a quo nel regime di procedibilità non ancora mutato.
4.3. Ora, è vero che il ricorso inammissibile non genera una utile fase processuale ai fini del perfezionarsi della causa estintiva, come affermato dalla costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. da ultimo Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015,
dep. 2016, Ricci, Rv. 266818), nondimeno, nell’ottica di cui all’art. 2 cod. pen., l’applicazione della norma sopravvenuta più favorevole al reo opera non soltanto al fine di individuare la norma di diritto sostanziale applicabile al caso concreto, ma anche in ordine al regime della procedibilità “che è inscindibilmente legata al fatto come qualificato dal diritto”.
Facendo applicazione del principio di diritto per cui la previsione della procedibilità a querela comporta che, stante la natura mista, sostanziale e processuale, della querela – differente dalle altre cause di estinzione in ragione della sua caratteristica capacità, non soltanto di estinguere il diritto punitivo del Stato, ma di paralizzare la perseguibilità stessa del reato, ( sulla querela quale istituto di “natura mista, sostanziale e processuale… che costituisce nel contempo condizione di procedibilità e di punibilità”, v., da ultimo, Sez. 2, n. 14987 de 9/1/2020, Rv. 279197) – nonché la sua concreta incidenza sulla punibilità dell’autore del fatto, il giudice, in forza dell’art. 2 comma quarto cod. pen., deve accertare l’esistenza della stessa anche per i reati commessi anteriormente alla modifica intervenuta, consegue che il ricorso – successivo all’entrata in vigore del mutato regime di procedibilità – con il quale si faccia valere l’applicazione della disciplina più favorevole in punto di procedibilità prevista dalla c.d. “riform Cartabia” non può considerarsi inammissibile.
Diversamente, come è stato già osservato, si determinerebbe la impermeabilità delle questioni di improcedibilità sopravvenuta alla novella normativa. Invero, tale ultima osservazione, lungi dall’omettere il confronto con il dictum delle Sezioni Unite ‘COGNOME‘, che richiamano Sez. Un. ‘Chiasserini'( così sent. n. 49513/2023 cit. pg . 7), coglie, piuttosto, lo spirito dei quell’approdo, che, sotto il profil questione, ha inteso marcare la differenza tra la improcedibilità dovuta alla remissione di querela ( che prevale sul ricorso inammissibile travalicando il giudicato formale, in ragione della valorizzazione del dato cronologico posta dal legislatore) e la improcedibilità per mancanza di querela ( problematica “davvero non coincidente”), affermando il principio che il ricorso inammissibile è ostativo alla deduzione di questioni di improcedibilità sopravvenuta, nella specifica situazione con la quale le Sezioni Unite COGNOME si sono confrontate, ovvero, occorre ribadirlo, con un ricorso presentato prima della entrata in vigore della legge di modifica del regime di procedibilità, quando il tema della sopravvenuta improcedibilità non poteva essere posto, e infatti, non venne dedotto.
4.4. In sintesi, pur nella attuale, parziale diversità normativa tra la novella de 2018 e quella dei 2022, derivata dall’eliminazione (fatta salva l’eccezione
normativamente prevista per i casi in cui sia in atto una misura cautelare) della necessità di dare avviso, da parte dell’autorità giudiziaria, alla persona offesa, circa il mutato regime di procedibilità, con conseguente previsione di un onere, gravante su quest’ultima, di manifestare, eventualmente, la propria volontà di proporre querela, non vi è dubbio che il nucleo centrale delle affermazioni delle Sezioni Unite COGNOME rimanga valido:
sia quanto all’affermazione principale secondo cui la sopravvenienza della procedibilità a querela non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell’ipotesi di aboliti° criminis, non è idonea a incidere sul c. d. “giudicato sostanziale”;
sia quanto alla distinzione tra l’ipotesi di “mancanza” della condizione di procedibilità (quale quella che consegue al mancato esercizio del diritto di parte successivo al mutato regime di procedibilità per l’intervento innovativo de/legislatore) e quella di “remissione” della querela proposta sin dall’inizio relativamente a reati soggetti a tale regime di procedibilità non officiosa. Solo in tale ultimo caso, infatti, è possibile riscontrare l’espressa manifestazione di volontà, da parte della vittima del reato o del soggetto legittimato a proporre querela, di recedere da quella “intenzione punitiva” che aveva in precedenza avanzato.
