Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 39779 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 39779 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/07/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il DATA_NASCITA
NOME COGNOME nato a ASCOLI PICENO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO
COGNOME
che ha concluso chiedendo
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 26.9.2022 la Corte di Appello di Ancona ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME, che li aveva dichiarati colpevoli del reato di cui all’art. 453, comma 1, n. 3 cod. pe avere, in concorso tra loro e con un intermediario non identificato, introdotto nello St comunque detenuto 493 banconote contraffatte da 100 dollari cadauna per un ammontare pari a 49.300 dollari statunitensi.
2.Avverso la suindicata sentenza, ricorrono entrambi gli imputati per cassazione tramite i rispettivi difensori di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei lim all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
3.11 ricorso nell’interesse di COGNOME deduce due motivi.
3.1.Col primo motivo deduce la violazione dell’art. 453, comma 1, n. 3 c.p. nonché l violazione degli artt. 192, 194 comma 3 c.p.p. e dell’art. 129 c.p.p., deduce altresì vi motivazione per mancanza o per manifesta illogicità, travisamento del fatto e della prov La decisione di responsabilità è ancorata unicamente alla deposizione del teste assisti COGNOME (originario coimputato quale concorrente nel reato e giudicato separatamente art 444 c.p.p.), che, come precisato nella sentenza di primo grado, presenta divers difformità rispetto a quanto dichiarato spontaneamente dal medesimo in sede di indagini preliminari. In ogni caso la fattispecie concreta va inquadrata nell’art. 455 c.p. e n comma 1 n. 3 dell’art. 453 c.p., non sussistendo peraltro la prova del previo concerto.
2.2.Col secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per mancanza e/o manifesta illogicità in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e determinazione della pena.
3.11 ricorso nell’interesse di NOME deduce due motivi.
3.1.Col primo motivo deduce la violazione dell’art. 453, comma 1, n 3 c.p. lamentando l’erronea qualificazione giuridica della fattispecie del caso di specie. La corte di appe fondato la sua decisione unicamente sulle dichiarazioni rese dal coimputato COGNOME COGNOME sul fatto che da parte del ricorrente vi sarebbe stata la rassicurazione circa la q della contraffazione delle banconote come riferita allo stesso COGNOME e la sua capaci fare da intermediario per la cessione a terzi soggetti dei dollari in cambio di una imprec quantità di moneta avente corso legale nello Stato, laddove peraltro è emerso che i ricorrente non ha preso parte né al primo incontro avvenuto tra COGNOMECOGNOME e né al secondo. In difetto della prova del previo concerto, erroneamente ritenuto irrilev dalla corte di appello, non è idonea ad integrare il reato contestato la condotta pos
essere dal ricorrente; essendosi in buona sostanza essa esaurita nel solo accompagnamento in auto a Roma di COGNOME per il suindicato scambio, potrebbe al più integrare il rea cui all’art. 455 c.p. In altri termini, come evidenziato in appello, COGNOME aveva ric denaro falso da COGNOME COGNOME non poteva ritenersi partecipe di precedenti accordi p a monte.
3.2. Col secondo motivo deduce l’apparenza della motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’attenuante di cui art. 114 c.p. per essersi la corte di appello limi affermare che il ruolo dell’imputato non potesse ritenersi marginale avendo egli dato il libera al progetto criminoso del coimputato COGNOME.
Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 d convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua a applicarsi in virtù del comma 2 dell’art. 94 del d.lgs. n. 150/22 per tutti i ricorsi pro al 30 giugno 2023, senza l’intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto:
il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
il difensore dell’imputato COGNOME ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono entrambi inammissibili.
1.11 ricorso nell’interesse di COGNOME è affetto da genericità intrinseca ed estrinseca
1.1. Quanto al primo motivo esso è del tutto aspecifico. In realtà, già il gi dell’appello ha qualificato generico lo speculare motivo proposto in quella sede c genericamente contestava l’attendibilità intrinseca di COGNOME COGNOME COGNOME di un gen richiamo alle difformità della deposizione rispetto alle dichiarazioni rese in sede di ind tali difformità – riguardanti peraltro l’imputato COGNOME e rilevate COGNOME scorta de circostanza delle contestazioni – , vengono in ogni caso definite piccole discrepanze giudicate più apparenti che sostanziali avendo esse d’altro canto trovato riscontro anche altre emergenze processuali.
