Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 2369 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 2369 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato in Francia il 10.10.1948
avverso la sentenza in data 23.2.2023 della Corte di Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 23.2.2023 la Corte di Appello di Palermo ha integralmente confermato la condanna alla pena di diciassette anni di reclusione resa all’esito del primo grado di giudizio dal Tribunale della stessa città n confronti di NOME COGNOME ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 74 d.P 309/1990 quale partecipe di un’associazione dedita al traffico di stupefacenti, nonché di plurimi reati fine aventi ad oggetto la detenzione, l’importazione e i commercio di ingenti quantitativi di cocaina, fatti commessi a partire dall’anno 2005, con subordinazione della pena alla ricorrenza delle condizioni di cui all’art 721 primo comma cod. proc. pen..
Avverso il suddetto provvedimento l’imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando tre motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art. 173 disp.att. cod.proc.pen.
2.1. Con il primo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all’art. 721 secondo comma cod. proc. pen. e all’art. 6 del trattato estradizione tra l’Italia e la Colombia del 16.12.2026, di essere stato estradato dalla Colombia in seguito ad un altro fatto di reato per il quale era stato giudicat con sentenza irrevocabile resa dalla Corte di appello di Palermo in data 27.6.2014, la cui pena era stata già integralmente espiata, senza che il presente procedimento relativo a fatti antecedenti alla sua consegna avesse costituito oggetto di analoga richiesta. Lamenta pertanto la violazione del principio di specialità sancito da secondo comma dell’art. 721 cod. proc. pen. che vieta l’esercizio dell’azione penale per fatti diversi da quelli per i quali era stata disposta l’estradizione quan le convenzioni internazionali o le condizioni espressamente fissate non lo prevedano, rilevando che in assenza di una disposizione in tal senso nel trattato tra l’Italia e la Colombia, il processo andava obbligatoriamente sospeso, non potendo in tal caso il giudice di merito limitarsi alla sospensione dell’esecuzion della pena.
2.2. Con il secondo motivo censura, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all’art. 99 quarto comma cod. proc. pen., l’aumento di pena relativo all recidiva contestata atteso che, essendo l’aumento della metà facoltativo, il giudice era chiamato a calibrarlo sul disvalore effettivo del fatto e perciò, tenuto con delle modalità di svolgimento della condotta delittuosa, a non applicarlo.
2.3. Con il terzo motivo lamenta il diniego delle attenuanti generiche motivato con l’impiego di una clausola di mero stile, rilevando come fosse stata omessa ogni indicazione degli specifici elementi di valutazione, nonché delle circostanze idonee a fondare la negazione del beneficio richiesto, quantunque fosse stato rilevato da entrambe le sentenze di merito che il contributo fornito dall’imputato era circoscritto ad un limitato arco temporale compreso tra il giugno e il settembre 2005
CONSIDERATO IN DIRITTO
La questione della violazione del principio di specialità è stata diffusamente affrontata dalla pronuncia di primo grado, dalla quale occorre muovere ai fini di una puntuale ricostruzione della vicenda riproposta con il primo motivo di ricorso.
Premesso che l’estradizione dell’odierno ricorrente è stata concessa, in accoglimento della richiesta dello Stato italiano, dalla Repubblica della Colombia, dove lo stesso, ivi tratto in arresto, si trovava detenuto in carcere, in d 16.5.2012 per fatti relativi ad un diverso procedimento da quello in esame, e che
la richiesta di estensione a quest’ultimo presentata dal Ministero della Giustizia i data 25.2.2013 è stata declinata con nota del 20.3.2023 dallo Stato colombiano stante l’impossibilità di darvi seguito per essere stato il detenuto già consegnato alle autorità italiane in attuazione dell’accoglimento della precedente richiesta occorre rilevare che non essendo all’epoca intervenuta alcuna convenzione internazionale applicabile alla Colombia né alcun trattato bilaterale tra tale Stat e quello italiano, l’estradizione era regolata dal sistema processuale vigente antecedentemente alle modifiche introdotte dal d. Igs. 3.10.2017 n.149. L’istituto era perciò regolato dall’art. 720, concernente la formulazione dell’istanza allo Stat estero e l’eventuale accettazione delle condizioni apposte da quest’ultimo ai fini del suo accoglimento, e dall’art. 721 che nella precedente formulazione così prevedeva: “La persona estradata non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza né assoggettata ad altra misura restrittiva della libertà personale per un fatto anteriore a consegna diverso da quello per il quale l’estradizione è stata concessa, salvo che vi sia l’espresso consenso dello stato estero o che l’estradato, avendone avuta la possibilità, non abbia lasciato il territorio dello Stato trascorsi quarantacin giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero che, dopo averlo lasciato, vi abbi fatto volontariamente ritorno”.
