Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7720 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 7720 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/10/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino nel procedimento a carico di COGNOME NOME, nata a Palermo il DATA_NASCITA, avverso la sentenza in data 09/06/2025 della Corte di appello di Torino,
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale,
NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
letta per la parte civile COGNOME NOME, la memoria dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
letta per il responsabile civile RAGIONE_SOCIALE la memoria dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità o il rigetto del ricorso;
letta per COGNOME Angela la memoria dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 9 giugno 2025 la Corte di appello di Torino, decidendo in seguito alla sentenza di annullamento con rinvio pronunciata dalla Quarta Sezione della Corte di cassazione n. 32673 del 28/06/2023, in riforma della sentenza in data 18 ottobre 2021 del Tribunale di Vercelli, ha assolto NOME COGNOME dal reato dell’art. 590bis cod. pen., perchØ il fatto non costituisce reato, e ha revocato le statuizioni civili.
Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino e deduce il vizio di motivazione con riferimento alle nozioni di imprevedibilità ed evitabilità dell’evento. Sostiene, con riferimento al primo profilo, che la vittima era riversa al centro della carreggiata per un precedente incidente e che la sua presenza, unitamente a quella
della bicicletta, non poteva essere considerata imprevedibile. L’imputata avrebbe violato, pertanto, l’art. 141, comma 2, Codice della strada, perchØ non aveva arrestato la marcia dinanzi a un ostacolo prevedibile. Argomenta, con riferimento al secondo profilo, che l’incidente era altresì evitabile, perchØ, nonostante il buio, le condizioni meteo erano favorevoli, non vi erano auto davanti, la visibilità era sufficientemente profonda per 50-60 metri, la stessa passeggera aveva detto alla conducente di arrestare la marcia perchØ vi era ‘un secondo oggetto’ sulla sinistra. Evidenzia dunque la contraddittorietà della motivazione che aveva svalutato tale decisivo dato probatorio e insiste nell’annullamento della sentenza impugnata.
Nella sua requisitoria il Procuratore generale presso la Corte di cassazione conclude chiedendo l’inammissibilità del ricorso perchØ fattuale e rivalutativo. Presentano poi memoria la parte civile che si associa alle richieste del Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino, e la responsabile civile e l’imputata che si associano alle richieste del Procuratore generale presso la Corte di cassazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
GLYPH1. Il ricorso Ł fondato.
E’ stato definitivamente accertato che l’imputata, mentre percorreva, a bordo della sua autovettura, la strada provinciale, alle prime ore del mattino del 24 giugno 2018, per scartare la bicicletta che si trovava sulla sede stradale in corrispondenza del suo senso di marcia, si Ł spostata sulla sinistra per superare l’ostacolo, senza avvedersi che a terra vi era il conducente della bicicletta, svenuto a causa dell’assunzione di sostanze alcoliche e sprovvisto di dispositivi catarifrangenti, così l’ha trascinato per alcuni metri sotto la vettura e gli ha procurato le lesioni descritte nel capo d’imputazione.
La Quarta Sezione della Corte di cassazione ha annullato la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato la condanna dell’imputata pronunciata dal Tribunale di Vercelli.
Richiamate le specifiche regole di cautela della circolazione stradale in caso di manovra di emergenza e non di sorpasso, ha evidenziato che il complessivo ragionamento argomentativo della Corte distrettuale era carente nel punto in cui non aveva dato atto se l’imputata, al momento dell’avvistamento dell’ostacolo e in conseguenza del tempo di reazione concretamente ipotizzabile, anche in relazione alla velocità effettivamente tenuta, avesse avuto a disposizione un lasso temporale idoneo a consentirle, in luogo della manovra, il rallentamento o l’arresto del veicolo, prima di impattare sul mezzo, e nel punto relativo alla prevedibilità della presenza del corpo del conducente nei pressi della bicicletta abbandonata al centro della sede stradale.
2.La Corte di appello di Torino, nella sentenza impugnata, ha affermato che la presenza dell’uomo sulla strada non era prevedibile in concreto, perchØ, come sostenuto anche dal consulente del Pubblico ministero, si trattava di una situazione eccezionale, con caratteristiche eccentriche, singolari, connotate da una significativa anomalia, per cui, paradossalmente, se la donna fosse stata distratta, avrebbe attinto la bicicletta ma non l’uomo, e ha precisato che la stessa passeggera aveva dichiarato di aver visto due oggetti non distinguibili nel buio, dal che derivava l’incertezza sulla concreta ed effettiva possibilità di rendersi conto che vi erano due ostacoli alla marcia, la bicicletta e l’uomo.
