Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 17702 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 17702 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/12/2023 del TRIB. LIBERTA’ di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Roma, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse di COGNOME NOME avverso l’ordinanza emessa il 7/10/2023, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma aveva applicato nei confronti di tale indagato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di partecipazione a un’associazione per delinquere ai sensi dell’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 dedita all’acquisto, alla detenzione e alla cessione, al dettaglio e all’ingrosso, di sostanza stupefacente tipo cocaina, hashish e marijuana nel territorio di Roma fino ai Comuni di Pomezia, Torvaianica, Ardea, Aprilia, Anzio e Nettuno; partecipazione con il ruolo di corriere. Associazione costituita da più di dieci persone, armata e dedita alla gestione di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente, dal 2012 al 3 marzo 2023.
Con l’istanza di riesame la difesa aveva eccepito l’insussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo nonché l’insussistenza dell’attualità e concretezza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 lett. c) cod proc. pen. in quanto il COGNOME non era stato più coinvolto in vicende di rilievo penale, svolgeva regolare attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato ed era stato sottoposto alla misura cautelare a distanza di circa quattro anni dall’episodio in occasione del quale era stato arrestato in flagranza il 2 febbraio 2019 per il possesso di 1 chilo di cocaina rinvenuto nella sua autovettura e di materiale vario per il confezionamento trovato nell’abitazione di Aprilia, INDIRIZZO.
2.1. Il Tribunale ha svolto ampia disamina delle emergenze investigative evidenziando come le dichiarazioni del collaboratore di giustizia NOME COGNOME, che inizialmente era affiliato al gruppo capeggiato da NOME COGNOME per poi distaccarsene e fondare una seconda associazione in posizione concorrenziale rispetto alla prima, avessero trovato pieno riscontro nelle ulteriori attività di indagine, peraltro già in atto nel momento in cui il COGNOME aveva iniziato a collaborare.
2.2. I giudici del riesame hanno sottolineato come gli inquirenti avessero sequestrato rilevanti quantità di sostanze stupefacenti e arrestato in flagranza alcuni degli associati, tra i quali il COGNOME. Numerose intercettazioni ambientali e telefoniche avevano disvelato la sistematicità delle condotte di vendita di sostanza stupefacente, la ripartizione gerarchica e funzionale dei ruoli, l’esistenza di un capo, i canali e le modalità di vendita degli stupefacenti , oltre che il lucroso giro d’affari. Da colloqui in carcere intercettati era, poi, emerso che
il COGNOME siL.:2 COGNOME :1.1),:115 della scelta e della remunerazione del legale beneficio degli as(),:ia.::1 aiTestati, corrispondendo un aiuto economico ai familiari di costoro. Il collegamenti() dei COGNOME con il contesto associativo era clesumibile dal fatto che la famiglia di NOME COGNOME, stretto collaboratore di NOME COGNOME, disponesse di un’abitazione sita in Aprilia, INDIRIZZO assegnata proprio a NOME COGNOME e comunque utilizzata per la detenzione agli arresti domiciliari di un altro sodale. NOME COGNOME disponeva di un’automobile Ford, già di proprietà della moglie del COGNOME, la cui assicurazione era pagata da quest’ultimo; plurimi elementi indiziari hanno, dunque, indotto i giudici del riesame a confermare il giudizio di gravità indiziaria anche con specifico riferimento al COGNOME con il ruolo di corriere, desunto altresì dagli stretti rappor tra tale indagato e NOME COGNOME, al quale, dopo l’arresto del COGNOME, la di lui compagna NOME COGNOME si era rivolta per chiedere supporto; alle elargizioni economiche provenienti dal sodalizio avevano fatto riferimento il COGNOME e la COGNOME nel corso di un colloquio in carcere. Lo stesso NOME COGNOME aveva riconosciuto il COGNOME in fotografia all’interno di un album fotografico composto da 144 volti.
