Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 27876 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 27876 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/05/2025
In nome del Popolo Italiano
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME – Presidente – EGLE NOME COGNOME NOME COGNOME – Relatore –
Sent. n. sez. 641/2025 UP – 21/05/2025 R.G.N. 9052/2025
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE DI APPELLO DI TORINO nel procedimento a carico di: COGNOME NOME (CODICE_FISCALE nato a CIRIE’ il 04/04/1995
avverso la sentenza del 27/11/2024 del TRIBUNALE di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che
ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata.
La sentenza impugnata è stata pronunziata il 27 novembre 2024 dal Tribunale di Torino, che ha dichiarato il non doversi procedere nei confronti di NOME per difetto della condizione di procedibilitˆ, in ordine al reato di furto
aggravato dall’aver commesso il fatto su cosa esposta alla pubblica fede, cos’ diversamente qualificata l’originaria imputazione di furto in abitazione.
Secondo l’originaria imputazione, l’imputato, al fine di trarre profitto, si sarebbe introdotto all’interno dello spogliatoio del centro sportivo sito in Torino, alla INDIRIZZO luogo di privata dimora, e si sarebbe impossessato di due borsoni, contenenti vestiti, documenti e telefoni cellulari, di proprietˆ di COGNOME NOME e COGNOME Torres NOME, mentre questi ultimi erano intenti a giocare una partita di calcetto.
Il Tribunale, tuttavia, ha ritenuto che lo spogliatoio del centro sportivo dove era avvenuto il fatto non costituisse luogo di privata dimora, in quanto aperto a tutti coloro che svolgevano attivitˆ fisica in quel centro e utilizzato in modo puramente occasionale da una pluralitˆ di soggetti indistinti e tutti impossibilitati a vietare lÕaccesso a terzi. Ha, pertanto, riqualificato il fatto nel reato di furto aggravato dall’avere commesso il fatto su cosa esposta alla pubblica fede e ha dichiarato il non doversi procedere per mancanza della necessaria querela.
Avverso la sentenza del Tribunale, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione.
Con un unico motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale.
Contesta l’avvenuta riqualificazione del fatto, sostenendo che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che lo spogliatoio di un centro sportivo non costituisse luogo di privata dimora. L’accesso allo spogliatoio di un centro sportivo, infatti, sebbene consentito a plurimi soggetti, è Çriservato solo i membri del centroÈ, che, per praticare attivitˆ sportiva, necessitano di un luogo in cui depositare i propri beni.
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata.
LÕavv. NOME COGNOME per lÕimputato, ha depositato memoria difensiva con la quale ha chiesto di rigettare il ricorso.
1. Il ricorso deve essere rigettato. LÕunico motivo di ricorso è infondato.
Sezioni Unite COGNOME‘COGNOME hanno chiarito che, ai fini della configurabilitˆ del reato previsto dall’art. 624-bis cod. pen., Çrientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico nŽ accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attivitˆ lavorativa o professionaleÈ (Sez. Un. n. 31345 del 23/3/2017, COGNOME, Rv. 270076). Hanno precisato che il concetto di domicilio non pu˜ essere esteso fino a farlo coincidere con qualunque ambiente che tende a garantire intimitˆ e riservatezza. Non c’è dubbio, hanno affermato le Sezioni Unite nella sentenza richiamata, che Çil concetto di domicilio individui un rapporto tra la persona ed un luogo, generalmente chiuso, in cui si svolge la vita privata, in modo anche da sottrarre chi lo occupa alle ingerenze esterne e da garantirgli quindi la riservatezza, ma il rapporto tra la persona e il luogo deve essere tale da giustificare la tutela di questo anche quando la persona è assenteÈ.
Sulla scorta di tali principi, Sezioni Unite COGNOME‘COGNOME hanno delineato alcuni elementi, ritenuti indefettibili per individuare la nozione di privata dimora: a) utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attivitˆ professionale e di lavoro in genere), in modo riservato e al riparo da intrusioni esterne; b) durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilitˆ e non da mera occasionalitˆ; c) non accessibilitˆ del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare.
Ebbene, nel caso in esame, sicuramente manca il secondo degli elementi sopra elencati. Invero, il rapporto tra l’utente del centro sportivo e lo spogliatoio non è certo stabile ed è caratterizzato da una mera occasionalitˆ, che non giustifica una particolare tutela correlata alle esigenze di riservatezza dalle ingerenze esterne, Çanche quando la persona è assenteÈ.
Va precisato che il caso in esame è ben diverso dai furti perpetrati nei bagni e negli spogliatoi dei luoghi di lavoro, oggetto di alcune pronunce di legittimitˆ, che hanno riconosciuto tali posti come luoghi di privata dimora (cfr. Sez. 4, n. 37795 del 21/09/2021, COGNOME, Rv. 281952; Sez. 5, n. 35788 del 04/05/2018, Seferovic, Rv. 273894). In tali casi, invero, il rapporto tra luogo e persona offesa è caratterizzato da una certa stabilitˆ, visto che lavoratore costantemente utilizza quelle strutture, che normalmente non sono accessibili anche a terze persone. La stabilitˆ del rapporto tra la persona e il luogo, in tali casi, giustifica una particolare tutela correlata alle esigenze di riservatezza dalle ingerenze esterne.
Il Tribunale di Torino, nella sentenza impugnata, ha fatto corretta applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimitˆ. Ne segue che il ricorso deve essere rigettato.
Rigetta il ricorso.
Cos’ deciso, il 21 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME