Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33399 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33399 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA I A4, GLYPH / t i
avverso l’ordinanza del 19/12/2023 del TRIBUNALE di UDINE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOMECOGNOME lette/eerrtit le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede l’annulla – mento cdn rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre avverso l’ordinanza del 19 dicembre 2023 del Tribunale di Udine che, quale giudice dell’esecuzione, per quello che qui interessa, ha rigettato la richiesta di sospensione dell’ordine di esecuzione di pene concorrenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine dell’8 settembre 2022, relativa alla residua pena di anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 26.400,00 di multa, in ordine ai seguenti reati:
falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, ai sensi dell’art. 495 cod. pen., giudicato d G.u.p. del Tribunale di Padova con sentenza del 10 marzo 2015, definitiva il 13 ottobre 2015;
produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’art. 73, commi 1 e 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, giudicato dalla Corte di appello di Venezia con sentenza del 6 dicembre 2016, definitiva il 21 marzo 2017;
produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’art. 73, comma 1, TU, stup., giudicato dal G.u.p. del.Tribunale di Venzia con sentenza del 12 gennaio 2017, definitiva il 28 settembre 2017;
produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi ed evasione, ai sensi degli artt. art. 73 T.U. stup., 2 legge 2 ottobre 1967, n. 895 e 385 cod. pen., giudicati dal G.Ò.p. del Tribunale di Padova con sentenza dell’Il marzo 2020, definitiva il 13 maggio 2020;
uso di atto falso, ai sensi dell’art. 489 cod. pen., giudicato dal Tribunale di Gorizia con sentenza del 19 – settembre 2017, definitiva 11 12 dicembre 2017,
furto e danneggiamento, ai sensi degli artt. 624 e 635 cod. pen., giudicati dalla Corte di appello di Trieste con sentenza divenuta definitiva 1’8 marzo 2022.
Il giudice dell’esecuzione ha evidenziato che COGNOME era stato tratto in arresto in Germania il 22 marzo 2019 all’esito di un Mandato di arresto europeo, concesso in ordine ai reati di produzione, traffico e detenzione . illecita . di sostanze stupefacenti e di detenzione illegale di armi, ai sensi degli artt. 73 T.U. stup. e 2 legge n. 895 del 1967, commessi tra il 2015 e il 2017 e giudicati dal G.u.p. del Tribunale di Padova con sentenza dell – 11 marzo 2020, divenuta definitiva.
Ii giudice dell’esecuzione ha motivato detto rigetto per il fatto che il principio di specialità – rispetto al quale l’interessato non aveva espresso il consenso alla rinuncia – non poteva trovare applicazione al caso di specie, poiché il condannato era stato allontanato dal territorio dello Stato a seguito del decreto di espulsione
del Magistrato di sorveglianza di Venezia del 14 settembre 2020, Ouale pena alternativa ai sensi dell’art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; l’ordine di esecuzione, quindi, allo stato non aveva alcuna possibilità di essere eseguito e l’istanza di sospensione, di conseguenza, doveva essere rigettata.
2. Il ricorrente denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 670, 721 cod. proc. pen., perché il giudice dell’esecuzione, avrebbe rigettato la richiesta di sospensione dell’ordine di esecuzione – avente a oggetto reati anteriori e diversi rispetto a quelli per i quali era stato attivato il M.A.E. – in violazione del principio di specialità di cui all’ 14 della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 e all’art. 32 legge 22 aprile 2005, n:69, secondo cui, in materia di estradizione, la persona consegnata non può essere sottoposta a un procedimento penale, né condannato o altrimenti privata della libertà personale, in forza di reati posti in essere prima della consegna stessa e diversi da quello per cui la consegna ha trovato esecuzione.
Il giudice dell’esecuzione, quindi, una volta riconosciuta l’applicazione al caso GLYPH -di specie del principio di specialità, non avrebbe potuto affermare che l’ordine di esecuzione non fosse idoneo a determinare una privazione della libertà personale del condannato, non trovandosi lo stesso sul territorio dello Stato.
Secondo il ricorrente, invece, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto; sospendere la procedura esecutiva (idonea, per definizione, a rendere eseguibili titoli di condanna) in attesa dell’eventuale estradizione suppletiva, posto che il principio di specialità doveva trovare completa applicazione anche in sede esecutiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
In tema di mandato di arresto europeo, il principio di specialità previsto dall’art. 32 legge 22 aprile 2005, n. 69 non osta a che l’autorità giudiziaria italiana proceda nei confronti della per -Sona consegnata per fatti anteriori e diversi da quelli per i quali il mandato è stato emesso, purché essa non sia privata della libertà personale, dovendo in questo caso richiedersi l’assenso dello Stato estero; ne consegue che in sede di esecuzione è consentito al giudice disporre la revoca della sospensione condizionale della pena in relazione a condanne per fatti anteriori e diversi da quelli per i quali la consegna è stata concessa, ma non è, invece, legittimo l susseguente ordine di carcerazione (Sez. 1, n. 4457 del 17/01/2017, COGNOME, Rv. 269189), sicché sono evidenti i caratteri del principio di specialità che
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sta alla base del dovere di sospensione dell’ordine di esecuzione, atteso che il principio di specialità sancito dall’art. 14 della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, ratificata dalla legge 30 gennaio 1963 n. 300 e ribadito dall’art. 32 della legge 22 aprile 2005 n. 69 opera nel procedimento di esecuzione in base alla situazione effettivamente sussistente, senza che si possano prendere in considerazioni situazioni ‘eventuali (l’estradizione suppletiva) non realizzate in concreto, come ha fatto il giudice nel provvedimento impugnato, sicché sussisteva l’obbligo di sospensione dell’ordine di esecuzione di condanna tutte le volte che l’ordine di esecuzione si pone in concreto al di fuori dei casi di operatività del principio di specialità.
Gli artt. 28, comma 1, della legge n. 69 del 2005 e 720, commi 1 e 2, cod. proc. pen., invero, non Comportano che l’emissione di un mandato di arresto europeo suppletivo o la riattivazione dell’esecuzione di un provvedimento restrittivo per il verificarsi di una causa di purgazione richiedano l’allegazione d un ordine di carcerazione attivo, per come ha erroneamente sostenuto il giudice nel provvedimento impugnato
Tali norme presuppongono un titolo cautelare o definitivo eseguibile, la cui GLYPH · efficacia ben può essere sospesa, per essere poi eventualmente riattivata al verificarsi delle condizioni previste dalla legge,
Alla iute dei · principi sopra indicati, la Corte deve annullare con rinVio: l’ordinanza impugnata.
P.Q.M.°
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Udine.
Così deciso il 29/04/2024