Dal momento che l’ambito di operatività della clausola di specialità, quale limite all’esercizio dell’azione penale per fatti diversi da quello che ha motiv l’estradizione, deve ritenersi regolato dalle disposizioni vigenti al momento dell consegna, correttamente è stato ritenuto dal Tribunale insulare che non potesse trovare applicazione nel caso di specie né il Trattato Italia Colombia sottoscritto i data 16.12.2016 trattandosi di strumento in vigore solo dal 2020 stante la ratifica disposta con L. n.82 del 2020, né l’art. 721 cod. proc. pen. introdott nell’ordinamento processuale dal citato d. Igs. 149/2017. Invero, pur essendo i fatti relativi al procedimento in esame antecedenti alla consegna e non ricompresi tra quelli per cui era stata concessa l’estradizione, non era tuttavia prevista da normativa vigente nel 2013 alcuna preclusione al principio di specialità quale si configura la disposizione di cui al secondo comma dell’art. 721 introdotta dalla novella 149/2017, con riferimento alla sospensione del processo a fronte dell’esercizio dell’azione penale per un fatto criminoso anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l’estradizione era stata concessa, essendo all’epoca esclusivamente contemplato il divieto di applicazione della pena detentiva o comunque di misure restrittive dalla libertà personale.
Secondo il Tribunale palermitano, dunque, fuoriuscendosi anche dal campo di operatività della Convenzione europea di estradizione, resa esecutiva in Italia con legge 30 gennaio 1963, n. 300, secondo cui per un qualsiasi fatto anteriore alla consegna diverso da quello che ha dato luogo all’estradizione è inibito l’esercizio
dell’azione penale, salvo che sia sopravvenuta l’estradizione suppletiva disciplinata dagli artt. 12 e 14.1, lett. a), ovvero si sia verificata una delle cause di estinz dell’estradizione previste dall’art. 14.1, lett. b) della Convenzione predet (Convenzione cui è riferita la pronuncia a Sezioni Unite Ferrarese n. 8 del 28/02/2001, Rv. 218767), all’epoca della consegna dell’imputato era esclusivamente prevista l’apposizione di specifiche condizioni ad opera dello Stato richiesto, id est la Colombia, per concedere l’estradizione, condizioni queste, con riferimento all’accordo raggiunto tra i due Stati nel caso di specie, mai pattuite da qui il rigetto della contestazione in ordine alla violazione del principio specialità, già sollevata in primo grado dalla difesa.
A dispetto della fuorviante motivazione resa sul punto dai giudici del gravame, i quali affermano asetticamente che non vi sia violazione del principio di cui all’ar 721 cod. proc. pen. non operante allorquando l’estradato sia sottoposto ad ulteriori indagini o ad un ulteriore giudizio per un fatto di reato diverso da que per il quale sia stata concessa l’estradizione, ma soltanto con riferimento all’esecuzione della pena ed alla restrizione della libertà personale, deve ciò nondimeno ritenersi che si tratti di argomentazione che si pone nello stesso solco tracciato dalla sentenza di primo grado con la quale attese le conformi conclusioni raggiunte, si fonde in un unico corpo argomentativo. E ciò vieppiù a fronte di un motivo di gravame con cui, altrettanto genericamente, era stata reiterata “la violazione del principio di specialità di cui all’art. 721 cod. proc. pen.” in rag del fatto che l’imputato si trovava in Italia esclusivamente in seguito a un’estradizione richiesta dal Tribunale di Palermo per un diverso reato, giudicato con sentenza irrevocabile della Corte di appello insulare in data 27.6.2014.
Nel formulare la doglianza l’appellante tralasciava integralmente le puntuali argomentazioni spese dalla sentenza di primo grado in ordine alla problematica di diritto intertemporale in forza della quale era stata rigettata la contest improcedibilità, limitandosi con l’atto di appello a ribadire la errata declinazi del principio di specialità con riferimento all’art. 721 cod. proc. pen..
Genericità che del resto contraddistingue anche il presente ricorso per cassazione in cui non soltanto nulla viene dedotto né tantomeno allegato in ordine all’estradizione concessa all’imputato dalla Repubblica colombiana, della quale neppure viene indicata la data, precludendo alla radice il sindacato sollecitato a questa Corte, ma, nel sostenere l’applicabilità del Trattato Italia – Colombia de 16.12.2016 in relazione al quale lamenta l’omessa verifica di un limite, ivi eventualmente contenuto, all’esercizio dell’azione penale, nonché l’applicabilità del secondo comma dell’art. 721 cod. proc. pen., si limita a reiterare la stessa doglianza formulata con l’atto di appello senza prendere alcuna posizione sulle ben più pregnanti osservazioni rese dal giudice di primo grado in ordine all’individuazione della disciplina applicabile alla fattispecie concreta.
Muovendo dalla regola cardine secondo cui il principio di retroattività della legge più favorevole non opera in tema di successione nel tempo di leggi processuali (Sez. 5, Sentenza n. 35588 del 03/04/2017, Rv. 271207), tra le quali si inscrive l’estradizione, pacificamente configurante una condizione di procedibilità la cui mancanza ostacola l’esercizio dell’azione penale, ovvero, nel caso in cui il procedimento sia iniziato anteriormente alla estradizione, ne impedisce la prosecuzione (Sez. 3, Sentenza n. 39353 del 24/09/2008, Schlax, Rv. 241295), deve in punto di diritto essere ribadito che nessuna applicazione possono trovare le modifiche del quadro normativo interno e sovranazionale sopravvenute rispetto alla consegna dell’imputato, volte a tutelare l’interesse dello stato richiesto e specificamente il principio di sovranità in rapporto alla selezio delle fattispecie e al rispetto delle altre regole ostative, ed indirettamente a for una garanzia individuale a favore del soggetto consegnato.
