Principio attivo stupefacente: la prova scientifica non è sempre indispensabile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un importante principio in materia di reati legati agli stupefacenti. Con la decisione in commento, la Suprema Corte ha chiarito che, ai fini di una condanna, l’accertamento tecnico sul principio attivo stupefacente non è un requisito sempre indispensabile, qualora la natura della sostanza possa essere provata attraverso altri elementi. Analizziamo insieme questa pronuncia per comprenderne la portata e le implicazioni pratiche.
I fatti di causa e i motivi del ricorso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello di Brescia, che lo aveva condannato per un reato previsto dall’art. 73 del D.P.R. 309/1990 (Testo Unico sugli stupefacenti).
L’imputato basava il proprio ricorso su tre motivi principali:
1. La presunta mancanza di motivazione nella sentenza di primo grado circa la sussistenza del reato.
2. L’assenza di accertamenti specifici sull’efficacia drogante della sostanza e sulla quantità di principio attivo stupefacente in essa contenuto.
3. La richiesta di riconoscere l’ipotesi lieve del reato (prevista dal comma 5 dell’art. 73), sostenendo una minore offensività della condotta.
La decisione della Corte di Cassazione: il principio consolidato sul principio attivo stupefacente
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo tutte le doglianze del ricorrente. La decisione si fonda su argomentazioni solide e coerenti con l’orientamento giurisprudenziale dominante.
le motivazioni
Per quanto riguarda i primi due motivi, la Corte ha osservato che la Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione completa e priva di vizi logici. In particolare, i giudici di legittimità hanno richiamato il consolidato principio secondo cui l’accertamento tecnico-scientifico per determinare la presenza e la quantità del principio attivo non è un elemento essenziale per provare il reato. La natura stupefacente di una sostanza può, infatti, essere desunta anche da altri elementi di prova presenti nel processo, come le dichiarazioni, le modalità di occultamento, o le circostanze del sequestro. Questa posizione mira a evitare che l’assenza di una perizia chimica possa paralizzare l’azione penale quando la colpevolezza emerge chiaramente da altri fattori.
In riferimento al terzo motivo, la Corte ha sottolineato che la richiesta di riconoscere l’ipotesi lieve del reato si traduceva in una non consentita rivalutazione del merito dei fatti. La Corte d’Appello aveva già valutato le modalità complessive della condotta, concludendo, con motivazione logica e coerente, che non potessero rientrare nella fattispecie di minore gravità. La Corte di Cassazione, essendo giudice di legittimità e non di merito, non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti, se questa è immune da vizi logici o giuridici.
le conclusioni
L’ordinanza conferma un punto fermo della giurisprudenza penale: la prova della natura di una sostanza stupefacente non è legata indissolubilmente all’analisi di laboratorio. Sebbene tale accertamento resti uno strumento probatorio di grande importanza, la sua assenza non impedisce al giudice di formare il proprio convincimento sulla base di un quadro probatorio complessivo e coerente. La decisione, inoltre, ribadisce la netta distinzione tra il giudizio di merito, che valuta i fatti, e quello di legittimità, che ne controlla la corretta applicazione del diritto.
È sempre necessario l’accertamento chimico del principio attivo per una condanna per reati di droga?
No, secondo la Corte di Cassazione l’accertamento del principio attivo non è indispensabile. La natura stupefacente della sostanza può essere legittimamente desunta da altri elementi di prova disponibili nel processo.
Perché la richiesta di riconoscere il reato come ‘ipotesi lieve’ è stata respinta?
La richiesta è stata respinta perché sollecitava una rivalutazione nel merito dell’offensività della condotta, un’operazione non consentita alla Corte di Cassazione. La Corte d’Appello aveva già motivato in modo logico e coerente le ragioni per cui il fatto non poteva essere considerato di lieve entità.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44284 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44284 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE-avverso la sentenza in epigrafe indicata;
ritenuto che, con i primi due motivi, si contesta la sussistenza del reato di cui all’art. 73, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sia contestando la sostanziale mancanza di motivazione della sentenza di primo grado, sia l’assenza di accertamenti sull’efficacia drogante e sul principio attivo contenuto;
rilevato che entrambe le questioni sono state risolte dalla Corte di appello con motivazione immune da censure, in particolare, deve richiamarsi il consolidato principio secondo cui l’accertamento del principio attivo non è indispensabile, ben potendosi desumere la natura dello stupefacente da altri elementi di prova;
rilevato che i restanti motivi, concernenti il mancato riconoscimento dell’ipotesi lieve, sollecitano una non consentita rivalutazione nel merito della offensività della condotta, ritenuta dalla Corte di appello – con motivazione logica e coerente – non riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, in considerazione delle complessive modalità della condotta;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dell ‘ a ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
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Il Presidente