4.5. Nondimeno, la situazione processuale qui in esame è diversa, vertendosi nel caso di ricorso successivo alla entrata in vigore della riforma ‘Cartabia’, che deduce la violazione di legge sopravvenuta, violazione che non avrebbe potuto essere validamente prospettata prima della vigenza della disciplina più favorevole, trattandosi, in quel caso, di motivo manifestamente infondato.
Come ritenuto da questa Corte in numerose occasioni, se non è stato possibile proporlo in grado di appello, il tema afferente all’applicazione del nuovo istituto può essere dedotto davanti alla Corte di cassazione e può essere altresì rilevato d’ufficio ai sensi dell’art. 609, comma 2, cod. proc. pen. (da ultimo Sez. 3, n. 24358 del 14/05/2015, COGNOME, Rv. 264109; Sez. 4, n. 22381 del 17/04/2015, COGNOME, Rv. 263496; Sez. 3, n. 15449 del 08/04/2015, COGNOME, Rv. 263308), con il limite del giudicato.
Detto giudicato non può dirsi formato nel caso di specie, di un ricorso presentato dopo l’entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia, che deduce la violazione di legge sopravvenuta, poiché “Si è, infatti, in presenza (…) di innovazione di diritto penale sostanziale ( ..) che reca senza dubbio una disciplina più favorevole. Il novum trova quindi applicazione retroattiva ai sensi dell’art. 2, quarto comma,
cod. COGNOME pen. COGNOME (In COGNOME tal COGNOME senso, COGNOME le COGNOME sezioni COGNOME unite (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 Ud. (dep. 06/04/2016 ), Tushaj – In motivazione la Corte ha specificato che, quando, invece, non si discute dell’applicazione della sopravvenuta legge più favorevole, la inammissibilità del ricorso preclude la deducibilità e la rilevabilità d’ufficio della questione).
4.6. Concludendo, il discrimen a cui fare riferimento, ai fini del positivo giudizio di ammissibilità del ricorso prodotto in relazione a una normativa che innovi favorevolmente, sta nella individuazione del momento in cui il ricorso venga proposto:
-se anteriormente all’entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia, ove propugni motivi inammissibili ( tale essendo anche quello che invocasse la applicazione di una legge più favorevole ancora non vigente), si dà luogo alla formazione del giudicato sostanziale, non superabile da eventuale memoria successiva all’entrata in vigore della legge, in base al principio per cui l’inammissibilità dei motivi principali di impugnazione si estende ai motivi nuovi, ai sensi dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen.( cfr. Sez. Un. Ricci cit.);
se, in presenza di sentenza pronunciata anteriormente al 30/12/2022, il ricorso, successivo alla entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia, deduca la violazione di legge sopravvenuta, deve ammettersi la possibilità dell’imputato di fare valere, con specifico motivo di ricorso, la causa estintiva, che è l’effetto dello jus superveniens, e non avrebbe potuto essere dedotta o rilevata nel giudizio di merito, giacchè la sopravvenienza della legge più favorevole incardina “il diritto dell’imputato, ad essere giudicato in base al trattamento più favorevole tra quelli succedutisi nel tempo (Sez. Un. Della Fazia, in motivazione, pag. 4 , par. 1 del considerato in diritto). L’ammissibilità del ricorso impedisce la formazione del giudicato sostanziale, e consente il rilievo officioso della mancanza di querela e la declaratoria di improcedibilità sopravvenuta.
4.7. L’epilogo che si impone è l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela, limitatamente al reato di cui al capo A), restando assorbito, rispetto a esso, il secondo motivo.
Gli altri motivi, afferenti ai reati di cui ai capi 3 e 4 dell’imputazione, c premesso, risultano inammissibili.