Del resto in termini analoghi si è già pronunciata questa Corte nell’affermare, sia pure con riferimento al divieto di applicazione retroattiva delle derogh limitative alla clausola di specialità introdotte successivamente dalla Decisione Quadro sul mandato di arresto europeo del 2002 rispetto alla Convenzione europea di Estradizione del 1957, che l’ambito di operatività della clausola di specialit quale limite all’esercizio dell’azione penale per fatti diversi da quello che motivato l’estradizione, è regolato dallo strumento convenzionale che ha determinato la consegna, senza che rilevino le modifiche del quadro normativo sovranazionale sopravvenute (Sez. 1, Sentenza n. 44121 del 19/04/2016, COGNOME, Rv. 268075).
Lungi dall’affrontare la questione di diritto intertemporale sottostan all’invocata violazione del principio di specialità, il ricorrente nulla oppone s condizioni eventualmente contenute nell’accordo raggiunto tra i due Stati in ordine alla sua estradizione, né sulla vigenza di diverse convenzioni bilaterali internazionali regolamentanti l’istituto de quo, ma focalizza le proprie doglianz sull’applicabilità del Trattato Italia-Colombia che avuto riguardo tanto alla da della stipula, avvenuta il 16.12.2016, quanto della sua ratifica disposta con Legge 17.12.2020 n.82, non era all’epoca della consegna dell’imputato, ancora venuto
in essere
Il motivo in esame deve essere pertanto rigettato.
Inammissibile deve essere, invece, dichiarato il secondo motivo.
La facoltatività sottesa all’applicabilità della recidiva, in conseguenza del pronuncia della Corte Costituzionale n. 251 /2015, riguarda l’aggravante in sé considerata e non già l’aumento di pena previsto ex lege che è la stessa Consulta nella pronuncia in esame a definire “automatico”: come del resto puntualizzato in molteplici altri arresti del Giudice delle leggi che ha dichiarato l’inammissibi
della questione devoluta in ordine alla previsione di aumento di pena in misura fissa per talune forme di recidiva, tra cui rientra la recidiva reiterata specif riconosciuta nel caso in esame, a differenza dell’aumento contemplato in misura variabile nei casi di cui all’art. 99 secondo comma cod. pen., trattasi di scelt legislativa che non viola né il canone della manifesta irragionevolezza né quello dell’identità di trattamento di questioni diverse. Conseguentemente trovando applicazione nel caso di recidiva reiterata specifica, sulla sussistenza dei cui presupposti nessuna contestazione è stata sollevata neppure con il presente ricorso, l’aumento di pena della metà espressamente previsto dall’art. 99 terzo comma cod. pen. deve ritenersi correttamente applicato in assenza di alcun margine di discrezionalità in ordine al quantum.
Ad analoga sorte si destina anche il terzo motivo, afferente al diniego delle attenuanti generiche.
Va, in primo luogo, rilevato che le doglianze difensive non superano la ritenuta insussistenza di elementi positivi che consente di per sé sola, non costituendo il beneficio invocato un diritto automatico dell’imputato ma che necessita al contrario di elementi suscettibili di apprezzamento favorevole così da determinare un trattamento sanzionatorio calzante con la gravità del fatto e con la personalità dell’imputato, di contestare il mancato accoglimento della richiesta (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015 – dep. 09/03/2016, COGNOME, Rv. 266460).
In secondo luogo, la Corte palermitana ha comunque evidenziato, a fondamento del diniego la gravità della condotta, consistita nello stabile inserimento in un sodalizio criminale a servizio del quale si è adoperato per la commissione di delitti niente affatto episodici, ben potendo basare la propria decisione anche su un solo elemento fra quelli enucleati dall’art. 133 cod. pen. che ritenga prevalente e come tale idoneo a determinare o meno l’applicabilità del beneficio, dovendosi in tal caso tutti gli altri fattori ritenersi superati da indicato come preponderante e, perciò, disattesi (Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). Così argomentando, i giudici del gravame hanno correttamente applicato i principi secondo cui la concessione delle circostanze attenuanti generiche non impone che siano esaminati tutti i parametri di cui all’art. 133 cod. pen., essendo sufficiente che si specifichi a quale di esso sia inteso fare riferimento (ex plurimis, Sez. 5., n. 43952 del 13/04/2017) ed è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di un mero arbitrio o di un ragionamento illogico (ex multis Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269; Sez. 2, n. 53266 del 23/11/2017).
Il ricorso deve essere in conclusione rigettato, seguendo a tale esito la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in data 21.3.2024