Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29834 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29834 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a PERUGIA il 21/08/1996
avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
GLYPH i visti gli atti, l provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale COGNOME che ha chiesto, riportandosi alla requisitoria scritta, l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore del ricorrente, l’avvocato NOME COGNOME il quale si riporta al ricorso e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Venezia ha confermato la pronuncia di primo grado emessa in data 16.1.2020 dal Tribunale di Rovigo con cui NOME COGNOME è stato condannato alla pena di tre anni di reclusione ed euro 500 di multa in relazione al reato di in abitazione aggravato (ai sensi degli artt. 61, primo comma, n. 7 e 625, primo comma, n. 2 cod. pen.), commesso ai danni di NOME COGNOME alla quale sono stati sottratti monili in oro argento del valore complessivo di 5.000 euro.
Ha proposto ricorso l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due dive motivi di censura.
2.1. La prima critica difensiva è incentrata sulla violazione degli artt. 192 e 530, comm cod. proc. pen., poiché il ricorrente sarebbe stato condannato sulla base di una prova incer inidonea ad integrare il canone di affermazione della responsabilità dell’oltre ogni ragione dubbio.
L’unica traccia che collega l’imputato al reato, infatti, è un’impronta papillare sul interno della finestra dell’appartamento occupato dalla persona offesa, forzata per l’ingre furtivo. Secondo la tesi difensiva, tale unico indizio, in mancanza di altri elementi di ris non sarebbe sufficiente a fondare la condanna.
2.2. Il secondo motivo di ricorso eccepisce violazione del principio di specialità in mater estradizione.
L’imputato è stato estradato dalla Svizzera in data 21.2.2024 in forza dell’ordin esecuzione n. 554/2021 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova emesso il 29.9.2021 ed avente ad oggetto sentenze di condanna relative a fatti successivi a quello per cu si è proceduto.
Pertanto, deve essere applicata la regola contenuta nella Convenzione europea di estradizione del 1957, che fissa il principio di specialità secondo il quale la persona conseg non puo essere sottoposta a procedimento penale per reati anteriori alla consegna e diversi da quelli per i quali è stata consegnata.
L’estradato non ha rinunciato all’applicazione del principio di specialità, sicchè sarebbe s necessaria la procedura di estradizione suppletiva ex art. 699 cod. proc. pen. per poter procede in relazione al delitto di furto oggetto della condanna.
Il Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione ha chiesto con requisitori scritta l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il primo motivo è inammissibile perché in fatto e manifestamente infondato.
Il rilievo di impronte papillari su un oggetto utilizzato dagli autori del reato co sufficiente prova di colpevolezza nei confronti del soggetto al quale le impronte si riferis sicchè un’eventuale contraria dimostrazione può provenire solo da quest’ultimo (Sez. 2, n. 9963 del 02/02/2022, COGNOME, Rv. 282795, in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corrett decisione di condanna fondata sul rinvenimento di un’impronta papillare all’interno del furgo utilizzato dai rapinatori per portare via la cassaforte sottratta; cfr. anche, in senso con Sez. 4, n. 792 del 09/11/1988, dep. 1989, Bernaus, Rv. 180247-01).
Assume, infatti, un valore chiaramente autoevidente di prova della colpevolezza il fatto ch senza alcuna spiegazione alternativa plausibile e non meramente congetturale, un’impronta appartenente al ricorrente sia stata repertata sul vetro interno della finestra dell’appartam occupato dalla persona offesa, forzata per l’ingresso furtivo: si tratta di un indizio pregnanza che assume esso stesso valenza di prova.
Il motivo di ricorso è anche generico poiché comunque non adduce alcuna spiegazione alternativa del perché l’impronta del ricorrente sia stata repertata sul vetro della finestra f
3. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
L’imputato risulta sia stato estradato dalla Svizzera in data 21.2.2024, in forza dell’o di esecuzione n. 554/2021 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova emesso il 29.9.2021 ed avente ad oggetto sentenze di condanna relative a fatti successivi a quello p cui è oggi sottoposto a processo.
Seguendo il principio di specialità, sancito dall’art. 14 della Convenzione europea estradizione del 1957, la persona consegnata non può essere sottoposta a procedimento penale per reati anteriori alla consegna e diversi da quelli per i quali è stata consegnata.