Quanto alla invocata derubricazione la corte territoriale si è espressa in termini di gene dell’assunto difensivo che già in quella sede si era estrinsecato COGNOME COGNOME di apprezzamenti valutativi rispetto ai quali la sentenza impugnata evidenzia il rileva complessivo, quantitativo di banconote in dollari e come la fornitura tramite un pr quantitativo campione ed un secondo ben più cospicuo costituissero elementi indicativi del fatto che COGNOME fosse in diretto contatto con – quanto meno – un intermediario degli au della rilevante contraffazione, motivo per cui prima di assumere su di sé il rischio dell’
acquisto aveva ritenuto di acquistare e fornire al COGNOME COGNOME campione ridotto che q aveva fatto esaminare allo RAGIONE_SOCIALE con consenso di quest’ultimo all’assunzione per la cession a terzi dell’intero quantitativo. Ebbene, rispetto a tale articolata risposta tesa a sme assunta insussistenza del previo concerto, nel ricorso in scrutinio nulla si è contro-ded limitandosi il primo motivo a nuova generica contestazione della prova di tale elemento.
1.2. Il motivo sul trattamento sanzionatorio è anch’esso aspecifico avendo !a corte appello sottolineato la gravità della condotta riferibile all’imputato e l’ingente quan delle banconote contraffatte.
Non meno privo dì pregio il rilievo che investe il diniego della concessione delle attenu generiche, posto che la corte territoriale nel rendere la motivazione con la quale ha escl la meritevolezza da parte dell’imputato delle attenuanti generiche aveva già in quella se evidenziato come non fossero state allegate, né fossero emerse, circostanze valutabili positivo ai fini dell’applicazione delle invocate attenuanti generiche, che neppure presente sede sono state indicate.
La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’art. 62-bis cod. d’altronde oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazi fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la st motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fatto attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (ex multis, Sez. 5, n. 43952 del 13/04 Rv. 271269 – 01; Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003 Ud. (dep. 23/02/2004 ) Rv. 229768 -0:1); laddove peraltro l’incensuratezza non è più sufficiente – come evidenzia anche il giud di appello – dopo la modifica dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, ai fini della concess dell’attenuante in parola.
E’ altresì il caso di rammentare che secondo il costante orientamento di questa Corte concessione delle attenuanti generiche richiede l’apprezzamento di elementi positivi c orientino la discrezionalità affidata al giudice nella definizione del trattamento sanzio verso l’attribuzione di una sanzione meno afflittiva; ne consegue che le determinazioni d giudice di merito in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche so insindacabili in cassazione ove siano sorrette – come certamente nel caso di specie – da motivazione esente da vizi logico-giuridici (Sez. 6, n. 38780 del 17/06/2014, COGNOME, 260460; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, COGNOME e altri, Rv. 249163; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, COGNOME e altro, Rv. 242419; Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003 – dep. 23/02/2004 P.G. in proc. COGNOME ed altri, Rv. 229768).
2.11 ricorso nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE.
2.1. Il ricorso è inammissibile essendo i motivi versati in fatto. In particolare, motivo, sebbene correttamente rubricato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b c.p involgendo nella descrizione della doglianza la qualificazione giuridica del fatto, è vo realtà ad un diverso apprezzamento delle circostanze fattuali devolvendo a questa Corte una valutazione diretta delle prove inibita in sede di legittimità, non risultando per altro vizio neppure ritualmente denunciato come travisamento probatorio (cui consegue l’onere di rispettare l’autosufficienza implicante la puntuale allegazione delle prove travisat indicare la decisività della prova travisata); laddove il motivo in scrutinio si lamentare genericamente che i giudici di primo e secondo grado abbiano errato nel valorizzare determinate circostanze – estrapolate principalmente dalle contradditto dichiarazioni rese dal coimputato COGNOME che, come sopra detto, non sono state aff ritenute tali dai giudici di merito – trascurandone altre (in particolare, quelle emerg servizi di 0.P.C. compiuto dai RAGIONE_SOCIALE Asccoli Piceno, dalle intercettazioni), senza ul specificazioni, se non in fatto e in relazione a determinate circostanze non rite determinanti dai giudici di merito, nè allegazioni.
