Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 435 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 435 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2022
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA;
Avverso l’ordinanza emessa il 19/04/2022 dalla Corte di appello di Napoli;
Sentita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 19 aprile 2022 la Corte di appello di Napoli, quale Giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di revoca dell’ordine di carcerazione emesso nei confronti di NOME COGNOME dalla Procura generale presso la Corte di appello di Napoli. Tale ordine di carcerazione, in particolare, riguardava le sentenze irrevocabili pronunciate nei confronti del condannato dalla stessa Corte territoriale napoletana nelle date del 12 giugno 2012 e dell’il dicembre 2018.
Il respingimento dell’istanza veniva giustificato dalla Corte di appello di Napoli sull’assunto che il ricorrente era stato legittimamente condannato per i fatti di reato giudicati dalla sentenza irrevocabile emessa I’ll dicembre 2018, atteso che la consumazione del reato associativo di cui all’art. 416-bis cod. pen. da parte di COGNOME si era protratta oltre la consegna in Italia del condannato da parte della Francia, che era avvenuta in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 27 novembre 2008; per effetto di tale consegna il ricorrente era stato condannato con la decisione emessa il 12 giugno 2012.
Avverso questa ordinanza NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che il ricorrente non poteva essere sottoposto a carcerazione per la sentenza irrevocabile pronunciata nei suoi confronti I’ll dicembre 2018, atteso che la consumazione del reato associativo di cui all’art. 416-bis cod. pen. si era interrotta prima della data del 27 novembre 2008; in quest’ultima data aveva luogo la consegna in Italia del condannato, avvenuta in esecuzione del mandato di arresto europeo adottato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 27 novembre 2008.
Ne conseguiva che, nel caso di specie, nei confronti di NOME COGNOME, doveva farsi applicazione del principio di specialità di cui all’art. 721 cod. proc. pen., al quale il condannato non aveva espressamente rinunciato, con la conseguenza che, relativamente alla decisione irrevocabile emessa 1’11 dicembre 2018, l’ordine di carcerazione era stato emesso illegittimamente. L
2.1. Deve, al contempo, rilevarsi che il 30 settembre 2022 la difesa del ricorrente depositava nuovi motivi, con cui si ribadivano le ragioni che imponevano di ritenere ineseguibile l’ordine di carcerazione controverso, atteso che, relativamente alla pronuncia dell’Il dicembre 2018, era stato violato il principio di specialità di cui all’art. 721 cod. proc. pen., applicabile al mandato di
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arresto europeo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 27 novembre 2008.
Ne discendeva che costituiva una violazione del principio di specialità del mandato di arresto europeo, anche alla luce della Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio dell’Unione europea, l’inclusione nel cumulo di una pena irrogata con una sentenza di condanna diversa da quella per la quale il condannato era stato consegnato all’autorità giudiziaria italiana, non essendo eseguibile la relativa frazione sanzionatoria.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è infondato.
Osserva il Collegio che il respingimento dell’istanza presentata da NOME COGNOME veniva giustificato dalla Corte di appello di Napoli sull’assunto che il ricorrente era stato legittimamente sottoposto a carcerazione per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., giudicato dalla sentenza irrevocabile emessa 111 dicembre 2018.
La condanna di NOME COGNOME pronunciata dalla sentenza irrevocabile dell’il dicembre 2018, in particolare, traeva origine dal fatto che la permanenza del reato associativo di cui all’art. 416-bis cod. pen. si era protratta oltre la consegna in Italia del ricorrente da parte della Francia, che era avvenuta in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso nei confronti del ricorrente dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 27 novembre 2008.
In questa cornice, l’istanza di COGNOME veniva respinta dalla Corte di appello di Napoli sull’assunto ineccepibile che la permanenza del reato associativo di cui all’art. 416-bis cod. pen. – per il quale il ricorrente era stato condannato con la sentenza irrevocabile dell’Il dicembre 2018 – si era protratta oltre la consegna in Italia del condannato da parte della Francia, che, come detto, avveniva il 27 novembre 2008.
Né il Giudice dell’esecuzione napoletano poteva modificare la data della cessazione dell’interruzione del reato associativo commesso da NOME COGNOME alla luce della carcerazione patita dal ricorrente dopo la consegna da parte della Francia, atteso che tale detenzione, di per se stessa, non valeva a recidere il rapporto associativo tra il condannato e il RAGIONE_SOCIALE di Napoli, su cui interveniva la decisione dell’Il dicembre 2018.
A tali, pur dirimenti, considerazioni, deve aggiungersi che dall’atto di impugnazione non sono evincibili aliunde gli elementi indispensabili per il vaglio giurisdizionale richiesto da COGNOME, relativamente alla cessazione della partecipazione al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in epoca antecedente alla data del 27 novembre 2008. Ne consegue che, anche sotto questo profilo, la doglianza relativa alla violazione del principio di specialità è prospettata in violazione del principio di specificità del ricorso per cassazione, così come canonizzato dalla giurisprudenza di legittimità, che, com’è noto, esplica i suoi effetti sia nel procedimento di cognizione sia nel procedimento di esecuzione (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085-01; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, COGNOME, Rv. 265053-01; Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263601-01; Sez. 2, n. 26725 dell’01/03/2013, COGNOME, Rv. 25672301; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, COGNOME, Rv. 249035-01).
3. La Corte di appello di Napoli, pertanto, faceva corretta applicazione dei parametri relativi all’applicazione del principio di specialità al mandato di arresto europeo, così come prefigurato dal combinato disposto dell’art. 721 cod. proc. pen. e delle previsioni della Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio dell’Unione europea.
In questo contesto, si è ribadito il principio affermato dalla Convenzione europea di estradizione del 1957, secondo cui il soggetto estradato non può essere sottoposto a un procedimento penale, condannato o altrimenti privato della libertà per fatti di reato anteriori e diversi da quelli per cui è avvenuta la consegna. Restano salve, naturalmente le ipotesi – differenti da quelle in esame, impropriamente richiamate dalla difesa del ricorrente – in cui si proceda per reati per i quali non sia intervenuta l’estensione del mandato di arresto europeo per cui il consegnato è ristretto ovvero che il soggetto consegnato si sia trattenuto volontariamente in Italia decorsi quarantacinque giorni dalla sua liberazione (Sez. 2, n. 14738 del 19/01/2017, COGNOME, Rv. 269430-01; Sez. 3, n. 47253 del 06/07/2016, COGNOME, Rv. 268062-01; Sez. 1, n. 8349 del 26/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259164-01; Sez. 2, n. 14880 del 12/12/2014, COGNOME, Rv. 263292-01; Sez. 6, n. 39240 del 23/09/2011, COGNOME, Rv. 251366-01).
Ne discende che non costituisce una violazione del principio di specialità del mandato di arresto europeo adottato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 27 novembre 2008 l’inclusione nel cumulo emesso nei confronti di NOME COGNOME della pena irrogata con la decisione dell’Il dicembre 2018, atteso che i fatti di reato relativi a tale frazione sanzionatoria risultavano commessi in epoca successiva a quella in cui era stata eseguita la procedura estradizionale.
Le considerazioni esposte impongono il rigetto del ricorso proposto da NOME COGNOME, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 18 ottobre 2022.