Misure Alternative e Principio di Gradualità: Quando il Giudice Può Dire “Aspetta”
L’accesso alle misure alternative alla detenzione rappresenta un momento cruciale nel percorso di rieducazione del condannato. Tuttavia, la loro concessione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce l’importanza del principio di gradualità, confermando che un giudice può legittimamente richiedere un periodo di osservazione supplementare anche quando emergono segnali positivi dal detenuto. Analizziamo questa decisione per capire meglio i criteri che guidano le scelte del Tribunale di Sorveglianza.
I Fatti del Caso: La Richiesta di Misure Alternative
Un detenuto presentava istanza al Tribunale di Sorveglianza per essere ammesso a una misura alternativa, come l’affidamento in prova al servizio sociale o la detenzione domiciliare. Il Tribunale, tuttavia, respingeva la richiesta.
Contro questa decisione, il difensore del condannato proponeva ricorso in Cassazione, sostenendo che il provvedimento del Tribunale fosse contraddittorio. In particolare, si lamentava che i giudici si fossero discostati dalle conclusioni positive della relazione di sintesi dell’equipe di osservazione. Secondo il ricorrente, erano presenti elementi positivi sufficienti per avviare un percorso di reinserimento esterno.
La Decisione della Cassazione: il Principio di Gradualità come Criterio Guida
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo la decisione del Tribunale di Sorveglianza corretta e ben motivata. Gli Ermellini hanno basato la loro valutazione su due punti fondamentali.
L’Errata Lettura degli Atti Processuali
Innanzitutto, la Corte ha smentito l’affermazione del ricorrente secondo cui il Tribunale avrebbe ignorato la relazione dell’equipe. Al contrario, la decisione impugnata si fondava proprio sulla conclusione di tale relazione, la quale suggeriva la prosecuzione dell’osservazione all’interno del carcere. Non vi era quindi alcuna contraddizione, ma una piena aderenza alle valutazioni degli specialisti.
L’applicazione del Principio di Gradualità
Il punto centrale della decisione riguarda l’applicazione del principio di gradualità. La Cassazione ha ribadito che, anche di fronte a elementi positivi nel comportamento del detenuto, il Tribunale di Sorveglianza può ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione. Questo serve a verificare in modo più approfondito la concreta attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni che una misura alternativa comporta. L’avvio di un percorso di revisione critica è un buon inizio, ma non implica automaticamente la concessione immediata del beneficio.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte si fondano su un consolidato orientamento giurisprudenziale. Prima di ammettere un condannato a misure che ne comportano la scarcerazione, il giudice della sorveglianza ha il potere e il dovere di effettuare una valutazione completa e prudente. Il principio di gradualità serve proprio a questo: permette di calibrare il percorso di reinserimento, assicurandosi che il condannato sia effettivamente pronto per affrontare un regime di maggiore libertà. Ritenere necessario lo svolgimento di altri esperimenti premiali o un’osservazione più lunga non è una decisione illogica, ma una scelta ponderata che mira a garantire sia il successo del percorso rieducativo sia la sicurezza della collettività. Il ricorso, secondo la Corte, si limitava a proporre una lettura alternativa dei fatti, compito che non spetta al giudice di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza offre importanti spunti pratici. In primo luogo, conferma che la presenza di ‘elementi positivi’ non è di per sé sufficiente per ottenere una misura alternativa. Essi sono un presupposto, ma la valutazione del Tribunale è più complessa e si basa su una prognosi futura. In secondo luogo, il principio di gradualità si consolida come strumento essenziale per i giudici, che possono modularne l’applicazione per evitare concessioni affrettate. Per i detenuti e i loro difensori, ciò significa che è fondamentale dimostrare non solo un cambiamento, ma anche la sua stabilità e la capacità di rispettare future prescrizioni, accettando che il percorso verso il reinserimento possa richiedere più tempo del previsto.
Un giudice può negare le misure alternative anche se un detenuto mostra segni di miglioramento?
Sì, la Corte di Cassazione ha chiarito che il Tribunale di Sorveglianza può legittimamente disporre un ulteriore periodo di osservazione per verificare la concreta attitudine del condannato ad adeguarsi alle prescrizioni, anche in presenza di elementi positivi nel suo comportamento.
Cosa si intende per “principio di gradualità” nell’esecuzione della pena?
È il criterio secondo cui la concessione dei benefici penitenziari, come le misure alternative, deve avvenire in modo progressivo. Ciò consente al giudice di valutare l’evoluzione del percorso rieducativo del condannato e di assicurarsi che sia pronto per un regime di maggiore libertà prima di concederlo.
Per quale motivo principale la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, secondo la Corte, non denunciava un vizio di legittimità, ma si limitava a sollecitare una rilettura alternativa degli elementi di fatto già valutati dal Tribunale di Sorveglianza, operazione non consentita nel giudizio di Cassazione. Inoltre, la motivazione del Tribunale è stata ritenuta logica e non contraddittoria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18693 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18693 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a LIESTAL( SVIZZERA) il 11/09/1965
avverso l’ordinanza del 10/10/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di NOME avverso l’ordinanza con cui in data 10.10.2024 il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ha rigettato un’istanza di ammissione del condannato alle misure alternative dell’affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare;
Evidenziato, innanzitutto, che il ricorso si fonda inizialmente su una censura palesemente contrastata dagli atti processuali, e cioè che il Tribunale di Sorveglianza si sia discostato dalle conclusioni della relazione di sintesi, laddove invece il provvedimento impugnato si è fondato proprio sulla affermazione richiamata testualmente – secondo cui requipe fosse favorevole alla prosecuzione dell’osservazione íntramuraria del ricorrente;
Ritenuto, quanto alla restante parte del ricorso in cui si evidenziano gli innegabili elementi positivi ravvisabili nella situazione del condannato e si cita la giurisprudenza di legittimità secondo la quale è sufficiente che il processo di revisione critica sia iniziato e non necessariamente concluso, che tuttavia il Tribunale di Sorveglianza, con motivazione non illogica o contraddittoria, abbia convenientemente richiamato appunto le conclusioni dell’equipe per sostenere una ragionata applicazione del principio di gradualità che consiglia un ulteriore periodo di osservazione per verificare la concreta attitudine del condannato ad adeguarsi alle prescrizioni delle misure alternative;
Considerato che, in tal modo, l’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, prima di ammettere il condannato a misure alternative alla detenzione, il Tribunale di sorveglianza, pure quando sono emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare la attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni d imporre con la concessione delle stesse (Sez. 1, n. 27264 del 14/1/2015, Sicari, Rv. 264037 – 01);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso si limita, in definitiva, a sollecitare una n consentita lettura alternativa degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sicché deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30.1.2025