Il motivo, riguardato anche sotto il profilo motivazionale che pure contesta, è in caso generico, contenendo, in realtà, la sentenza una motivazione analitica ed immune da vizi logici con la quale in definitiva non si opera il dovuto confronto da parte del ricor
Ed invero, come si è già evidenziato nell’esaminare il ricorso proposto nell’interess COGNOME, innanzitutto si è convalidato, nella sentenza impugnata, il giudizio di atten della ricostruzione offerta dal coimputato COGNOME in quanto confortata anche da emergenze processuali, ed anche COGNOME COGNOME di essa si è concluso che dovesse in buona sostanza ritenersi dimostrato che COGNOME fosse in diretto contatto quanto meno con intermediario dell’autore delle contraffazioni alla luce del notevole quanti commissionato e da tale circostanza si è evidentemente desunta la sussistenza del previo accordo necessario ai fini della configurazione della fattispecie di cui all’art. 453 comma 3 c.p., correttamente ravvisata nel caso di specie. D’altronde il preventivo saggio attrav un campione depone proprio per la qualificazione in termini di “previo concerto “col fals o suo intermediario rispetto alla fornitura poi effettivamente effettuata – evidentemen espressa commissione. A tale preventivo concerto non poté che partecipare, sia pure indirettamente, anche NOME che col suo duplice assenso – circa la bontà delle banconote la sua capacità di piazzarle – diede, appunto, il via alla fornitura della maggiore quan dollari falsi a fronte del campione. Sicché non sembra corrispondere del tutto al vero qua si assume invece in ricorso secondo cui il giudice di merito avrebbe ritenuto irrilevan mancanza di prova del previo accordo del ricorrente con gli altri correi, che a ben veder stesso ricorso definisce intermediari dei falsificatori. Piuttosto la sentenza impugn molto sintetica sul punto limitandosi a richiamare, in nota, quanto già evidenziato riguardo alla posizione di COGNOME (COGNOME come “il rilevante quantitativo di bancon
dollari e la fornitura tramite un primo quantitativo campione e un secondo ben più cospicu quantitativo sono elementi indicativi del fatto che COGNOME fosse in diretto contat quantomeno un intermediario rispetto agli autori della rilevante contraffazione, motivo cui, prima di assumere su di sé il rischio dell’intero acquisto, ha ritenuto di acquis fornire a COGNOME COGNOME campione ridotto che questi ha fatto esaminare allo RAGIONE_SOCIALE, consenso di quest’ultima all’assunzione per la cessione a terzi dell’intero quantitati ossia un costrutto che evidentemente involge anche la posizione di COGNOME che prendendo parte alla vicenda col ruolo certamente non trascurabile di saggiare la bontà delle bancono e di piazzarle sul mercato diede l’avvio all’accordo per l’ingente fornitura assunto dai c rispetto al quale quindi non può ritenersi estraneo. Dalla complessiva ricostruzione del fa come emergente anche dalla sentenza di primo grado espressamente richiamata in quella di appello, risulta che si è inteso ricostruire la complessiva vicenda – a cui prese certame parte COGNOME – in termini di previo concerto con almeno uno intermediario dei falsari e c ravvisato concorso di COGNOME nella stessa – non oggetto di specifica contestazione mirand piuttosto il ricorso alla diversa qualificazione giuridica della posizione di COGNOME – reca anche il suo coinvolgimento in tale previo concerto non potendosi dubitare che egli, come evidenziato da tutti i giudici di merito, nel dare l’assenso alla fornitura vi prese indirettamente parte.
La posizione di COGNOME è stata tracciata in termini chiaramente di tipo concorsuale quanto per il tramite di COGNOME, e su richiesta dello stesso, egli ha esaminato l’ campione, si è espresso favorevolmente in ordine alla qualità della contraffazione dando conseguentemente il via all’acquisto della maggiore quantità e si è adoperato per materiale “piazzamento” dei dollari falsi, preventivamente assicurato; il fatto che non s presentato all’incontro con COGNOME – precisa la sentenza impugnata – è indice unicament della sua paura delle conseguenze relative all’avere fallito cagionando la perdi dell’investimento di quello, prevedibilmente intenzionato a rivalersi comunque “a valle”; è vero quindi, come afferma la difesa appellante si evidenzia ulteriormente nella pronunci di appello – che COGNOME sarebbe rimasto impigliato in una vicenda più grande di lui e n avendo acquirenti per i dollari avrebbe poi desistito definitivamente, tanto da presentarsi col COGNOME al successivo incontro con COGNOME, bensì che lo stesso, avendo acquirenti per i dollari (lo stesso appellante opera un’affermazione confessoria) no voleva affrontare le conseguenze relative con COGNOME (così testualmente nella sentenz i- n pug nata ).
D’altra parte, questa Corte ha già avuto modo di affermare in plurime occasioni che ai / fini della configurazione del delitto di spendita/detenzione di monete falsificate (art comma terzo, cod. pen.), previo concerto con colui che ha eseguito la falsificazione o con intermediario, è sufficiente una qualsiasi intesa, anche mediata attraverso più soggetti
nulla rilevando che gli intermediari possono essere più o meno vicini ai falsificatori questi ultimi e altri precedenti intermediari siano rimasti ignoti.
