Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38751 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38751 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME CASSANO ALLO IONIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 13 marzo 2025, la Corte d’appello di Torino confermava la sentenza del GIP del Tribunale di Asti del 14 settembre 2023, che aveva dichiarato COGNOME NOME colpevole del reato di cui all’art. 8 del D.Lgs. 74/2000 e lo aveva condanNOME alla pena di anni uno e mesi due di reclusione, oltre pene accessorie, concedendo i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione l’imputato, tramite il difensore, deducendo un unico motivo con cui lamenta “l’illegittimità della sentenza per inosservanza o erronea applicazione dell’art. 533, comma 1, c.p.p., in relazione all’art. 606, lett. b), c.p.p
Il ricorrente sostiene che la declaratoria di responsabilità penale si fonderebb esclusivamente su presunzioni di natura tributaria, in violazione del principio “al di là di o ragionevole dubbio”. Secondo la difesa, i giudici di merito avrebbero acriticamente recepito le conclusioni dell’RAGIONE_SOCIALE, basando la condanna su elementi quali la qualifica di
“evasore totale” del COGNOMECOGNOME COGNOME genericità descrittiva RAGIONE_SOCIALE fatture con l’indicazione dell’aliq IVA indicata senza tener conto RAGIONE_SOCIALE agevolazioni, l’incongruità degli imponibili rispetto a modesta struttura aziendale e il sistema di pagamenti, eseguiti sì con sistemi tracciabili ma cu facevano seguito, subito dopo, prelievi in contanti. Tali circostanze, ad avviso del ricorrente, n costituirebbero prova della falsità oggettiva RAGIONE_SOCIALE operazioni, atteso che il ricorrente era evasore totale, ma al più elementi validi in sede tributaria. Si richiama la giurisprudenza legittimità secondo cui le presunzioni legali tributarie non possono costituire di per sé fonte prova nel processo penale, il COGNOME richiede un accertamento autonomo degli elementi costitutivi del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile per l’assoluta genericità del motivo, che non confronta con il puntuale e congruente apparato motivazionale della sentenza impugnata.
La difesa deduce violazione della legge penale sostanziale, in quanto la penale responsabilità dell’odierno ricorrente per il delitto ritenuto sarebbe stata riconosciuta ricorrendo a “presunzi tributaria” inidonee a sorreggere una condanna penale.
Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, però, la sentenza impugnata non ha fondato il giudizio di colpevolezza su presunzioni tributarie ma su “plurimi, gravi, precis concordanti gli elementi”.
In particolare, la Corte territoriale ha valorizzato, con motivazione logica e aderente al risultanze processuali, i seguenti elementi probatori:
le anomalie formali e sostanziali RAGIONE_SOCIALE fatture: non solo la genericità della descrizione de prestazioni e l’applicazione sistematica dell’aliquota IVA massima, ma anche incongruenze e duplicazioni nella numerazione;
l’incompatibilità strutturale: la palese sproporzione tra l’ingente valore RAGIONE_SOCIALE prestaz fatturate e la capacità produttiva della RAGIONE_SOCIALE, descritta come priva di struttura adeguata, di mezzi e di personale;
le movimentazioni finanziarie sospette: la Corte ha definito “elemento dirimente” la sistematica correlazione temporale tra l’accredito di somme (assegni o bonifici) riconducibili all fatture contestate e il quasi contestuale prelevamento in contanti dell’intero importo da parte COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME si è sottratto a ogni richiesta di chiarimenti da parte dell’RAGIONE_SOCIALE la condotta dei destinatari RAGIONE_SOCIALE fatture: la Corte ha attribuito valore “altret significativa, ed anzi dirimente” alla circostanza che due RAGIONE_SOCIALE società utilizzatrici RAGIONE_SOCIALE f (RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) avevano attivato la procedura di ravvedimento operoso, presentando dichiarazioni integrative e versando le sanzioni previste per l’infedele dichiarazione derivante dall’uso di documentazione falsa.
L’insieme di tali elementi costituisce un quadro probatorio solido e convergente, che i giudici di merito hanno legittimamente posto a fondamento del proprio convincimento.
Il ricorso si limita, quindi, a riproporre le doglianze sviluppata con i motivi di gravame n merito, fondate su una lettura parcellizzata e atomistica del compendio probatorio, senza indicare manifeste illogicità nel ragionamento probatorio o le ragioni della prospettata ridott valenza dimostrativa degli elementi a carico, la cui significatività non è peraltro contrastata prove di segno contrario, a fronte di puntuali argomentazioni circa la ricorrenza in fatto e i diritto dell’illecito contenute nella decisione impugnata, con le quali, evidentemente, il ricorre non si confronta.
Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente sopport le spese processuali e versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende. Così deciso il 31/10/2025