Procedibilità a querela per il furto: quando la riforma non si applica
La recente Riforma Cartabia ha introdotto importanti novità, tra cui l’estensione della procedibilità a querela per il reato di furto. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un punto cruciale: questa nuova e più favorevole disciplina non può essere applicata se il ricorso presentato alla Suprema Corte è inammissibile. Vediamo nel dettaglio la vicenda e le motivazioni dei giudici.
I Fatti del Caso
Un soggetto veniva condannato per il reato di furto aggravato ai sensi dell’art. 625, numeri 2 e 7, del codice penale. A seguito della sentenza della Corte d’Appello, datata 1° dicembre 2022, la difesa proponeva ricorso per Cassazione.
Il principale motivo di ricorso si basava su una novità legislativa intervenuta nel frattempo: l’entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 (la cosiddetta Riforma Cartabia). Tale decreto ha modificato il regime di procedibilità per molti reati di furto, rendendoli perseguibili solo a seguito di una querela presentata dalla persona offesa. Il ricorrente sosteneva che, in assenza di tale querela, si sarebbe dovuta emettere una sentenza di non doversi procedere.
La Questione Giuridica: Procedibilità a Querela e Ricorso Inammissibile
Il nodo centrale della questione non era tanto l’applicabilità della nuova norma, quanto il suo rapporto con le regole processuali che disciplinano il giudizio di legittimità. La domanda a cui la Corte ha dovuto rispondere è la seguente: può una modifica favorevole sulle condizioni di procedibilità, intervenuta dopo la sentenza di appello, prevalere sull’inammissibilità del ricorso per Cassazione?
La difesa puntava sul fatto che la mancanza di una condizione di procedibilità è un vizio rilevabile in ogni stato e grado del procedimento. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha seguito un orientamento giurisprudenziale già consolidato, dando priorità alla stabilità delle decisioni giudiziarie.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La motivazione si fonda su un principio cardine del diritto processuale penale: l’inammissibilità del ricorso preclude l’esame del merito e cristallizza la decisione impugnata, formando il cosiddetto ‘giudicato sostanziale’.
I giudici hanno chiarito che la nuova procedibilità a querela introdotta dal d.lgs. 150/2022 non costituisce una abolitio criminis, ovvero non abolisce il reato di furto, ma ne modifica solo le condizioni per l’avvio dell’azione penale. Poiché non si tratta di abolizione del reato, questa modifica non ha la forza di superare la barriera dell’inammissibilità.
In altre parole, se il ricorso è viziato alla radice (perché, ad esempio, i motivi sono generici o manifestamente infondati), il giudice di legittimità non può nemmeno ‘aprire il fascicolo’ per verificare se, nel frattempo, sia sopraggiunta una causa di non procedibilità. La condanna, a causa del vizio dell’impugnazione, è come se fosse già diventata definitiva, impedendo l’applicazione della normativa più favorevole intervenuta successivamente.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un importante principio: le riforme legislative, anche se favorevoli all’imputato, devono fare i conti con le rigide regole del processo. L’inammissibilità di un ricorso in Cassazione ha un effetto preclusivo che impedisce di beneficiare di modifiche normative sopravvenute, a meno che non si tratti di una vera e propria abolizione del reato. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, vedendo confermata la sua responsabilità penale nonostante la modifica legislativa.
La nuova procedibilità a querela per il furto si applica sempre retroattivamente?
No, secondo questa ordinanza, la sua applicazione è preclusa se il ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile, poiché l’inammissibilità consolida la sentenza precedente.
La modifica della condizione di procedibilità equivale a un’abolizione del reato (abolitio criminis)?
No, la Corte ha specificato che l’introduzione della procedibilità a querela non è un’ipotesi di abolitio criminis, ma solo una modifica delle condizioni per esercitare l’azione penale.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
Comporta che il ricorso non viene esaminato nel merito e la sentenza impugnata diventa definitiva. Questo impedisce al giudice di valutare questioni sopravvenute, come la mancanza della querela.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23789 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23789 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa in data 1.12.2022, esamiNOME il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da COGNOME NOME, ritenuto responsabile del reato di furto aggravato, ai sensi dell’art. 625 n. 2 e 7 cod. pen.
Rilevato che il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale in relazione alla condizione di procedibilità del reato di furto, eccependo la mancanza dell’atto di querela e la mancata emissione di sentenza di non doversi procedere nei confronti dell’imputato a seguito della entrata in vigore del d.lgs. 150/2022.
Considerato che, in base a consolidata giurisprudenza di questa Corte, nei giudizi pendenti in sede di legittimità, la sopravvenienza della procedibilità a querela del reato di furto per effetto dell’entrata in vigore del d.igs. 10 ottobr 2022, n. 150 non opera quale ipotesi di abolitío criminis, capace di prevalere sull’inannmissibilità del ricorso e di incidere sul cd. giudicato sostanziale, per cui è inammissibile il ricorso che solleciti la considerazione della mancata proposizione della querela in relazione a reati per i quali è stata introdotta, successivamente alla sentenza impugnata e nelle more della proposizione del ricorso, tale forma di procedibilità dal d.igs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cfr. Sez. 4, n. 49499 del 15/11/2023, COGNOME, Rv. 285467; Sez. 4, n. 49513 del 15/11/2023, COGNOME, Rv. 285468).
Considerato, sulla base di quanto precede, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 maggio 2024
Il Consigliere estensore
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