TI “previo concerto”, d’altro canto, può desumersi in via indiziaria – anche quantità delle banconote oggetto dell’azione, dalla frequenza e dalla ripetitività dei ra di fornitura. Né, in tal caso, ricorre la più lieve ipotesi di cui all’art. 455 cod. pen e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate), per l’integrazione quale non si richiede l’intesa fra il falsificatore e io spenditore, ancorché rea attraverso l’opera di uno o più mediatori, essendo sufficiente la scienza della fals momento dell’acquisto (Sez. 5, Sentenza n. 26189 del 03/06/2010, Rv. 247903 – 01; conf. Sez. 5, n. 12192 del 14/01/2015, Rv. 263752 – 01).
Per la configurazione del ‘previa concerto’ non è inoltre necessaria la costituzione di particolare organizzazione criminale in seno alla quale i singoli autori abbiano specif mansioni, essendo sufficiente, al contrario, l’esistenza di un qualunque consapevo rapporto, anche provvisorio, tra falsificatore o intermediario e spenditore (cfr. in part Sez. 5, n. 882 del 16/12/1992 Ud. (dep. 01/02/1993), Rv. 193193 – 01), né è necessaria Videntificazione del falsario o dell’intermediario per ritenere il previa concerto, questo sia desumibile da elementi indiziari, quali la quantità delle banconote, la frequen la ripetitività dei rapporti, con chi procurava il denaro falsificato e le stesse dich dell’imputato (Sez. 5, Sentenza n. 2522 del 21/02/1995, Rv. 200677 – 01), laddove ne caso di specie, come aveva, tra l’altro, espressamente evidenziato la sentenza di prim grado, facendo ricorso proprio ai principi affermati da questa Corte in materia, il p concerto è desumibile dal notevole quantitativo commissionato che, unitamente alle altr circostanze sopra evidenziate, è stato correttamente ritenuto sintomatico dell’esistenza un rapporto a ritroso, a monte, con i contraffattori, sia pure, verosimilmente, mediato.
Sicché nel condividere i principi di diritto espressi da questa Corte nelle pronunce suindi si deve (ri)affermare che per la configurazione del ‘previa concerto’, pur non essen necessaria la costituzione di una particolare organizzazione criminale in seno alla qual singoli autori abbiano specifiche mansioni, essendo sufficiente, al contrario, l’esistenza qualunque consapevole rapporto, anche provvisorio, tra falsificatore o intermediario spenditore (cfr. in particolare, Sez. 5, n, 882 del 16/12/1992 Ud. (dep. 01/02/1993), 193193 – 01), nè l’identificazione del falsario o dell’intermediario per ritenerlo, è indispensabile che esso sia desumibile da elementi indiziari, quali la quantità d banconote, la frequenza e la ripetitività dei rapporti – come già individuati /(:). giurisprudenza di questa Corte – ai quali va ad aggiungersi il preventivo saggio operato un campione di banconote che può essere anch’esso sintomatico del ‘previa concerto’ ove finalizzato, appunto – come nel caso di specie – a comprendere se acquistare o meno un notevole quantitativo di banconote, evidentemente ancora tutto da concordare col falsario,
A configurare l’ipotesi del previo concerto con chi ha eseguito la falsificazione o co intermediario, è dunque sufficiente una qualsiasi intesa, anche mediata attraverso più soggetti, Il “previo concerto”, consistente in una qualsiasi intesa anche mediata attraver più soggetti, può dunque desumersi in via indiziaria dalla quantità delle banconote oggett dell’azione, dalla frequenza e dalla ripetitività dei rapporti di fornitura (Sez. 6, Sent 3013 del 31/01/1996, Rv. 204517 – 01), oltre che da ogni altra circostanza utile che s indicativa del rapporto instaurato in via diretta o mediata con gli autori della contraffaz D’altronde il falso nummario, pur tutelando anche l’interesse patrimoniale dell’istitu emissione, nonché quello dei privati che possono essere danneggiati dall’uso di moneta falsificata, è essenzialmente un reato di pericolo, avendo ad oggetto soltanto la possibil della lesione giuridica; per la configurazione del reato, anche nella ipotesi di concerto c falsificatore, non si richiede pertanto che il fine di mettere in circolazione la m contraffatta riceva concreta attuazione bensì soltanto che sì sia raggiunta l’intesa c falsificatori o gli intermediari il che può desumersi anche in via indiretta (v. Sez. 1, Sentenza n. 14819 del 19/02/2009, Rv. 243788 – 01, nonché Cass. sez. 5 n. 3013 del 1996 cit.).
2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo la corte di appello, differenza di quanto si lamenta in ricorso, espressamente indicato le ragioni per le qua ruolo del ricorrente non potesse ritenersi marginale, ragioni peraltro evincibili gi ricostruzione della vicenda che ruota intorno – anche – al contributo non trascurabile di S
3, Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricors consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore dell cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate,
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti ai pagamento delle spe processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5/7/2023.