Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32367 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 32367 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Patti (ME) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/02/2024 del Tribunale di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con atto del proprio difensore, NOME COGNOME impugna l’ordinanza del Tribunale del riesame di Messina dello scorso 22 febbraio, che ne ha confermato la custodia cautelare in carcere, in relazione al delitto di partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e per vari
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“reati-scopo” (capi 11, 12, 13, 15, 16 e 18 d’incolpazione), chiedendo di ann tale provvedimento e di revocare la misura.
1.1. Il ricorso contesta anzitutto, sotto il profilo della violazione di l vizi della motivazione, la valutazione di gravità indiziaria compiuta dal Tri rilevando che essa si fonda essenzialmente sui risultati delle intercetta conversazioni, dal contenuto tuttavia equivoco e non confortate da sequest sostanze o di somme di denaro significative né da altre emergenze obiettive: che non risulterebbero accertati i canali di approvvigionamento e di succe distribuzione delle sostanze, né la tipologia, le quantità, il prezzo e gli delle stesse od altri dati di fatto sintomatici dell’esistenza di organizzato; soltanto ipotetici, infatti, risulterebbero i rapporti del ricor ritenuti sodali COGNOME COGNOME COGNOMECOGNOME nonché impossibile l’allestimen un’organizzazione criminale nel periodo considerato, versandosi nel pieno d pandemia da “covid” con le restrizioni alla libera circolazione allora imposte
1.2. Vizi di motivazione vengono, poi, dedotti anche con riferimento al rit pericolo di recidiva, che il Tribunale avrebbe tratto esclusivamente dall’ipo inserimento dell’indagato nella compagine mafiosa in passato facente capo a padre e suo zio, sebbene in relazione al relativo addebito il Giudice per le preliminari non abbia ravvisato a suo carico un quadro di gravità indiziari applicandogli per esso alcuna misura cautelare.
A tal fine, l’ordinanza impugnata ha valorizzato elementi desunti da prece indagini, non indicati nella richiesta del Pubblico ministero e privi di invece tralasciando di considerare il lungo periodo trascorso tra i l’applicazione della misura (circa quattro anni), l’incensuratezza dell’i l’assenza di precedenti giudiziari a suo carico e lo svolgimento, da parte regolare attività lavorativa bracciantile dal 2011, che, se egli avesse vi ricchi proventi illeciti che gli si attribuiscono, non avrebbe avuto nec svolgere.
L’impugnazione è inammissibile.
2.1. Il primo motivo non è consentito ed è comunque del tutto aspecifico
Esso, infatti, si risolve in una semplice manifestazione di dissens valutazioni del Tribunale, peraltro rassegnata non già con riferimento a sin ben individuati profili della decisione, ma in modo soltanto generale, senza riferimento critico alla pletora di risultanze investigative indicate nell’ impugnata, e comunque senza la benché minima denuncia di vizi logici del motivazione, ai quali è limitato il sindacato di legittimità.
2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, oltre a presen anch’esso tratti essenziali di genericità.
Vero è che il Tribunale, nella sua motivazione, ha dato ampio spazio ai rappo del ricorrente con il sodalizio mafioso facente capo alla sua famiglia, sebbe assenza, a carico di costui, di un quadro di gravità indiziaria di partecipa 7 quello. Tuttavia, tale argomento è stato utilizzato da quei . udici soltanto a conforto del ritenuto inserimento del COGNOME nei circuiti crlTninali del lu desunto dalle risultanze, sostanzialmente indiscusse, della presente indagi valorizzato al fine di svalutare il dato della distanza temporale dei fatti.
Ma, soprattutto, correttamente il Tribunale ha dato atto dell’esistenza presunzione legale di esistenza delle esigenze cautelari e di esclusiva adeguat della custodia in carcere, in ragione dell’incolpazione per il delitto asso presunzione che è onere dell’indagato vincere, mercé l’allegazione di specif concludenti elementi logicamente incompatibili con essa, che non possono certamente individuarsi nell’incensuratezza e nello svolgimento di atti lavorativa, ai quali invece si limita il ricorso.
All’inammissibilità del ricorso consegue obbligatoriamente – ai sens dell’art. 616, cod. proc. pen. – la condanna del proponente al pagamento de spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della cau d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). D somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, v fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2024.