Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40858 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40858 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza in data 22/03/2023 del Tribunale di Catania, Sezione per il riesame;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Generale NOME AVV_NOTAIO, ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 22/03/2023 il Tribunale di Catania, Sezione per il riesame, pronunciando sull’appello cautelare promosso da COGNOME NOME (imputato dei delitti di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e di illecita cessione di sostanze di tal genere) avverso l’ordinanza con cui, il precedente 27/12/2022, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania aveva rigettato l’istanza di sostituzione della misura cautelare intramuraria con altra meno afflittiva, ne ha disposto il rigetto.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha articolato un unico
motivo di doglianza, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con tale motivo lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., stante la non operatività, con riguardo al delitto di cui all’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, della presunzione di inadeguatezza di misure diverse da quella massimamente afflittiva, nonché vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità.
Sostiene, in specie, che il Tribunale distrettuale, nel respingere l’impugnativa cautelare, non avrebbe attribuito alcun rilievo alla riqualificazione dei fatti a sensi degli artt. 74, comma 6, e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, effettuata nella sentenza di condanna di primo grado, che si vorrebbe indicativa di una sensibile attenuazione delle esigenze cautelari e non avrebbe tenuto conto del lungo periodo di custodia intramuraria patito dal predetto, che aveva fatto seguito, senza soluzione di continuità, alla restrizione sofferta in relazione ad altro delitto di spaccio coevamente commesso e per il quale erano stati concessi gg. 180 di liberazione anticipata.
Rileva, ancora, che i giudici della cautela avrebbero respinto l’azionato gravame sul rilievo che gli elementi addotti dalla difesa risultavano inidonei a superare la presunzione sancita dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., così eludendo il pronunciamento del Giudice delle leggi che ha riconosciuto a tale presunzione natura relativa e disattendendo, ad un tempo, l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui essa non opererebbe a fronte del delitto di cui all’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990.
Lo stesso difensore ha depositato poi, in data 07/06/2023, una memoria di replica alle conclusioni scritte rassegnate dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO Generale, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all’art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall’art. 7 del d.l. n. 1 del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall’art. 16 del d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell’interesse di COGNOME NOME è infondato per le ragioni che di seguito si espongono.
2. Destituito di fondamento è l’unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità, sostenendo che il provvedimento gravato avrebbe erroneamente ritenuto irrilevante la riqualificazione dei fatti ai sensi degli artt. 74, comma 6, 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, effettuata dalla sentenza di primo grado, in tesi indicativa dell’attenuazione delle esigenze preventive, avrebbe, inoltre, indebitamente svalutato il lungo periodo di restrizione già sofferta, anche ad altro titolo, dall’imputato e si sarebbe, infine, discostato dall’interpretazione del disposto dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. offerta dalla giurisprudenza di legittimità in punto di limiti all’operatività della presunzione relativa da ess sancita.
Osserva al riguardo il Collegio che, come sostenuto dal ricorrente, la presunzione relativa di inidoneità al contenimento delle ritenute esigenze cautelari di presidi meno afflittivi di quello intramurario non opera a fronte del delitto di cui all’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, fattispecie per la quale è intervenuta condanna in primo grado, per effetto dell’operata riqualificazione dei fatti.
Sul punto giova richiamare l’autorevole insegnamento della Suprema Corte che, nel suo massimo consesso, ha avuto modo di chiarire che «La presunzione di adeguatezza esclusiva della misura della custodia cautelare in carcere di cui all’art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. non opera in relazione al reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti costituita al fine di commettere fatti di lieve entità» (così Sez. U., n. 34475 del 23/06/2011, COGNOME, Rv. 250351-01).
Tanto premesso, è d’uopo, tuttavia, evidenziare che il Tribunale distrettuale, pur avendo erroneamente evocato l’operatività di una presunzione che non trova applicazione con riguardo al delitto associativo ritenuto configurabile nella sentenza che ha definito il giudizio di primo grado, ha, comunque, argomentato, in maniera coerente e per nulla illogica, l’affermata perduranza di esigenze di cautela di rilievo tale da precludere l’invocata sostituzione del presidio cautelare ab origine adottato, facendo riferimento, segnatamente, al non eccessivo lasso temporale decorso dall’imposizione della misura restrittiva, alle sostanziali ammissioni fatte dal COGNOME durante il proprio interrogatorio di garanzia, all’assoluta irrilevanza, ai fini di specifico interesse, dei benefici penitenziari d predetto conseguiti in relazione a condanne definitive subite per analoghi reati, al suo ruolo, tutt’altro che marginale, nel sodalizio criminoso di riferimento e ai molteplici e gravi precedenti, taluni dei quali di natura specifica, esistenti a suo
carico, correttamente intesi come sintomatici di una preoccupante proclività a delinquere, non altrimenti fronteggiabile che con il mantenimento del vincolo carcerario.
Orbene, tale circostanza rende palese l’infondatezza delle doglianze affidate al motivo di ricorso in concreto articolato.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, risultando insussistenti i vizi denunziati, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 20/06/2023