Ritiene il Collegio che tale motivazione non sia rispettosa delle richieste del Giudice rescindente e in definitiva non sia adeguata.
L’art. 141 della legge n. 285 del 1992, recante il Codice della strada, stabilisce al comma 2 che «Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile».
Nel caso in esame, l’imprevedibilità in concreto Ł stata, in realtà, esclusa in base a una valutazione astratta, compiuta dalla Corte territoriale alla luce delle considerazioni del consulente del Pubblico ministero, secondo cui la presenza dell’uomo sulla carreggiata era del tutto anomala.
Tale motivazione Ł però in patente contraddizione sia con la presenza della bicicletta che, sebbene senza segnalazioni e catarifrangenti, era riversa a terra in posizione centrale nel senso di marcia del veicolo, leggermente spostata sulla destra, sia, soprattutto, con le dichiarazioni della passeggera che aveva visto ‘un secondo oggetto’, sebbene non avesse distinto la sagoma umana. Secondo la Corte territoriale, essendo incerta la natura degli oggetti visti dalla passeggera, non poteva ascriversi all’imputata la violazione della regola di ordinaria diligenza e prudenza che le imponeva di fermarsi e arrestare la marcia.
In realtà, proprio l’incertezza sulla natura degli oggetti doveva generare l’obbligo di maggiore cautela nella marcia del veicolo che i Giudici non hanno considerato. E’ pacifico che nella circolazione stradale il comportamento imprudente altrui non esonera da responsabilità perchØ il principio dell’affidamento trova un temperamento nell’opposto principio secondo il quale l’utente della strada Ł responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purchØ rientri nel limite della GLYPHprevedibilità (tra le piø recenti, Sez. 4, n. 8870 del 28/11/2024, dep. 2025. COGNOME, Rv. 287731 – 01; Sez. 4, n. 4923 del 20/10/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284093 – 01; Sez. 4, n. 24414 del 06/05/2021, COGNOME, Rv. 281399 01), e questo a prescindere se il comportamento imprudente sia attivo, come nella generalità dei casi, o passivo, come nel presente caso. A ogni buon conto, la sentenza rescindente, nel censurare la prima sentenza della Corte di appello di Torino, ha osservato che i Giudici avevano apoditticamente ritenuto che la presenza dell’uomo fosse automatica conseguenza della presenza della bicicletta. Qui, invece, i Giudici hanno apoditticamente escluso la prevedibilità della presenza dell’uomo in ragione dell’eccezionalità della presenza della bicicletta, senza spiegare se questa potesse essere, in concreto, a sua volta, anomala, in particolare alla luce delle significative dichiarazioni della passeggera che ha visto il secondo oggetto sulla strada, non considerate dalla sentenza.
3.Del pari, la sentenza impugnata Ł carente in merito al profilo dell’evitabilità dell’evento.
Ed invero, la sentenza rescindente ha criticato anche l’omessa valutazione del se l’imputata, all’atto dell’avvistamento dell’ostacolo e in conseguenza del tempo di reazione concretamente ipotizzabile, anche in relazione alla velocità effettivamente tenuta, avesse avuto la possibilità di rallentare o di arrestarsi. Sebbene il consulente del Pubblico ministero abbia affermato che, nel contesto, l’unica manovra possibile per evitare il sinistro era la frenata, ciò che costituisce proprio l’addebito a carico dell’imputata, la Corte di appello ha tralasciato di valutare l’evitabilità dell’evento, ritenendola evidentemente assorbita dall’imprevedibilità. Così facendo, ha anche omesso di spiegare le ragioni per cui ha considerato maggiormente persuasive le dichiarazioni della donna in ordine alla percezione della presenza della bicicletta solo nell’imminenza della manovra di scarto laterale rispetto
alla conclusione del consulente tecnico del Pubblico ministero secondo cui nelle condizioni di tempo e di luogo date l’ostacolo era invece percepibile a 50-60 metri di distanza, per giunta con gli anabbaglianti, mentre la donna aveva riferito di aver azionato gli abbaglianti, nonchØ rispetto alle dichiarazioni della passeggera che aveva invece visto i due oggetti, sia pure indistintamente.
Alla luce delle considerazioni svolte, s’impone un nuovo annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino.
P.Q.M.
Così deciso, il 22 ottobre 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME