Privata Dimora: Quando un Hotel Chiuso Diventa Abitazione per la Legge
Il concetto di privata dimora è cruciale nel diritto penale, specialmente per reati come il furto in abitazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 26375/2024) offre un importante chiarimento, stabilendo che anche una struttura alberghiera non operativa può essere considerata tale se di fatto utilizzata come casa. Analizziamo questa decisione per capire le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Un individuo veniva condannato in primo e secondo grado per il reato di tentato furto aggravato. Il fatto era avvenuto all’interno di una struttura alberghiera a Rimini che, al momento del crimine, non era aperta al pubblico né svolgeva la sua normale attività ricettiva. L’imputato, tramite il suo difensore, presentava ricorso in Cassazione sostenendo un’errata qualificazione giuridica: a suo avviso, un hotel non operativo non poteva essere classificato come privata dimora ai sensi dell’articolo 624-bis del Codice Penale.
La Nozione di Privata Dimora e la Decisione della Cassazione
Il cuore della questione legale risiedeva nella definizione di privata dimora. L’articolo 624-bis c.p. punisce più severamente chi si impossessa di beni altrui introducendosi in un edificio o altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa. La difesa sosteneva che un hotel chiuso all’attività commerciale non rientrasse in questa categoria.
La Suprema Corte ha respinto questa tesi, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato, espresso dalle Sezioni Unite della stessa Corte, che fornisce una lettura ampia e funzionale del concetto di privata dimora.
Le Motivazioni
I giudici hanno richiamato l’insegnamento delle Sezioni Unite (sentenza n. 31345 del 2017), secondo cui rientrano nella nozione di privata dimora ‘esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare’. Questa definizione include esplicitamente anche i luoghi destinati ad attività lavorativa o professionale.
Nel caso specifico, le indagini avevano accertato che la struttura alberghiera, sebbene non attiva commercialmente, era ‘medio-tempore’ utilizzata dal figlio del titolare come propria abitazione. Un dettaglio fondamentale, citato nella sentenza impugnata e valorizzato dalla Cassazione, era che al momento dei fatti le lavatrici a servizio dell’edificio erano in funzione. Questo elemento è stato ritenuto una prova inequivocabile dello svolgimento di attività domestiche e, di conseguenza, della natura abitativa del luogo.
La Corte ha quindi concluso che il fatto era stato correttamente inquadrato nello schema del delitto di tentato furto in abitazione, poiché l’imputato si era introdotto in un luogo che, al di là della sua destinazione formale, era concretamente utilizzato per lo svolgimento di atti della vita privata di una persona.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: per definire un luogo come privata dimora, non conta la sua classificazione catastale o la sua destinazione commerciale, ma l’uso effettivo che se ne fa. Un albergo, un ufficio o un magazzino possono diventare privata dimora se al loro interno si compiono, in modo non occasionale, atti tipici della sfera privata e personale. La decisione sottolinea come la tutela offerta dalla legge si estenda a tutti gli spazi in cui si svolge la vita privata di un individuo, proteggendone la riservatezza e la sicurezza indipendentemente dalla ‘etichetta’ formale del luogo. Di conseguenza, l’introduzione non autorizzata in tali spazi per commettere un furto configura il più grave reato di furto in abitazione.
Un albergo temporaneamente chiuso può essere considerato una ‘privata dimora’ ai fini del reato di furto?
Sì. Secondo la Cassazione, se la struttura, anche se non impiegata nell’attività aziendale, viene di fatto utilizzata come abitazione da una persona per lo svolgimento di atti della vita privata, essa rientra a pieno titolo nella nozione di ‘privata dimora’.
Quali elementi possono dimostrare che un luogo è utilizzato come privata dimora?
Nel caso esaminato, un elemento di prova decisivo è stato il ritrovamento delle lavatrici in funzione per soddisfare le esigenze domestiche della persona che vi abitava. Questo ha dimostrato in modo concreto lo svolgimento di atti della vita privata all’interno della struttura.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato ‘manifestamente infondato’. Ciò significa che la tesi difensiva, basata su un’interpretazione restrittiva del concetto di privata dimora, era in palese contrasto con l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, rendendo l’impugnazione priva di ogni possibilità di accoglimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26375 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26375 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna in data 12 settembre 2023, che ha confermato la condanna inflittagl per i reati di cui agli artt. 99, comma 4, 110, 56, 624-bis, comma 3, in relazione al 625, co 1, n. 2 cod. pen. (capo A) e art. 4 I. 110/1975 (capo D) (fatti commessi in Rimini il 31 dice 2022);
che l’impugnativa nell’interesse dell’imputato, a firma del difensore, consta di un motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il motivo di ricorso, con il quale si denuncia l’erronea qualificazione giuridica del alla stregua del delitto di tentato furto in abitazione, è manifestamente infondato, posto avuto riguardo all’insegnamento impartito dal diritto vivente, secondo cui <> (Sez. U, n. 31:345 del 23/03/2017, 270076), il fatto per come accertato è stato correttamente sussunto nello schema del delitto cui all’art. 624-bis cod. pen., essendosi l’imputato introdotto in una struttura alberghiera benché non allo stato impiegata nell’attività aziendale, era tuttavia, medio -tempore, utilizzata dal figlio del titolare come propria abitazione, come comprovato dalla circostanza che le lavat a servizio della struttura medesima erano in funzione per assecondare le esigenze domestiche di quello (vedasi pag. 6 della sentenza impugnata);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 giugno 2024
Il consigliere estensore
Il Presidente