Tuttavia, il principio di specialità, cui non può rinunciarsi implicitamente (cfr. Sez. 6, del 15/12/2016, dep. 2017, Cekini, Rv. 269006-01), consente la prosecuzione del giudizio, nei confronti di persona estradata per reati diversi, qualora l’estradizione dall’estero intervenga che sia stata pronunciata sentenza di condanna non irrevocabile, ferma restando l’ineseguibilit della pena irrogata fino alla concessione dell’estradizione suppletiva (Sez. 6, n. 5816 15/12/2016, dep. 2017, Cekini, Rv. 269006-02; vedi anche, in materia cautelare, Sez. 3, n 44660 del 13/06/2022, COGNOME, Rv. 283833).
Non vi è dubbio che costituisca principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità qu secondo cui la clausola di specialità di cui all’art. 14 della Convenzione europea di estradiz si configura come disposizione introduttiva di una condizione di procedibilità, la cui mancan costituisce elemento ostativo all’esercizio dell’azione penale (così Sez. U, n. 8 del 28/02/2 Ferrarese, Rv. 218767, espressamente richiamata, da ultimo, da Sez. 2, n. 3706 del 08/01/2016, COGNOME, Rv. 265781, nonché da Sez. 1, n. 45549 del 23/09/2015, COGNOME).
Tuttavia, quando l’estradizione per altri reati sia intervenuta dopo la pronuncia d sentenza di condanna all’esito del giudizio di primo grado, si è più volte escluso, sia pure
soluzioni differenti, che debba essere pronunciata sentenza di improcedibilità.
In particolare, secondo una decisione, il principio di specialità previsto dall’art. 1
convenzione europea di estradizione non opera quando non sussistono, al momento dell’esercizio dell’azione penale per il fatto diverso, i presupposti per la configurabilità della condiz
(im)procedibilità, sicché il difetto dell’estradizione suppletiva precluderà solo, ex art. 7
proc. pen., l’esecuzione della misura cautelare o della sentenza definitiva; ciò perché «essen l’estradizione una condizione di procedibilità, le condizioni che ne costituiscono il presup
debbono sussistere al momento in cui viene esercitata l’azione penale» (Sez. 1, n. 8831 del
28/02/2006, COGNOME, Rv. 233797).
La sentenza n. 5816 del 2017 ha spiegato con argomentazioni che il Collegio condivide le ragioni in base alle quali deve ritenersi che il sistema complessivo delle norme sovranazionali
materia di estradizione punti a configurare la violazione del principio di specialità come caus improcedibilità avente una disciplina sua propria, operante solo se integrata nella f
antecedente alla pronuncia di una sentenza di condanna.
Non ostano a tale conclusione le affermazioni delle Sezioni Unite, che hanno affermato la configurabilità di una condizione di procedibilità o avendo riguardo a vicende in cui la viola del principio di specialità sussisteva già al momento dell’esercizio dell’azione penal prescindendo da qualunque esame in ordine alla sorte di eventuali sentenze di condanna emesse prima dell’estradizione per altri reati (così Sez. U, COGNOME, cit.), o addirittura regi esplicitamente la soluzione indicata da Sez. 1, COGNOME, cit., senza prendere posizione argomento (così Sez. U, COGNOME, cit.).
La tesi preferita dal Collegio ha il pregio, in ogni caso, di operare un bilanciamento cor tra il principio di specialità, che non viene posto nel nulla, poichè la sua applic precluderebbe comunque l’esecuzione della pena, che resterebbe inattuabile fino alla concessione dell’estradizione suppletiva, e le esigenze di economia processuale e di tutela mediante il processo, di altri valori in gioco protetti dal diritto penale in caso di sue vi come evincibile dall’art. 50, comma 3, cod. proc. pen. secondo cui «l’esercizio dell’azione pena può essere sospeso o interrotto soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge», nonché, anzitutto, dal principio di obbligatorietà dell’azione penale previsto dall’art. 112 Cost.
Allo stato, dunque, il giudizio può proseguire e giungere alla definitiva conclusione dina alla Corte di cassazione, con la specificazione che non è eseguibile la pena irrogata fino a quando non venga chiesta l’estradizione suppletiva ai sensi dell’art. 699 cod. proc. pen.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21 maggio 2025.