Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3808 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3808 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 13/11/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME DI GIURO COGNOME NOME
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a CINQUEFRONDI il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 17/06/2025 del TRIBUNALE del RIESAME di Reggio Calabria vista la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
vista la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha conckuso per la inammissibilità del ricorso;
in procedura a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 17 giugno 2025 il Tribunale di Reggio Calabria Sezione per il Riesame – ha confermato nei confronti di COGNOME NOME il titolo cautelare genetico per il delitto di cui all’art. 74 dPR n.309/90 aggravato ai sensi dell’art.416bis.1 cod.pen. (sotto il profilo della agevolazione della RAGIONE_SOCIALE di Platì e con l’utilizzo del metodo mafioso).
Ad COGNOME NOME contestato di aver fatto parte di un’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, e di aver svolto, soprattutto dopo l’arresto di COGNOME NOME le funzioni di consigliere e uomo di fiducia del suocero COGNOME NOME, occupandosi di organizzare incontri tra quest’ultimo ed altri sodali, taluni coinvolti a vario titolo nei traffici illeciti del sodalizio. Dopo il decesso del suocero, l’indagato avrebbe assunto in prima persona un ruolo centrale nell’organizzazione dei traffici illeciti.
Il Tribunale evidenzia che la difesa ha impugnato l’ordinanza cautelare limitando le doglianze alle sole esigenze cautelari, chiedendo l’annullamento della misura o, in subordine, la sostituzione della stessa con una meno afflittiva.
In premessa si ricostruisce l’esistenza di un’associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, retta da COGNOME NOME e COGNOME NOME. Per quanto attiene ai gravi indizi di colpevolezza, data l’assenza di contestazioni specifiche sul punto, il Tribunale ha anzitutto rinviato a quanto già esposto nell’ordinanza impugnata, per poi integrarne la motivazione. L’operatività dell’indagato sarebbe censita sin dal settembre del 2021, quando erano in corso delle trattative per l’importazione di 100 kg di cocaina dal Sudamerica. In tale periodo, sono stati registrati vari incontri, a cui NOME ha partecipato, sia fiancheggiando il suocero che sostituendolo, nei periodi di assenza dovuti ai
problemi di salute del predetto. ¨ proprio in tali periodi che COGNOME si Ł dimostrato essere un alter ego del COGNOME, dotato in parte anche di autonomia decisionale, circostanza che denota la fiducia e la considerazione che l’indagato aveva all’interno del sodalizio.
Il medesimo Ł stato, in tesi accusatoria, in contatto con COGNOME COGNOME, altro partecipe, con il compito di trasportare la sostanza stupefacente dalla Spagna all’Italia, dopo che fosse giunta nel territorio ispanico dal Sudamerica. Nello svolgimento di tali operazioni, COGNOME avrebbe sempre tenuto aggiornato il suocero ricoverato, ed avrebbe da questi ricevuto le indicazioni su come comportarsi. Proprio in occasione di una comunicazione telefonica, il COGNOME avrebbe investito il genero della responsabilità di gestire autonomamente l’affare. Ciò sarebbe dimostrato dall’attivismo dell’NOME nei mesi successivi, durante i quali ha avuto contatti diretti con i referenti spagnoli dell’affare ed ha intrapreso lui stesso dei viaggi in Spagna. Inoltre, in tale periodo, ha incontrato settimanalmente il COGNOME, il quale, insieme al COGNOME, considerava l’indagato il loro referente per l’importazione, invece del COGNOME, sempre meno disponibile. L’indagato Ł stato presente agli incontri della associazione persino nei periodi durante i quali il suocero veniva dimesso. Di particolare rilievo Ł stato considerato un viaggio in Spagna, effettuato dal predetto con lo scopo di organizzare un successivo incontro tra vari partecipi ed il trafficante colombiano NOME, durante il quale avrebbe dovuto parlare con quest’ultimo del quantitativo di sostanza da acquistare e del prezzo della stessa. Inoltre, COGNOME avrebbe fatto da garante con COGNOME e COGNOME in merito alla serietà dell’operazione e dei soggetti coinvolti.
In sostanza, COGNOME si sarebbe dimostrato un soggetto centrale nello scambio illegale da compiere, persino contribuendo ad individuare soggetti da coinvolgere nel suddetto affare, tanto che COGNOME e COGNOME avrebbero voluto affidare al predetto la definizione del viaggio via mare della sostanza stupefacente.
Viene ribadita la sussistenza della aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod.pen., considerata la comprovata sovrapposizione tra l’organizzazione criminale dedita al narcotraffico e le diverse cosche di riferimento.
4. Spostando l’attenzione sulle esigenze cautelari, considerate le doglianze della difesa in punto di motivazione apparente ed articolata in maniera unitaria per tutti gli indagati, il Tribunale rileva che vi Ł stato – da parte del GIP – un esauriente ed autonomo vaglio sul piano indiziario, accompagnato da una valutazione sulla gravità delle condotte tenute. Inoltre, a fondamento delle singole esigenze sarebbero stati valorizzati aspetti fattuali che avrebbero consentito di affermarne la sussistenza, come anche sarebbe state adeguatamente vagliate la proporzionalità e l’adeguatezza delle singole misure inflitte.
