Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46694 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46694 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 31/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a NAPOLI il 04/02/1979 avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME chiesto l’annullamento della sentenza in relazione al capo di imputazione sub con rinvio alla Corte d’appello per nuovo giudizio sul punto, e inammissibilit resto;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co. 9 d.l.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza resa in data 6 luglio 2022 dal Tribunale di Noia con cui NOME Marco era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di pos ingiustificato di strumenti atti allo scasso (art. 707 cod. pen.) e per i danneggiamento di una autovettura, aggravato dalla esposizione alla pubblica fe (artt. 635 e 625 n.7 cod. pen.).
Con ricorso in Cassazione la difesa dell’imputato ha formulato due motivi.
2.1 Con il primo motivo, lamentando violazione dell’art. 606 lett. b), cod. pro pen., in relazione agli artt. 336 cod. proc. pen. e 120 nonché 635 cod. pen. deduce la mancanza della condizione di procedibilità giacché, a dispetto di quant affermato dalla Corte territoriale, il reato di danneggiamento è ora procedibil querela della persona offesa, nel caso concreto assente.
2.2 n secondo motivo lamenta il vizio motivazionale (art. 606 lett. e, co proc. pen.), per mancanza o illogicità della motivazione in relazione a affermazione di responsabilità dell’imputato che è stato solo sommariamente descritto ed è stato fermato a distanza dal luogo di commissione del fatto, comunque ritenuto autore del reato in base ad elementi indiziari per nulla cogent
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso va accolto, con conseguente annullamento della sentenza impugnata, in relazione al contestato reato di danneggiamento, per mancanza della condizione di procedibilità, nonché, in relazione al reato possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso, per estinzione dello stes intervenuta prescrizione.
Il reato di danneggiamento in contestazione (di una autovettura esposta per necessità e consuetudine sulla pubblica via, secondo l’imputazione) è divenut procedibile a querela, in epoca immediatamente successiva alla pronuncia della sentenza d’appello, datata 27 marzo 2024.
Il nuovo regime di procedibilità è stato infatti introdotto dall’art. 1, com lettera b) del D. Lgs. 19 marzo 2024, n. 31), pubblicato il 20 marzo e quin entrato in vigore il 4 di aprile, dopo la vacatio legis.
La disposizione transitoria del successivo art. 9, comma 1, ha disposto che “p il delitto di cui all’articolo 635 del codice penale, commesso prima della dat entrata in vigore del presente decreto, quando il fatto è commesso su cose espos per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, osservano le disposizioni dell’articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2 n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, ma i termini ivi previs decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto”. Il termine, fi in 90 giorni, è quindi scaduto il 2 luglio 2024.
La verifica degli atti processuali, consentita a questa Corte data la natur in procedendo della questione sollevata (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME non massimata
sul punto), non ha consentito di constatare la presenza di un atto qualifica come querela, né di nome, né di fatto, a seguito della manifestazione della volon di perseguire l’autore del reato. V’è soltanto, nel fascicolo del Pubblico Minis acquisito agli atti in ragione del rito abbreviato prescelto, l’atto d’indagine re della denuncia della persona offesa, che fa riferimento all’episodio, avvenuto parcheggio privato, riservato al personale, del RAGIONE_SOCIALE sito Marigliano in INDIRIZZO
Deve aggiungersi, per completezza, che la querela per l’episodio delittuoso i esame, non è stata mai proposta, neppure successivamente all’entrata in vigor del decreto legislativo e della relativa disposizione transitoria con la qual contemperato l’interesse punitivo della parte con le istanze di certezza processu e di garanzia della posizione di imputati ancora sottoposti a processo e ne condizioni per poter usufruire della disciplina normativa più favorevole, secondo principio dell’art. 2, quarto comma, cod. pen..
3. All’esito di siffatta ricostruzione, è possibile ora giungere alla soluzione, i già espressa in recenti precedenti di legittimità, l’uno in idem (Sez. 6, n. 37745 del 19/09/2024, Gentile, Rv. 287031 – 01) e, l’altro, in consimili casu (Sez. 5, n. 26418 del 03/04/2024, COGNOME, Rv. 286872 – 01), ove si è affermato che in tema di giudizio di legittimità, è ammissibile il ricorso che pone, con unico moti la questione della improcedibilità per difetto di querela di un reato per il qual forma di procedibilità sia stata introdotta successivamente alla sente impugnata (il primo dei precedenti menzionati era relativo al reato danneggiamento di cose esposte alla pubblica fede, divenuto procedibile ad iniziativa di parte per effetto dell’art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 19 marzo n. 31).
Il primo motivo di ricorso va pertanto accolto, essendo ammissibile e fondato per la già indicata, originaria assenza della condizione di procedibilità, integrata con querela successiva al mutamento del regime di procedibilità.
All’accoglimento del motivo, segue l’annullamento senza rinvio della sentenza sul punto, con la formula indicata in dispositivo.
4. Il secondo motivo non merita accoglimento, risultando infondato.
Infatti, la ricostruzione propugnata fin dalla sentenza di primo grado, e ribadita nella decisione d’appello, si basa su un mosaico fattuale congruamente ricompone l’immagine della responsabilità dell’imputato, chiamato a rispondere anche del possesso ingiustificato delle forbici da elettricista cacciavite con punta a taglio rinvenuti nella Renault Clio nera utilizzata dagli a dell’abusivo ingresso nel parcheggio privato, riservato ai dipendenti
RAGIONE_SOCIALE di Marigliano, e del tentativo di effrazione della porti della vettura colà parcheggiata.
E tuttavia, l’argomentazione addotta dal difensore dell’imputato, di non esse stato in effetti mai oggetto di diretto riconoscimento da parte delle persone of o dei testimoni, in quanto fermato altrove, né suscettibile di comparazione con immagini delle telecamere di sorveglianza, per la approssimazione delle immagini, se non è sufficiente a disvelare la manifesta (e non semplice, come da ricors illogicità della motivazione sul punto, è certamente idonea a rendere il motivo n manifestamente infondato e quindi non foriero di inammissibilità, ma di rigetto.
Infatti, è stato affermato in proposito, a conclusione di una ampia dissertazi sul distinguishing tra infondatezza e manifesta infondatezza (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, COGNOME, Rv. 276916 – 01) che la seconda si palesa, con riferimento ai motivi che deducano vizi di motivazione, se essi muovano, sul fatto sullo svolgimento del processo o sulla sentenza impugnata, censure o critich sostanzialmente vuote di significato in quanto manifestamente contrastate dagl atti processuali, come accade, ad esempio, nel caso in cui il motivo di rico attribuisca alla motivazione della decisione impugnata un contenuto letteral logico e critico radicalmente diverso da quello reale.
Nel caso di specie, come detto, la presenza di un quadro meramente indiziario seppure sufficientemente concludente nel senso della responsabilità, non rende e I del tutto aberrante il motivo addotto.
Giunti a questa conclusione, occorre rilevare che il reato ex art. 707 cod. pen. risulta estinto per prescrizione, maturata il 27 luglio 2024 (26 marzo 2019 anni di termine prescrizionale ‘interrotto’ + 60 giorni di sospensione per legit impedimento dichiarato il 15 novembre 2021 + 64 giorni di ‘sospensione COVID’), con conseguente annullamento della sentenza senza rinvio, con la formula indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al reato di cui all’art. cod. pen. per mancanza della condizione di procedibilità nonché in relazione a reato di cui all’art. 707 cod. pen. perché lo stesso è estinto per prescrizione
Il Con igliere r atore Così deciso il 31 ottobre 2024
Il Presidente