Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11879 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 11879 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VIAREGGIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lucca del 1° aprile 2016, esclusa la circostanza aggravante prevista dall’art. 61, n. 5, cod. pen., ha confermato la condanna emessa nei confronti di COGNOME NOME alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro duecento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625, comma primo, n. 4, cod. pen..
Il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo tre motivi di impugnazione.
2.1. Violazione degli artt. 420 ter e 179 cod. proc. pen. per omessa traduzione dell’imputato nell’aula di udienza nonostante la richiesta tempestivamente presentata a mezzo del proprio difensore.
2.2. Vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
2.3. Violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio.
Va premesso quanto segue circa le modifiche al regime di procedibilità del reato di furto recentemente introdotte:
il regime di procedibilità per il reato contestato è mutato in forza dell’art. comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in quanto, ai sensi dell’art. 624, comma 3, cod. pen. (nel testo oggi vigente), il delitto di furto « è punibile a que rela della persona offesa.
Si procede tuttavia d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7 bis».
Nel procedimento in esame non risulta essere stata presentata querela.
Ebbene, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nei giudizi pendenti in sede di legittimità, la sopravvenienza della procedibilità a querela per effetto dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non opera quale ipotesi di abolitio criminis, capace di prevalere sull’inammissibilità del ricorso e di incidere sul cd. giudicato sostanziale (Sez. 4, n. 49499 del 15/11/2023, Platon, Rv. 285467; fattispecie relativa a tentato furto aggravato dall’aver usato violenza sulle cose, in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso che sollecitava la considerazione della mancata proposizione della querela in relazione a reati per i quali era stata introdotta, successivamente alla sentenza impugnata e nelle more della proposizione del ricorso, tale forma di procedibilità dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).
Tuttavia, nella fattispecie in esame, il primo motivo di ricorso proposto dal difensore, riguardante la nullità dell’udienza del 22 aprile 2022 per mancata traduzione
del proprio assistito, non è manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale si è limitata a rigettare la richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell’imputato senza provvedere sulla specifica richiesta difensiva.
Per le ragioni sopra illustrate, pertanto, la declaratoria di non doversi procedere per difetto di querela prevale sulla non fondatezza del ricorso.
Ne consegue che – non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. – la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché l’azione penale non può essere proseguita, rimanendo assorbite le ulteriori censure.
Per le considerazioni svolte la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, essendo l’azione penale divenuta improcedibile per mancanza di querela.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, essendo l’azione penale improcedi- bile per difetto di querela
Così deciso in Roma il 14 marzo 2024.