Ciò posto, il Tribunale inserisce ulteriori considerazioni, a giustificazione del ritenuto pericolo concreto ed attuale di reiterazione delle condotte specifiche, desumibile dalle concrete modalità di svolgimento dei fatti.
Segnatamente, l’NOME, in tesi accusatoria, Ł un soggetto che si Ł dimostrato dotato di un grado sempre piø crescente di autonomia, sia decisionale che gestoria, ed intento a proseguire l’attività avviata dal suocero, così dimostrando di non essere (o almeno di non essere piø) un mero intermediario del COGNOME. Viene ricordata la posizione centrale ricoperta dall’NOME nella operazione di compravendita di stupefacenti, avendo il medesimo posto in essere una condotta connotata da particolare gravità, spiccata professionalità criminale e grande capacità di sapersi rapportare in contesti di allarmante pericolosità sociale. Si ricorda, infatti, che il predetto si Ł confrontato autorevolmente non solo con soggetti appartenenti ad un sodalizio mafioso, ma anche con quelli che operano nel traffico internazionale di stupefacenti.Oltre a ciò, viene evidenziato il consapevole ricorso a sistemi
illeciti di pagamento, come l’uso di banconote macchiate di inchiostro, sistemi di pagamento criptati o persino un circuito gestito da cinesi per far circolare il denaro in sicurezza.
Dunque, in sintesi, il Tribunale conferma la valutazione di sussistenza di un rischio concreto ed attuale di recidivanza, considerando, peraltro, l’operatività della cd. ‘doppia presunzione relativa’. Misure meno gravose della custodia cautelare in carcere non sarebbero idonee a garantire le esigenze di sicurezza, alla luce dei frequenti contatti intrattenuti, fino ad epoca recente, soprattutto tramite telefoni e sistemi telematici, con altri esponenti della criminalità organizzata, anche internazionale.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge NOME NOME. Il ricorso Ł affidato ad un unico motivo con cui si deduce erronea applicazione dell’art. 292, co. 2, lett. c), cod. proc.pen. per assenza di autonoma valutazione da parte del GIP delle esigenze cautelari. La nullità dell’ordinanza generica – si afferma andava dichiarata senza alcuna possibilità di operare integrazioni.
Secondo la difesa il GIP ha posto in essere una valutazione «cumulativa e generalizzata» pur in presenza di condotte eterogenee che imponevano diversificazioni. Nessun ragionamento individualizzato Ł stato realizzato per la posizione dell’attuale ricorrente, il che imponeva l’annullamento della decisione senza possibilità di rielaborazione del punto da parte del Tribunale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi addotti.
Ed invero la difesa nella elaborazione della critica evita di confrontarsi con un punto essenziale della decisione impugnata, sì da ricadere nel vizio di genericità.
Ciò in rapporto al fatto che la valutazione del GIP ha riguardato – al di là dei profili di gravità delle condotte, comuni a molti indagati – in riferimento all’odierno ricorrente, un reato che risulta assistito dalla presunzione legale (sia pur relativa) di sussistenza delle esigenze cautelari, ai sensi dell’art.275 comma 3 terzo periodo cod.proc.pen. (art. 74 dPr 309 del 1990, peraltro aggravato dal finalismo mafioso).
Da ciò deriva un effetto – come Ł stato piø volte evidenziato negli arresti di questa Corte- di inversione degli ordinari «poli» del ragionamento giustificativo, nel senso che il giudice che applica o che conferma la misura cautelare non ha un obbligo di dimostrazione in positivo della ricorrenza dei “pericula libertatis”, ma soltanto di apprezzamento delle ragioni di esclusione, eventualmente evidenziate dalla parte o direttamente evincibili dagli atti, tali da smentire, nel caso concreto, l’effetto della presunzione relativa (v. Sez. I n. 45657 del 6.10.2015, Rv 265419 e successive conformi) .
In detta dimensione il riferimento – operato nel titolo genetico – alla particolare gravità delle condotte oggetto di ricostruzione risulta pienamente idoneo ad assicurare una valutazione concreta della «assenza» di aspetti del fatto tali da invertire ictu oculi la presunzione legale. Va da sØ che il contraddittorio successivo – che si sviluppa in sede di riesame – può comportare allegazioni difensive che, come Ł puntualmente avvenuto, richiedono (da parte del Tribunale) un maggior impegno argomentativo, proprio perchØ può essere ampliata la piattaforma cognitiva a disposizione del giudice. Dunque l’assenza di vizi del titolo genetico – per quanto sinora detto – consentiva lo sviluppo delle argomentazioni da parte del Tribunale, sollecitato dalle doglianze difensive.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere
la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così Ł deciso, 13/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
COGNOME COGNOME