Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 30293 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30293 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/06/2024
SENTENZA
sul ricorsc proposto da:
POL:COGNOME NOME NOME a Locri il DATA_NASCITA
avvE rso l’ord nanza del 28/03/2024 della CORTE DI APPELLO di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto l’inammissibilità del primo motivo di ricorso e l’accoglimento del secondo.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 28 marzo 2024 la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE Calabria, in funz one di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza del condanNOME NOME COGNOME d dichiarare la nullità dell’ordine di esecuzione emesso nei suoi confronti dal F>pcuratore generale di RAGIONE_SOCIALE Calabria il 29 ottobre 2015, nella parte in cui mette in esecuzione la sentenza della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE Calabria del 5 giJgo 2001 e la sentenza della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE Calabria dell’Il aprile 201z-.
In particolare, il giudice dell’esecuzione ha rilevato che con riferimento alla sErinnza della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE Calabria dell’Il aprile 2014 la questione è reclusa in sede di esecuzione perché già decisa dal giudice della cognizione con
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decisione che era stata impugnata con ricorso per cassazione che è stato respinto ccn sentenza del 29 settembre 2015; con riferimento alla sentenza della Corte d’ary:ello di RAGIONE_SOCIALE Calabria del 5 giugno 2001, dallo stato di esecuzione del 4 luglio 2023 emerge che per la stessa è stato emesso un mandato di arresto europeo, e che pertanto l’estensione concessa dal pubblico ministero olandese ha riguardato anche i fatti di cui a tale sentenza; in ogni caso, la relativa pena risulta esse -e stata estinta per indulto.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condanNOME, per il :ramite del difensore, con i seguenti motivi.
Con i primo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione perc – é il provvedimento emesso dal Procuratore generale sarebbe abnorme, e ciò andrebbe oltre il giudicato, impedendo qualunque tipo di rivalutazione; inoltre, l’crd.nanza impugnata risulta completamente priva di motivazione, sicchè il di:er sore non ha potuto comprendere le ragioni della decisione in quanto non specifcamente indicate.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione perché sLss sterebbe un contrasto tra quanto chiesto e quanto pronunciato, ciò che era stato chiesto nell’istanza era la nullità del titolo esecutivo per violazione del principio di specialità per mancata concessione dell’estradizione; le due sentenze in esame erano di condanna per il reato di cui all’art 73 d.p.r. 9 ottobre 1990 , n. 309, l’estradizione del ricorrente è avvenuta, in realtà, per il reato di cui all’art 575 cod. pen.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha concluso per l’inam -nissibilità del primo motivo di ricorso e l’accoglimento del secondo.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato.
Si premette che questa Corte si è già occupata, con riferimento al ‘esecuziDne di altra sentenza di condanna emessa nei confronti del ricorrente, della medesima questione di diritto nella sentenza Sez. 1, n. 4784 del 29/09/2022, dep. 2023, COGNOME, n.m., che ha deciso, dichiarandolo inammissibile, un ricorso per cassazione contro la ordinanza di rigetto di una precedente istanza di incidente di esecuzione proposto da COGNOME.
Nella motivazione della sentenza n. 4784 si può leggere quanto segue: “COGNOME NOME ricorre avverso l’ordinanza del 14 dicembre 2021 della Corte
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di appello di RAGIONE_SOCIALE Calabria che, quale giudice dell’esecuzione, per quello che qui in:eressa, ha rigettato la richiesta con la quale la parte, previo accertamento della violazione del principio di specialità nel relativo procedimento di estradizione, aveva chiesto dichiararsi la nullità della sentenza della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE Calaoria del 14 aprile 2015, definitiva il 29 settembre 2015, con la quale era stato ccncanNOME alla pena di anni dieci, mesi uno e giorni dieci di reclusione, in ordine ai reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e associazione finalizzata al traffico delle sostanze stupefacenti, ai sensi degli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi dal 2004 in RAGIONE_SOCIALE Calabria. Il giJd ce dell’esecuzione ha evidenziato che nel procedimento di cognizione era stata già dichiarata l’infondatezza della questione inerente la mancanza della ccncizione di procedibilità relativa alla violazione del principio di specialità per non essere stata completata – a dire del condanNOME – la procedura di estradizione. In particolare, la Corte di cassazione aveva evidenziato che il pubblico ministero olandese aveva dato il consenso alla richiesta dell’Autorità giudiziaria italiana, in data 31 marzo 2011, di estensione del mandato europeo (già concesso in precedenza) e che tale circostanza aveva perfezioNOME la procedura di estensione della consegna del condanNOME. Ai sensi dell’art. 14 della legge olandese n. 194 del 2004 (di attuazione della decisione quadro del Consiglio dell’Unione europea sii mandato d’arresto europeo e delle procedure di consegna tra i paesi membri dell’Unione europea), infatti, la consegna è ammessa nel momento in cui sia stata richiesta e ottenuta l’autorizzazione del pubblico ministero a tal fine”.
