Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31365 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31365 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME MARSALA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che l’imputato COGNOME COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala di condanna per il reato di furto in abitazione aggravato ex art. 625 n. 2 cod. pen.;
Rilevato che il ricorso – con cui il ricorrente denunzia omessa motivazione ed inosservanza degli artt. 20 bis cod. pen. e 545 bis cod. proc. pen. – non è autosufficiente in quanto non risulta allegata la memoria con cui era stata richiesta la concessione di una pena sostitutiva ex art 20 cod. pen. di cui scrive la parte, né tale memoria è presente nel fascicolo trasmesso a questa Corte dalla Corte di appello.
Tale difetto ha una precisa ripercussione sull’ammissibilità del ricorso, in quanto è principio acquisito nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi ricorso per cassazione che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e che, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, COGNOME, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, COGNOME, Rv. 265053) ovvero quantomeno l’indicazione precisa della collocazione di essi all’interno del fascicolo (Sez. 3, n. 4332 del 02/07/2014, COGNOME, Rv. 260994). Sempre in tema di autosufficienza, più di recente questa Corte ha sostenuto che è inammissibile il motivo inteso a denunciare l’omesso esame di una richiesta, di cui non vi sia menzione nel provvedimento impugNOME, qualora non siano stati specificamente indicati, ai fini dell’inserimento nel fascicolo formato dal cancelleria del giudice a quo ai sensi dell’art. 165-bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., gli atti da cui possa desumersi che detta richiesta era stata invece ritualmente proposta (Sez. 1, n. 48422 del 09/09/2019, Novella, Rv. 277796; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, COGNOME, Rv. 276432).
Ovviamente le indicate modalità non impediscono al ricorrente di procedere alla integrale allegazione o trascrizione nel ricorso degli atti di cui lamenta l’inadeguat valutazione da parte del giudice di merito (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419 ; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019 COGNOME, Rv. 276432), allegazione che, per quanto è stato possibile verificare, nel caso di specie, difetta.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa del:e ammende. Così deciso in Roma, il 10 aprile 2024.