Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 47255 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 47255 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a DAKAR( SENEGAL) il 27/02/1974
avverso l’ordinanza del 20/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lettehentrle le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del dott. NOME COGNOME Sostituto Procuratore Generale del Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l’istanz di affidamento in prova al servizio sociale, formulata nell’interesse di NOME COGNOME relazione alla pena di mesi 7 e giorni 28 di reclusione, di cui alla sentenza di condanna de Tribunale di Roma del 19 novembre 2016 per i reati di violazione della legge sugli stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, commessi nel novembre 2016.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, COGNOME
2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce vizio di motivazione, per avere il Tribunale di sorveglianza omesso di confrontarsi con la richiesta di concedere al condannato la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale da svolgers sul territorio francese, in attuazione del d. Igs. 15 febbraio 2016 n. 38.
Lamenta la difesa che, nonostante la specifica richiesta avanzata in tali termini, in v subordinata, il Tribunale di sorveglianza ha omesso di pronunciarsi sul punto, ignorando la documentazione prodotta, volta a dimostrare come l’istante, dopo la commissione del reato, avesse intrapreso un costante percorso di recupero e reinserimento sociale in Francia, ove era riuscito ad avviare un progetto lavorativo, sottoscrivendo un contratto d lavoro con una società francese.
Si duole che detto Tribunale si sia limitato a rigettare la misura alternativa, motivan esclusivamente sul fatto che il ricorrente non avesse indicato una residenza sul territori italiano.
2.2. Col secondo motivo di ricorso vengono rilevati violazione degli artt. 47 I. 26 lug 1975, n. 354 (Ord. pen.) e 2, lett. e), d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38.
Si osserva che la richiesta di eseguire la misura alternativa in Francia, Stato membro che ha dato attuazione della decisione quadro 2008/947/GAI e paese ove COGNOME vive abitualmente dal marzo del 2022 (e ha la propria attuale residenza di fatto) e ove svolge regolare e stabile attività lavorativa, non avrebbe dovuto trovare alcun impedimento sul piano normativo e avrebbe dovuto essere, di conseguenza, accolta dal Tribunale di sorveglianza adito.
2.3. Con il terzo motivo di impugnazione si denuncia vizio di motivazione, per avere il Tribunale di sorveglianza erroneamente ritenuto COGNOME non residente e/o domiciliato nel territorio italiano (mentre è ancora residente in Italia e precisamente a Roma, in INDIRIZZO come da procura speciale e fotocopia del documento di identità allegati al
ricorso), e per avere affermato l’inesistenza di dati in merito all’esistenza di prospet risocializzanti. E ciò a fronte di una regolare attività in Francia di cui il Tribunale era corrente e della disponibilità ad attività di volontariato per l’estinzione di altro reato procedimento.
2.4. Col quarto motivo di ricorso la difesa lamenta assenza di motivazione in relazione alla valutazione di inadeguatezza della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale.
2.5. Col quinto motivo di impugnazione si rileva violazione dell’art. 27 Cost.
Ci si duole che l’assenza di informazioni su prospettive risocializzanti, neppure, come si è detto, ravvisabile nel caso in esame, sia stata tradotta in un fattore di segno negat per la concessione della misura alternativa richiesta.
2.6. Con il sesto motivo di ricorso viene dedotta violazione dell’art. 47 Ord. pen.
Si evidenzia che il Tribunale ha omesso di confrontarsi con la circostanza della condotta ineccepibile del condannato dal 2020 al giugno 2024, focalizzando la sua attenzione sull’assenza di un percorso socio-riabilitativo dell’istante e sulle penden giudiziarie, passibili di definizione anche favorevole per l’indagato.
La difesa conclude, alla luce di detti motivi, per l’annullamento dell’ordinan impugnata.
La difesa deposita istanza di trattazione orale, rigettata poiché si procede w sens dell’art. 611 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Il Tribunale di sorveglianza di Roma si limita a rilevare che il condannato, gravato d pregiudizi penali e privo di prospettive risocializzanti, non ha indicato nell’istanza a domicilio sul territorio italiano e che la mancanza di dati circa il luogo di stabile abit rende non eseguibile la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale richiesta, pe impossibilità di rendere efficaci le prescrizioni derivanti dall’applicazione del benefici non praticabile il contatto tra la persona fisica dell’interessato e il servizio sociale, legge compete di controllare la condotta del soggetto e di aiutarlo a superare le difficoltà adattamento alla vita sociale.
Detto Tribunale omette, quindi, di motivare in ordine alla richiesta di affidamento prova da eseguirsi in Francia, posto che “l’istanza era stata formulata in tal senso”, com evidenziato dal medesimo Tribunale di sorveglianza con successiva ordinanza – in atti – del 28 agosto 2024, che ha disposto la sospensione dell’esecuzione in pendenza del presente giudizio in Cassazione. E non verifica la possibilità di eseguire l’affidamento in prova al servizio sociale in un altro Stato dell’Unione Europea (la Francia), resa in astratto possib
in forza del d. Igs. 15 febbraio 2016, n. 38, fatto salvo l’accertamento dei necessa presupposti.
Questa Corte – si veda per tutte Sez. 1, n. 16942 del 25/05/2020, COGNOME, Rv. 279144 – ha, invero, affermato che l’esecuzione dell’affidamento in prova al servizio sociale può aver luogo nello Stato dell’Unione europea ove il condannato sia residente, qualora detto Stato abbia dato attuazione alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sull’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza, delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive, recepita in Italia con d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38, in quanto l’affidamento è assimilabile ad u “sanzione sostitutiva” ai sensi dell’art. 2, lett. e), di tale decreto, quale sanzio “impone obblighi ed impartisce prescrizioni”, compatibili con quelli elencati nel successiv art. 4 e che costituiscono il contenuto del trattamento alternativo al carcere.
Restano assorbiti rispetto a detto preliminare approfondimento istruttorio, i restan motivi di ricorso.
Si impongono, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata, ed il rinvio per nuovo giudizio, rispettoso dei principi sopra indicati, al Tribunale di sorveglianza di Roma.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2024.