3. NOME COGNOME propone ricorso per cassazione censurando l’ordinanza, con unico motivo, per erronea applicazione dell’art. 274, comma 1 lett.c), e 275, comma 3, cod. proc. pen. in relazione all’art. 606 lett. c) cod. proc. pen. per avere l’ordinanza applicato la doppia presunzione relativa dell’esistenza delle esigenze cautelari e dell’adeguatezza della misura. La difesa sottolinea come i giudici del riesame abbiano attribuito rilievo al fatto che in tutti i colloq intercettati e successivi al suo arresto, il ricorrente non avesse palesato alcun intento di voler cambiare vita, manifestando il radicamento all’interno dell’associazione; ma si tratta di conversazioni avvenute dopo l’arresto del 2 febbraio 2019, dunque molto lontane nel tempo. Nel frattempo, il COGNOME ha riportato due condanne definitive: in data 22/02/2022, per un reato commesso il 19 gennaio 2019, e in data 11/04/2019 per i fatti commessi il 2 febbraio 2019 in Aprilia; la pena è stata interamente scontata e il COGNOME è stato ammesso dal Tribunale di Sorveglianza di Roma alla misura alternativa della detenzione domiciliare.
3.1. Nel ricorso si contesta che il provvedimento gravato abbia ritenuto del tutto irrilevante la circostanza che, in questo periodo, il COGNOME sia stato assunto a lavorare con contratto regolare anche sotto il controllo del Tribunale di Sorveglianza nell’esecuzione della pena, applicata proprio per il fatto del 2 febbraio 2019. Il provvedimento avrebbe omesso del tutto di considerare che dall’informativa redatta dalla RAGIONE_SOCIALE nel 2023 non risultano controlli nei
confronti del COGNOME, mai più visto in compagnia degli altri indagati, essendo peraltro sottoposto alla detenzione domiciliare, che prevede verifiche sul comportamento del soggetto in esecuzione della pena. L’espletamento della pena nell’arco temporale della presunta partecipazione all’associazione con tutti i controlli posti in essere dall’autorità giudiziaria non poteva essere valutato come elemento neutro.
3.2. COGNOME Tali COGNOME elementi, COGNOME si COGNOME assume, COGNOME sono COGNOME indicativi COGNOME dell’irreversibile allontanamento dell’indagato dal contesto in cui si è trovato molti anni prima, per cui il decorso di un significativo arco temporale dai fatti contestati, non accompagnato da ulteriori condotte dell’indagato sintomatiche di una perdurante pericolosità, può rientrare tra gli elementi dai quali risulti l’insussistenza delle esigenze cautelari.
3.3. Si registrano, sul tema, due orientamenti, forieri di questione di diritto controversa che la difesa richiede sia rimessa alle Sezioni Unite ex art. 618 cod. proc. pen.. Da un lato, l’orientamento secondo il quale la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale dell’art. 274 cod. proc. pen. per cui quando il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. la presunzione fa ritenere sussistenti i caratteri di attualità e concretezza, salvo prova contraria consistente nella dimostrazione del recesso dell’indagato dall’associazione o nell’esaurimento dell’attività associativa. Secondo altro orientamento, sebbene per i reati di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. sia prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, nelle ipotesi nelle quali sia intercorso un considerevole lasso di tempo tra l’emissione della misura e i fatti di cui all’ipotesi accusatoria, si impone al giudice di motivare puntualmente in ordine alla rilevanza del tempo trascorso anche nel caso in cui non risulti la dissociazione dell’indagato dal sodalizio criminale, con la precisazione per cui la presunzione può essere superata anche dalla prova, piuttosto che della rescissione del vincolo associativo, del solo irreversibile allontanamento dell’indagato dal sodalizio criminale. In tal senso, il decorso di un significativo arco temporale dai fatti contestati, non accompagnato da ulteriori condotte dell’indagato sintomatiche di una perdurante pericolosità, può rientrare tra gli elementi idonei a superare la presunzione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigettor del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il ricorrente omette di confrontarsi con l’analitica descrizione che il Tribunale ha fatto delle modalità operative del sodalizio. Per altro verso, l’ordinanza impugnata mostra la disamina, sotto ogni profilo, degli elementi allegati dalla difesa a sostegno del superamento della presunzione di legge.