5.1. In primo luogo, deve darsi catto che, dalla consultazione del fascicolo, emerge la presenza della querela con riferimento a entrambi i reati, in maniera espressa per il capo 3 ( rinvenendosi sia la formale intestazione dell’atto quale denuncia querela, che sia la manifestazione di volontà laddove la p.o. ha chiesto “la punizione della stessa a norma di legge”); mentre, quanto al fatto sub 4, essa si desume dal contenuto della procura speciale rilasciata dal I.r. della società per sporgere denuncia /querela nonché per le attività “inerenti la costituzione di parte civile nei procedimenti che dovessero sorgere”, da cui emerge chiara la volontà della persona offesa dal suo complessivo comportamento ( Sez. 6 n. 11386 del 11/03/2003; Sez. 3 n. 10254 del 12/02/2014 , Rv. 258384, Rv. 258384, nella quale si è affermato che la manifestazione di volontà di querelarsi può essere ravvisata, da fatti dimostrativi del medesimo intento).
5.2. I motivi con cui si denunciano vizi afferenti alle modalità di espletamento e alla relativa attendibilità del riconoscimento da parte delle persone offese non si confrontano con la cristallina motivazione della sentenza impugnata che ha ricordato le modalità peculiari e oggettive con cui il riconoscimento è avvenuto, in entrambi i casi, ovvero visionando le immagini della videocamera di sorveglianza, a cui è seguito il riconoscimento dell’imputata. Tale granitico elemento istruttorio non risulta in alcun modo scalfito dalle deduzioni difensive, sostanzialmente rivalutative di una decisione che poggia su solidi argomenti razionali.
5.3. Anche il motivo incentrato sulla insussistenza delle circostanze aggravanti di sconta il vizio della genericità, avendo i giudici di merito dato conto adeguatamente delle modalità di commissione del fatto, con violenza sulle cose e su cose esposte alla pubblica fede, alla luce delle concrete modalità dell’azione come ricostruite nell’istruttoria, emergendo sia la rottura della confezione che la assenza di una vigilanza continuativa.
5.4. Il motivo sul danno lieve, che rileva limitatamente ai reati di cui ai capi 3 e è manifestamente infondato, oltre che inammissibilmente rivalutativo, avendo la Corte di appello fatto corretta applicazione dell’orientamento pressoché trentennale di questa Corte, rispetto al quale il ricorrente non propone alcun nuovo argomento idoneo a far mutare la considerazione che, per la sussistenza dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4 cod. peri., è necessario che il danno arrecat sia non solo lieve (id est tenuità), ma lievissimo (id est speciale tenuità), ossia di rilevanza economica minima, per cui un danno non grave o di esigua rilevanza economica può costituire solo utile elemento di valutazione ai fini della quantificazione della pena o anche della concessione delle attenuanti generiche
(sez. 4 n. 9931 del 9.9.1985, rv 170867; id. n. 6057 del 7.3.1989, rv 181113). La Corte di appello ha, quindi, fornito pertinente motivazione, laddove ha escluso la circostanza attenuante in presenza del furto di un profumo del valore commerciale di 200 euro, che non può considerarsi, appunto, un danno lievissimo come sopra descritto.
5.5. Infine, non hanno alcun pregio neppure le doglianze incentrate sul trattamento.
5.5.1. Non quella che denuncia sanz-NUMERO_DOCUMENTO)NUMERO_DOCUMENTO.3.49-Fie una violazione del divieto di reformatio in pejus, con riguardo al giudizio comparazione delle circostanza, giacchè, in doppia conforme, le attenuanti generiche sono state pacificamente riconosciute con giudizio di prevalenza, come è dato evincere dalla sentenza di primo grado, che ha operato la corrispondente diminuzione di pena ( pg. 3).
5.5.2. La doglianza incentrata sull’erronea individuazione della pena base risulta del tutto inedita, in quanto dedotta per la prima volta dinanzi al giudice di legittimità, in presenza di doppia conforme.
Alla luce delle osservazioni svolte, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, per carenza di querela, limitatamente al reato di cui al capo 2), la cui pena di mesi uno di reclusione ed euro 30 di multa, deve essere eliminata. Nel resto il ricorso risulta inammissibile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per carenza di querela in relazione al reato di cui al capo 2 ed elimina la relativa pena di mesi uno di reclusione ed euro 30 di multa Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
,Così deciso il 03 aprile 2024
Il consigliere estensore