Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9714 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9714 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 10/01/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza emessa il 22/09/2023 dal Tribunale di Milano visti gli,atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; La. GLYPH 1(… GLYPH 142 GLYPH C -01…;. V a,
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 22/09/2023, il Tribunale di Milano ha rigettato l’appello proposto, ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., da COGNOME NOME avverso l’ordinanza con cui il G.i.p. del Tribunale di Milano, in data 21/07/2023, aveva rigettato un’istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari con applicazione del c.d. “braccialetto elettronico”: misura disposta nei confronti dell’COGNOME in relazione alla partecipazione ad un sodalizio ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1), e ad una serie di reati-fine, rubricati ai capi 10), 11) e 12) della provvisoria incolpazione.
Ricorre per cassazione l’COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Violazione di legge con riferimento all’applicazione della “doppia presunzione” di sussistenza RAGIONE_SOCIALE esigenze e di adeguatezza della misura
carceraria, ai sensi dell’art. 275 comma 3. Si censura il richiamo a tali presun effettuato dal Tribunale senza alcun vaglio adeguato RAGIONE_SOCIALE argomentazioni poste sostegno dell’istanza.
2.2. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza di esige cautelari, nonostante il parere favorevole espresso dal P.M. Si lamenta il cara astratto della valutazione, dato che il ricorrente era addetto alla preparazione stupefacente, e si ritiene che l’incensuratezza e la scelta del rito abb consentano di superare la presunzione relativa. Si censura altresì la caren motivazione in ordine al pericolo di fuga, ravvisato sulla sola base dei le dell’COGNOME con il Paese di origine, non essendovi elementi per ritenere che egli si fosse recato in Albania per sfuggire all’esecuzione dell’ordinanza caute
2.3. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta inidoneità degli arr domiciliari corredati dal c.d. braccialetto elettronico. Si censura la motiva dell’ordinanza, in quanto nessuna apprezzabile controindicazione era rinvenibi attesa la funzione di “chimico del gruppo” svolta dal ricorrente, anche perch pericolo di fuga risulterebbe adeguatamente presidiato dall’utilizzo “braccialetto elettronico”: si censura la motivazione anche su tale speci aspetto, ritenuta priva di concreti elementi indicativi dell’inidoneità della richiesta.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO solleci una declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenendo l’ordinanza immune censure denunciabili in questa sede.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Per ciò che riguarda i primi due motivi, che possono essere tratta congiuntamente, deve osservarsi che il Tribunale – lungi dal limitarsi ad evoc le presunzioni di sussistenza di esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria, correlate alla contestazione del reato di cui all’art. 74 d 309 del 1990 – ha ritenuto del tutto congrua l’applicazione RAGIONE_SOCIALE pred presunzioni, disattendendo la prospettazione difensiva volta a minimizzare figura dell’COGNOME nell’ambito del sodalizio.
In particolare, il RAGIONE_SOCIALE ha posto l’accento non solo sulla competenz capacità palesate nella lavorazione della droga all’interno del laboratorio in sodalizio, ma anche sul costante contatto sia con gli acquirenti abituali sia corriere del sodalizio, il quale – tra l’altro – lo aveva talora sostituito n chimico; inoltre, ed anzi soprattutto, il Tribunale ha richiamato le ulteriori ma operative svolte dall’RAGIONE_SOCIALE nell’ambito dell’associazione, quali il ritiro somme (decine di migliaia di Euro) provento RAGIONE_SOCIALE transazioni illecite e il tras
della sostanza come corriere, nonché il consistente stipendio (Euro 10.000) mensilmente percepito. Su tali basi, il RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto sussistente un concreto e grave pericolo di reiterazione, tenuto conto anche della mancata presa di distanze dal sodalizio investigato (con una breve lettera, il ricorrente si era limitato ad ammettere ciò che non poteva negare).
Si tratta di un percorso argomentativo ampiamente idoneo ai fini che qui specificamente rilevano, che la difesa non ha inteso confutare se non con generici richiami alla asseritamente marginale attività di chimico.
Si evidenzia poi che anche la motivazione inerente il pericolo di fuga appare immune da censure qui deducibili, avuto riguardo agli stabili legami del ricorrente in Albania, palesatisi in tutta la loro consistenza al momento dell’esecuzione della misura custodiale (vanamente ricercato in tutto il territorio nazionale, l’COGNOME è stato estradato dopo la cattura in Albania: cfr. pag. 7 dell’ordinanza impugnata).
Ad analoghe conclusioni di genericità, e comunque di manifesta infondatezza, deve pervenirsi anche per ciò che riguarda la residua censura.
Il Tribunale di Milano – lungi dal prospettare generiche indicazioni di inadeguatezza del supporto – ha osservato, tutt’altro che illogicamente, che proprio le particolari connotazioni della principale attività di chimico addetto al taglio dello stupefacente, svolta dall’COGNOME all’interno di un’abitazione privata, rendeva palesemente inidonea l’applicazione degli arresti domiciliari, anche se corredati dal c.d. braccialetto elettronico, a fronteggiare il pericolo di reiterazion di condotte analoghe.
Anche tale argomentazione, che all’evidenza appare tutt’altro che illogica, è rimasta priva di adeguata confutazione, essendosi la difesa ricorrente limitata ad evocare l’incensuratezza dell’COGNOME.
Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Non derivando dal presente provvedimento la rimessione in libertà dell’COGNOME, la Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 16 ennaio 2024 Il Consigliee tensorP GLYPH Il Presidente epositata in INDIRIZZO