La qLestione dell’estensione del mandato di arresto europeo emesso nei ccnf-onti del ricorrente era stata oggetto, peraltro, già di altra decisione di questa Corte, in particolare della sentenza Sez. 4, n. 84 del 29/09/2015, dep. 2016, COGNOME -oni, r .m., che sul punto aveva affermato che: “il Procuratore della Repubblica di Amsterdam, in ossequio al richiamato art. 14 della legge olandese 195/2004, ha accordato l’assenso all’estensione della consegna dello Strangio e del COGNOMECOGNOME sLila base del MAE emesso, il 31.03.2011, dal GIP di RAGIONE_SOCIALE Calabria nei confronti di entrami gli imputati nell’ambito del presente procedimento. E tanto basta, CCrrle rilevato nella sentenza impugnata, per ritenere perfezionata secondo la legge olandese la procedura di estensione della consegna. Ed invero, al comma 1 del citato art. 14, è stabilito che “la consegna è ammessa solo in base alla ccncizione generale che la persona ricercata non sia giudicata, punita o privata delle sue libertà altrimenti ridotte a causa di atti commessi prima della sua ccnsegna e per cui la persona non è stata consegnata, a meno che … è stata richiesta e ottenuta l’autorizzazione del pubblico ministero a tal fine”, con le modalità previste dal successivo comma 3. E’ pur vero che la Corte di Cassazione ccn ia sentenza richiamata aveva evidenziato che la procedura di estradizione
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inerente i reati per cui si procede non si era perfezionata, ma tale affermazione è da a:tribuirsi alla mancata lettura della legge olandese che fissa le regole per la ccncessione dell’estradizione nel caso in cui la persona sia stata già consegnata in riferimento a precedente richiesta dell’A.G. di altro Paese europeo”.
La sentenza della Corte di Cassazione ivi richiamata, e che aveva deciso in clf:fo -mita, era la pronuncia Sez. 1, n. 33063 del 13/06/2012, COGNOME, n.m., che aveva deciso la questione in sede cautelare ed aveva annullato con rinvio l’crchianza del T. -ibunale del riesame di RAGIONE_SOCIALE Calabria, sostenendo che “il ricorso è fondato quanto al primo motivo che pone in seria discussione il profilo della procedibilità nei confronti del COGNOME, profilo sicuramente a carattere pregiudiziale. Infatti è vero che il COGNOMECOGNOME venne consegNOME dall’AG dell’Olanda perc-ié richiesto in Italia per scontare una pena a lui inflitta per il reato di omicidio; è altrettanto vero che la richiesta di estensione del mandato di arresto europeo non r . sulta essere stata completata, ricorrendo agli atti solo la prova che la richiesta venne presentata il 31.3.2011 e che intervenne il consenso del Pm presso il Tripunale distrettuale di Amsterdam. Nulla è dato conoscere sull’esito positivo di detta procedura che costituisce il presupposto per potere esercitare l’azione penale nei confronti del COGNOMECOGNOME in relazione ai reati a lui contestati con l’atto impugNOME. Sul punto l’ordinanza del tribunale è sicuramente carente, non essendo stato affrcntato il tema, sollevato solo successivamente dalla difesa, cosicchè gli atti vanr o rinviati per nuovo esame sul punto”.
