Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9482 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9482 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato in Gambia DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/08/2023 del Tribunale del riesame di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AVV_NOTAIO NOME
COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 18/08/2023, il Tribunale del riesame di Catanzaro rigettava la richiesta di riesame avverso il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME per i delitti di cui agli artic (capo 1) e 73 (capi 80, 107, 128, 176, 215, 223, 287, 296, 300) d.P.R. 309/1990.
Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato.
Con un unico motivo lamenta vizio di motivazione in riferimento agli articoli 125 e 274 cod. proc. pen.
Evidenzia come a siano contestate al NOME solo episodiche cessioni (dieci) di modesti quantitativi di marijuana, quasi tutti, tranne due (commessi nel settembre 2022), risalenti nel tempo, di talchè non sussistono esigenze cautelari, sia con riferimento al reato associativo (in cui comunque avrebbe svolto un ruolo assolutamente marginale) che ai reati fine.
salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo».
Nel caso di specie, il Tribunale del riesame, a pagina 8 dell’ordinanza impugnata, precisa che per il reato di cui all’articolo 74 t.u.l.s. vige la presunzione in parola, e che, in concreto, sussistono elementi tali da superare la presunzione, posto che, in primo luogo, il COGNOME è gravato da due precedenti per evasione, uno dei quali successivo all’arresto, il 24 giugno 2020, con in possesso 30 grammi di marijuana, e un altro pochi giorni dopo; in secondo e decisivo luogo, lo stesso indagato ha perseverato, dopo tali fatti, nell’attività di spaccio fino al settembre 2022.
Da tale complesso di elementi i giudici inferiscono l’impossibilità di formulare un giudizio prognostico positivo in ordine alla astensione dalla commissione di futuri delitti della stess specie.
Inoltre, evidenzia il provvedimento come – posta la natura del reato contestato – la misura degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, non sarebbe idonea a fronteggiare l’esigenza cautelare, posta la possibilità di eleggere il domicilio come luogo di spaccio.
Con la motivazione del provvedimento il ricorrente non si confronta affatto, destinandosi così il ricorso all’inammissibilità.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna COGNOME ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso il 08/02/2024.