2.1. In primo luogo, il Tribunale ha rimarcato come il COGNOME fosse inserito in un’associazione strutturata, ben organizzata, con canali di rifornimento tuttora ignoti ma collaudati e continuativi; un’associazione che aveva conseguito una consistente clientela e notevolissimi guadagni, composta da 18 persone e che disponeva persino di armi, anch’esse di ignota provenienza. Si è attribuito rilievo all’elevato quantitativo di cocaina rinvenuto in possesso del COGNOME e si è ricordato come quest’ultimo fosse in stretti e frequenti rapporti con il COGNOME, per conto del quale riforniva abitualmente la piazza, segni univoci e concludenti della fiducia che l’associazione riponeva nel suo operato.
2.2. I colloqui intercettati in carcere nei quali il COGNOME ha manifestato il proprio radicamento all’interno dell’associazione e la volontà di permanere in essa e nei relativi traffici non risalgono a epoca immediatamente successiva all’arresto in flagranza; risulta, inoltre, riferibile all’attualità il riferimen Tribunale al fatto che il COGNOME non abbia manifestato alcuna presa di distanza rispetto alle condotte tenute e non abbia reciso i propri rapporti con COGNOME, COGNOME e gli altri associati, tanto più in un contesto nel quale i canali di rifornimento dello stupefacente e delle armi, in quanto ancora ignoti, si ritiene siano ancora attivi.
2.3. Il Tribunale ha ritenuto che la condizione lavorativa del COGNOME, peraltro sussistente a tempo pieno e indeterminato dal 4 maggio 2023, non fosse sufficiente a dimostrare la fuoriuscita del ricorrente dagli ambienti delinquenziali. Si tratta di argomento coerente con il criterio di valutazione che richiede il superamento della presunzione di attualità e concretezza delle esigenze cautelari. A tale proposito, la difesa propone una inammissibile rilettura del fatto, laddove sostiene che la stabile attività lavorativa e la detenzione domiciliare in esecuzione della pena avrebbero dovuto essere considerati indicativi dell’irreversibile allontanamento dell’indagato dal contesto delinquenziale.
Con specifico riguardo al tema della rilevanza del c.d. «tempo silente», la mera prospettazione di diversi orientamenti interpretativi nella giurisprudenza di legittimità non può costituire di per sé elemento indicativo di violazione di legge,
anche perché quella che può apparire come una diversa interpretazione di una disposizione è spesso mera espressione della varietà dei casi di volta in volta trattati.
Vale, poi, osservare che, per quanto il Tribunale abbia fatto riferimento alla impostazione interpretativa secondo la quale l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. sia da considerare prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall’art. 274 cod. proc. pen., così ritenendo necessario il superamento della presunzione anche rispetto al tema dell’attualità e concretezza delle esigenze cautelari, tanto non implica che venga trascurata la rilevanza a tal fine del decorso del tempo. Il Tribunale non ha, infatti, trascurato di esaminare tale argomento difensivo, ritenendo che il c.d. «tempo silente» non fosse «talmente ampio da attenuare di per sé l’esigenza di cautela», già adeguatamente illustrata nella sua attualità e concretezza in relazione alla stabilità del sodalizio e alla perdurante oscurità dei canali di approvvigionamento di stupefacenti e armi, aggiungendo che il COGNOME non aveva comunque indicato un domicilio idoneo nel quale poter essere eventualmente detenuto ai sensi dell’art. 284 cod. proc. pen.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen.
Deve essere disposto, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall’art. 94, comma 1-ter disp. att. cod.proc.pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 16 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente