Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 45996 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 45996 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Palermo il 21/5/1970
avverso la sentenza del 5/3/2024 del Tribunale di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. NOME COGNOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, anche con memoria
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 5/3/2024, il Tribunale di Palermo dichiarava NOME COGNOME colpevole della contravvenzione di cui all’art. 20, comma 1, d. Igs. 8 marzo 2006, n. 139, e lo condannava alla pena di duemila euro di ammenda.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo – con unico motivo – l’inosservanza o l’erronea applicazione della norma contestata. La sentenza avrebbe errato nel ritenere che l’attività svolta dal COGNOME fosse soggetta a
richiesta e rilascio del certificato di prevenzione incendi, così che la condotta riscontrata avrebbe dovuto ricevere soltanto una sanzione amministrativa. Il richiamo all’art. 4, d.P.R. n. 151 del 2011 – contenuto in rubrica – avrebbe dovuto comportare, peraltro, il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione degli effetti dannosi della stessa, quel che, tuttavia, non sarebbe stato disposto. Il fatto contestato, pertanto, non sussisterebbe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta manifestamente infondato.
Il COGNOME è stato ritenuto colpevole della contravvenzione di cui all’art. 20, comma 1, d. Igs. n. 139 del 2006, in forza del quale chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio è punito con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l’impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l’incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall’articolo 16, comma 2. L’art. 4, comma 1, d.P.R. 10 agosto 2011, n. 151, ancora richiamato in rubrica, stabilisce che, quanto alle attività di cui all’Allegato I dello stesso regolamento, l’istanza di cui al comma 2 dell’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è presentata al Comando, prima dell’esercizio dell’attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all’articolo 2, comma 7, dello stesso regolamento. Il Comando verifica la completezza formale dell’istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta. I successivi commi 1 e 2, infine, disciplinano ulteriori incombenze e procedure, a seconda che l’attività interessata rientri nelle categorie A/B o C dell’Allegato I allo stesso decreto. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Tanto premesso, il ricorso sostiene che l’attività svolta dalla “RAGIONE_SOCIALE“, di cui il COGNOME è legale rappresentante, non rientri tra quelle soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi (categoria C), come invece riconosciuto nella sentenza, e che l’imputato avrebbe comunque presentato la richiesta SCIA; le questioni, dunque, concernono all’evidenza un profilo di fatto, non ammesso in sede di legittimità e che, peraltro, non si confronta con la motivazione della decisione impugnata, che risulta del tutto adeguata e priva di vizi logici.
5.1. In particolare, il Tribunale ha richiamato gli esiti dibattimentali, che dato conto di quanto accertato dai vigili del fuoco (9+18 serbatoi di gas rinvenuti) – avevano riscontrato la mancata presentazione della SCIA sopra citata. Ancora,
è stato evidenziato che l’imputato aveva prodotto in giudizio una SCIA per l’esercizio di “vicinato”, ossia per “l’esercizio di vendita presso il domicilio del consumatore di bombole gas”; questa documentazione, tuttavia, non è stata ritenuta adeguata, con incensurabile valutazione in fatto, in quanto relativa ad una “generica SCIA per commercio al domicilio del consumatore”, non alla specifica certificazione richiesta ai sensi dell’art. 4, d.P.R. n. 151 del 2011. Dal che, peraltro, l’evidente consapevolezza del ricorrente di dover presentare una SCIA (come da causale del versamento alla tesoreria di Palermo), sebbene poi non tradottasi nella procedura corretta.
La sentenza, pertanto, ha adeguatamente riscontrato la condotta omissiva che integra la consumazione del reato, senza ricevere al riguardo una pertinente censura: il ricorso, infatti, si concentra sul differente ed ulteriore profilo de certificato di prevenzione incendi, estraneo al capo di imputazione, muovendo dal passaggio con cui il giudice – conclusa la motivazione della sentenza, e riconosciuta la responsabilità per la condotta effettivamente contestata – ha per mero errore richiamato anche il suddetto certificato, del tutto privo di rilievo nel giudizio.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2024
igliere estensore
Il Presidente