Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 18845 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 18845 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
In nome del Popolo Italiano
Data Udienza: 29/04/2025
QUARTA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 29/04/2025
R.G.N. 5701/2025
NOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Belpasso il 25/02/1964 avverso l’ordinanza del 17/12/2024 del Tribunale di Sorveglianza di Roma. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, decidendo sul reclamo proposto da NOME COGNOME avverso il decreto del Magistrato di Sorveglianza di Viterbo che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di patrocinio a spese dello Stato avanzata dal medesimo, ha respinto il reclamo.
Il Tribunale, in sintesi, ha argomentato nel senso che COGNOME si trova in esecuzione pena per una condanna ad un reato incluso nell’art. 76 d.P.R. n. 115/2002 e che, nel caso, non Ł stata superata la presunzione in ordine al superamento del limite di reddito prevista dal comma 4-bis del predetto articolo.
Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione l’interessato, denunciando violazione di legge.
Lamenta che il Tribunale si sia limitato ad affermare che il COGNOME non abbia fornito prova idonea a superare la presunzione ex art. 76 cit., omettendo di prendere in considerazione la documentazione prodotta personalmente dall’istante. Deduce carenza di motivazione, essendosi il Tribunale limitato a riportare la nota della DDA che nulla dice in ordine ai redditi di un soggetto detenuto da ben 34 anni senza sopravvenienze giudiziarie. Dalla nota della DDA non emerge la sussistenza di proventi illeciti e il Tribunale non ha demandato accertamenti alla Guardia di Finanza.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile, perchØ basato su censure non consentite nella presente sede di legittimità, dovendosi rammentare che l’ordinanza che decide l’opposizione di cui all’art. 99 d.P.R. n. 115/2002, quale per l’appunto quella in esame, può essere impugnata con ricorso per cassazione soltanto per violazione di legge (ai sensi del comma 4 della norma citata) e non anche per vizio di motivazione.
Vero Ł che anche il difetto assoluto di motivazione costituisce una violazione di legge, ma Ł anche vero che tale carenza motivazionale non Ł affatto riscontrabile nel caso di specie.
Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, nella ordinanza impugnata – premesso che l’art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115 del 2002 (come modificato dal d.l. n. 92 del 2008, convertito nella legge n. 125 del 2008) prevede una presunzione (relativa, per come precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 139 del 2010) di superamento del limite di reddito per i soggetti già condannati per i reati in esso indicati (sul presupposto che l’autore degli stessi abbia beneficiato di redditi illeciti); e che l’odierno ricorrente rientra per l’appunto tra i destinatari della norma in esame – ha indicato puntualmente le ragioni per le quali ha ritenuto l’insussistenza di elementi idonei a superare la presunzione di sussistenza di proventi e beni in capo al ricorrente.
In particolare, il Tribunale ha richiamato quanto risultante dalla nota 20.6.2024 della Procura Distrettuale presso il Tribunale di Catania, riscontrata anche dai numerosi e gravissimi precedenti giudiziari ascritti al COGNOME, con riguardo al ruolo apicale dello stesso all’interno dell’associazione di stampo mafioso denominata ‘Clan COGNOME‘, di cui viene ritenuto ‘uomo d’onore’, come confermato da plurimi collaboratori di giustizia. Trattasi di una delle cosche piø potenti operanti nella Sicilia orientale, la cui attuale operatività Ł confermata dalle numerose operazioni di polizia giudiziaria citate nel provvedimento impugnato e dalle indicate sentenze e ordinanze cautelari emesse nel corso di anni recenti. Il COGNOME Ł sottoposto da anni al regime detentivo speciale di cui all’art. 41-bis O.P. in quanto partecipe, con ruolo apicale, dell’associazione per delinquere di stampo mafioso denominata Cosa Nostra.
Osserva il Tribunale che lo stato detentivo non interrompe il legame con la consorteria criminale, come dimostrano i plurimi sostegni economici a libro paga in favore di affiliati e capi clan ristretti in carcere.
Il Tribunale ha dato atto del fatto che nessuna allegazione documentale risulta fornita dal COGNOME a sostegno dell’istanza per il superamento della presunzione relativa, nØ il ricorso Ł autosufficiente sul punto, essendosi limitato ad opporre la mera circostanza che l’istante Ł soggetto detenuto da 34 anni. Rispetto a tale rilievo, il Tribunale ha fornito adeguata risposta, certamente non apparente nØ fittizia, avendo valutato come il mantenimento di collegamenti in costanza di detenzione costituisca una necessità per l’associazione che opera all’esterno, con la conseguenza che il detenuto affiliato al clan in posizione verticistica Ł figura in grado di indirizzare i sodali, impartire ordini e dare indicazioni in ordine ai reati da commettere e da cui trarre le fonti di finanziamento del gruppo, potendo quindi contare sull’appoggio finanziario dell’associazione.
In definitiva, poichØ l’ordinanza in esame può essere impugnata soltanto per violazione di legge e poichØ essa, ben lungi dall’essere immotivata, Ł sorretta da ampia e articolata motivazione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e – non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000) – al versamento della somma di tremila euro in
favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 29/04/2025.
Il Presidente NOME COGNOME