Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10176 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10176 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CUI 04GHA2I) nato a BADIA POLESINE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che, nel rideterminare in melius il trattamento sanzionatorio previo riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6), cod. pen., ha confermato nel resto la pronuncia di condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 61, n. 2), 624bis, 493-ter, 624, 99, comma 2, nn. 1) e 2), cod. pen.;
Letta la memoria pervenuta in data 26/01/2026 del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, con la quale si insiste per l’accoglimento del ricorso.
Considerato che il primo motivo – con cui il ricorrente denunzia violazione di legge in ordine alla qualificazione di privata dimora – è manifestamente infondato in quanto con motivazione esente da vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 11-12) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell’affermazione della qualificazione della tettoia quale luogo di privata dimora, dovendosi questa considerare un tutt’uno con la casa cui era affiancata;
Considerato che il secondo motivo – con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell’art. 131-bis, cod. pen. in relazione all’art.493 ter cod. pen – è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; il motivo infatti era già stato del tutto genericamente formulato nell’atto di appello con la conseguente possibilità di rilevarne la inammissibilità anche di ufficio da questa Corte ai sensi dell’art.591 cod. proc. pen.
Considerato che il terzo motivo – con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione al travisamento della prova – è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 12-13) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen., Nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777 – 01)
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11/02/2026