Ciò posto, l’odierno ricorso, in cui si torna a riproporre, mediante incidente di esecuzione, la questione dell’estensione del mandato di arresto europeo emesso nei confronti del ricorrente, è infondato.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Il ricorso deduce, infatti, che è vero che sulla questione dell’estensione del mandato di arresto europeo è calato il giudicato dopo la pronuncia della sentenza n. E4 dei 2016 di questa Corte, ma che ciò che risulterebbe viziato è il provvedimento giurisdizionale, che dovrebbe trovare avallo nella legislazione italiana, tanto da porre un problema di abnormità che andrebbe oltre il profilo del giJd cato impedendo qualunque tipo di rivalutazione.
Il ricorso, però, è assertivo e non spiega in cosa consisterebbe l’abnormità, de pera!tro è istituto di creazione giurisprudenziale, che riguarda non provvedimenti asseritamente sbagliati, ma provvedimenti avulsi dal sistema processua.e (Sez. U, Sentenza n. 42603 del 13/07/2023, PM in proc. El Karti, Rv. 285213), e che, inoltre, non serve a scardinare il giudicato, ma soltanto a ccnsentire l’impugnazione di provvedimenti che altrimenti ordinariamente non lo sarePbero (cfr., da ultimo, Sez. 5, Sentenza n. 49291 del 15/11/2023, COGNOME,
Rv. 285541), tanto da essere, in definitiva, non conferente con la pretesa invocata in ricorso, in cui si impugna un provvedimento che ha il proprio strumento di impugnazione e che non necessita quindi di essere dichiarato abnorme per essere ritenuto impugnabile.
3. Il secondo motivo è infondato.
In esso si deduce che sussisterebbe un contrato tra quanto richiesto con l’incidente di esecuzione e quanto deciso con l’ordinanza impugnata.
In particolare, sostiene il ricorrente “nella istanza reietta, che ai fin dell’autosufficienza si allega, veniva avanzata richiesta di nullità ex art. 670 cod. proc pen. per mancato rispetto delle disposizioni normative in materia di estracizione. La richiesta veniva effettuata con specifico riferimento a due sentenze compendiate nell’ordine di esecuzione (…). Dunque, nella istanza reietta non si poneva soltanto un problema afferente alla consegna, così come argomentato dagli illustrissimi giudici di esecuzione, i quali a pagina 2 hanno ritenuto che non è stato documentato il rifiuto della consegna, la questione riguardava nello specifico la nullità del titolo esecutivo per mancato rispetto delle disposizioni in materia di estradizione. Infatti, con l’istanza si chiedeva che potesse esse – dichiarato inefficace o non esecutivo il provvedimento di esecuzione delle pene concorrenti emesso dalla Procura generale di RAGIONE_SOCIALE Calabria in data 29 ottobre 2015 nella parte in cui poneva in esecuzione le sentenze sub 2) e 3) nonestante che il reato di cui alla sentenza sub 3) fosse antecedente alla consegna avvenuta in data 24 agosto 2006 e che i giudici olandesi avessero emesso decreto di archiviazione. Perciò, ribadendo le argomentazioni svolte in sede di incidente di eseuzione si ritiene violato il principio di specialità per mancata concessione dell’estradizione con riferimento alle sentenze su indicate atteso che COGNOME è stato estradato per il reato di omicidio di cui all’art. 575 cod. pen., e non per il reato di detenzione traffico di stupefacenti di cui all’art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990, fattispecie criminose oggetto di condanna con le sentenze di cui ai punti 2) e 3)”. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Come si può apprezzare leggendo l’istanza sopra riportata, non si è verificata alcun contro tra quanto chiesto e quanto pronunciato, perché il giudice “dell’esecuzione, decidendo che non era stato violato il principio di specialità dell’estradizione, ha pronunciato proprio su ciò che aveva chiesto il ricorrente, atteso che la inefficacia del titolo esecutivo ex art. 670 cod. proc. pen. invocata dal rcorrente poteva essere dichiarata soltanto se fosse stato rinvenuto un motivo per -itenere inefficace taie titolo, ed il motivo prospettato dal ricorrente nella istarza atteneva proprio alla consegna del ricorrente all’epoca in cui venne eseguito nei suoi confronti il mandato di arresto europeo.
Ai ;;ensi cell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la ccncanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua i.
Così ceciso il 25 giugno 2024.
Il consigliere estensore
NOME COGNOME
Prirn.a INDIRIZZO GLYPH
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Depositata in Cancelleria oggi
Roma , H GLYPH
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