Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18561 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18561 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI TORINO nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a TRIVERO il 16/07/1970
avverso la sentenza del 11/10/2024 del TRIBUNALE di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che, con la sentenza impugnata, il Tribunale di Torino ha dichiarato
non doversi procedere nei confronti del COGNOME per il delitto di cui al capo b)
dell’imputazione per mancanza di querela;
Considerato che il Procuratore Generale ricorrente lamenta l’erronea
applicazione della legge penale nella quale sarebbe incorso il Tribunale per non aver qualificato giuridicamente il fatto ascritto all’imputato (consistente nel furto
di alcuni beni dallo spogliatoio di una piscina) come furto in abitazione;
Rilevato che il Procuratore generale si duole di un’omessa riqualificazione
mai invocata nel corso del procedimento, nel quale l’azione penale è stata esercitata per il delitto di furto aggravato;
Considerato, in ogni caso, che la tesi del Procuratore generale ricorrente è
manifestamente infondata giacché lo spogliatoio di una piscina, condiviso da tutti gli utenti della struttura e non già riservato ad alcuni atleti o dipendenti, non può essere qualificato come luogo di privata dimora nei sensi individuati da Sezioni Unite n. 31345 del 2017 (ric. COGNOME, Rv. 270076): secondo tale pronunzia, infatti, gli indici cui ancorare la classificazione di un luogo come di privata dimora sono: «a) utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; c) non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare». Nel caso di specie difettano sia il presupposto dello ius excludendi alios, sia la stabilità che pure deve connotare il rapporto tra la persona ed il luogo;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 23/04/2025