Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35528 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 35528  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PORTICI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/02/2025 della Corte d’appello di Bologna
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
 La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 7 febbraio 2025, ha confermato la pron del Tribunale di Rimini del 20 settembre 2022, che aveva dichiarato NOME COGNOME responsabile del reato di cui all’art. 624 bis cod.pen., condannandolo alla pena di anni q cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 1110 di multa, oltre alle spese processuali.
L’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per Cassazione, deducendo v motivazione in relazione alla mancanza di motivazione sulla qualificazione della condotta ex bis cod.pen., e in ordine alla prova dell’individuazione fotografica.
3.  Il ricorso è inammissibile.
I motivi dedotti non sono consentiti in sede di legittimità perché riproduttivi di profi già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di me scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione im
3.1 In particolare, quanto alla qualificazione del fatto ex art. 624 bis cod.pe territoriale ha fornito adeguata motivazione ritenendo sussistere la qualità di privata d cabina del bagnino. I giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dell’insegname Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, COGNOME, Rv. 270076) e successive sentenze che hanno seguito tale indirizzo (Sez. 5, n. 34475 del 21/06/2018, Ta 273633; Sez. 4, n. 32245 del 20/6/2018, COGNOME, Rv. 273458), evidenziato che, sotto il prof qualificazione giuridica del fatto, rientrano nella nozione di privata dimora esclusivament nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attivi professionale.
Peraltro, rientrano nella nozione di privata dimora i luoghi di lavoro in cui si compian vita privata in modo riservato e precludendo l’accesso a terzi.
La Corte ha correttamente ritenuto tale destinazione, osservando che il lo completamente arredato e vi era anche un cucinino e un letto, e che era abitato, per tutto estivo e durante l’arco della giornata, dalla famiglia del bagnino.
3.2 Relativamente al riconoscimento dell’imputato, la Corte di merito ha fornito ade logica motivazione chiarendo che l’attendibilità del riconoscimento operato dalla polizia g della persona del COGNOME attraverso la comparazione tra le immagini estrapolate dal si videoregistrazione e la fotografia del NOME effettuata dalla PG al momento del suo fer poteva essere messa in dubbio. E’ stato evidenziato che i frame della videosorveglianza mostravano
una persona che ha caratteristiche fisiche altamente individualizzanti come i capelli n abbastanza lunghi, occhiali da sole tipo Ray Ban, un bracciale al polso destro, una magli con una scritta ben evidente, pantaloni jeans e scarpe da ginnastica, elementi che trovavan corrispondenza con la fotografia dell’imputato.
Il ricorrente, in sostanza, tenta di ottenere una inammissibile rivalutazione del probatorio mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito esplicitato le ragioni del suo convincimento con motivazione esente da vizi logici e giuridic
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di co determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versame somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 30 settembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Preside,Qte