Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 22048 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 22048 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 05/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TARANTO il 29/06/1998
avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di LECCE SEZ.DIST. di TARANTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del pubblico ministero, in persone del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla aggravante di cui all’art. 628 comma 3 n. 3 bis cod. pen., con rinvio alla Corte di Appello d Lecce, sezione di Taranto per nuovo giudizio in punto di rideterminazione della pena
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, che ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal giudice pe l’udienza preliminare del Tribunale di Taranto con sentenza del 21/2/2024, all’esito di giudiz abbreviato, in ordine al delitto di cui all’art. 628 comma 3 n. 1, 3 bis e 3 quinques cod. pe deducendo, con unico motivo di impugnazione, la violazione di legge con riferimento alla riconosciuta aggravante di cui all’art. 628 comma 3 n. 3 bis cod. pen., che si assume, invece, insussistente, essendo stato commesso il fatto sulle scale condominiali, mera pertinenza di una privata dimora, destinata all’uso di un numero indeterminato di persone e, pertanto, inidoneo a configurare l’aggravante.
Con requisitoria scritta l’ufficio del P.G. ha chiesto ha chiesto l’annullamento de sentenza impugnata limitatamente all’aggravante di cui all’art. 628 comma 3 n. 3 bis cod. pen., con rinvio alla Corte territoriale competente per nuovo giudizio in punto rideterminazione della pena.
Il ricorso è fondato, in quanto la rapina di cui al giudizio di condanna non risulta esse stata eseguita all’interno della privata dimora della persona offesa o di una pertinenza di essa bensì in luogo frequentabile da un numero indeterminato di soggetti che hanno la possibilità giuridica e pratica di accedervi senza legittima opposizione di chi su detto luogo esercita u potere di fatto o di diritto.
La costante giurisprudenza di questa Corte, alla quale occorre dare seguito, pronunciandosi in una pluralità di diversi ambiti, ha escluso che le scale condominiali ed relativi pianerottoli siano “luoghi di privata dimora” trattandosi di zone che non assolvono a funzione di consentire l’esplicazione della vita privata al riparo di sguardi indiscreti, ess destinati all’uso di un numero indeterminato di soggetti (così Sez. 5, n. 34151 del 30/05/2017, P.c. in proc. COGNOME, Rv. 270679 – 01, ai fini della integrazione del reato di interfe illecite nella vita privata, di cui all’art. 615 bis cod. pen.), così come ha rilevat pianerottolo delle scale di un fabbricato in condominio costituisce un luogo aperto al pubblico e ciò in quanto consente l’accesso ad una indistinta categoria di persone e non soltanto ai condomini (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 5253 del 13/11/2019, dep. 07/02/2020, Rv. 278342 – 01; Sez. 1, n. 16690 del 27/03/2008, Rv. 240116; Sez. 1, n. 934 del 28/09/1982, dep. 1983, Rv. 15723701.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente all’aggravante di cui all’art. 628 comma 3 n. 3 bis cod. pen , che va esclusa, con rinvio alla Corte territoriale pe rideterminazione GLYPH del GLYPH trattamento GLYPH sanzionatorio, GLYPH ferma GLYPH restando GLYPH l’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità del ricorrente.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’aggravante di cui all’art. 628 comma 3 n.
3 bis cod. pen, che esclude, e rinvia per la determinazione del trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce.
Dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità
Così deciso in Roma il 5 marzo 2025
L’estensore
La Presidente