Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 5320 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6   Num. 5320  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da NOME, nato a Copertino il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del Tribunale di Lecce del 17/04/2023 – 21/04/2023
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto che il ricorso venga rigettato; sentiti i difensori dell’indagato, AVV_NOTAIO COGNOME e NOME COGNOME, che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Gip del Tribunale di Lecce, con ordinanza del 21 aprile 2023, ha applicato a NOME la misura della custodia caui:elare in carcere in relazione all’addebito provvisorio di cui al Capo B) (partecipazione, quale “referente sulla piazza di spaccio di Leverano”, ad associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, aggravata dalla “mafiosità”, per essere stato il fatto commesso per agevolare l’associazione mafiosa di cui al Capo A).
Avverso detta ordinanza COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso diretto per cassazione ex art. 311, comma 2, cod. proc. pen. nel quale viene dedotto quale unico motivo la violazione degli artt. 125 e 292 comma 2 cod. proc. pen. per “la mancanza assoluta di motivazione in relazione alle esigenze cautelari poste a fondamento della misura applicata”. Al riguardo, si evidenzia che nell’ordinanza “genetica” (pag. 519 ss.) vengono affrontati (in riferimento alla AVV_NOTAIO contestazione dell’associazione di cui all’art. 74 TU Sup.) esclusivamente i gravi indizi di colpevolezza che, per quel che concerne la specifica posizione dello COGNOME, sono esaminati a pag. 1098, senza “alcuna esplicitazione delle ragioni per le quali sussisterebbero esigenze cautelari afferenti alla posizione dello stesso con riferimento al reato associativo” (unico per il quale il Gip ha disposto l’applicazione della misura cautelare all’indagati)). Detta omessa motivazione, conclude il ricorrente, integra una fattispecie di nullità relativa a regime intermedio, deducibile attraverso il ricorso diretto per cassazione. 
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
E’ corretto in fatto quanto dedotto dal ricorrente, in quanto l’ordinanza genetica non esplicita le esigenze cautelari relativamente all’indagato COGNOME NOME, limitandosi a pag. 1098 s. ad indicare gli elementi dai quali dedurre i gravi indizi di colpevolezza in ordine alla contestazione associativa (non contestati dal ricorrente). E analoga mancanza di specifica motivazione si riscontra anche in relazione ad altri soggetti, indagati per la medesima contestazione associativa ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, ai quali viene applicata la misura custodiale carceraria. Invece (pag. 1103 s.) il Gip, invece, motiva specificamente in ordine alle posizioni di altri due indagati (COGNOME NOME NOME COGNOME NOME), per i quali rileva un profilo peculiare legato alle condizioni di salute (in virtù de quali i predetti erano stati sottoposti in precedenti procedimenl:i penali alla misura degli arresti domiciliari), argomentando che sussistono nondimeno eccezionali esigenze cautelari idonee a giustificare l’applicazione ai predetti della custodia cautelare in carcere.
Ed è altresì vero che un risalente e consolidato orientamento di legittimità ha precisato che «il ricorso diretto per cassazione avverso l’ordinanza applicativa di una misura coercitiva è consentito solo per violazione di legge e non anche per vizio della motivazione…. tra le ipotesi di violazione di legge rientrano la mancanza assoluta di motivazione, il cui obbligo è prescritto a pena di nullità dall’art. 125 co 3 cod. proc. pen. e la mancanza di uno degli elementi previsti, sempre a pena di
nullità, dall’art. 292, comma 2, dello stesso codice» (da ultimo, Sez. 4, n. 45611 del 28/10/2021, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 282548 – 02).
4. Peraltro, il delitto contestato in via provvisoria all’indagato (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope: art. 74 d.P. n. 309 del 1990) rientra – in quanto contemplato dall’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. – tra le fattispecie per le quali l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce che ove ricorrano gravi indizi di colpevolezza “è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano stati acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure”. Trattasi, dunque, di una “presunzione relativa” della esistenza di esigenze cautelari, alla quale consegue altra presunzione, anch’essa relativa, di adeguatezza della sola misura carceraria; presunzioni entrambe superabili ove emergano elementi tali da dimostrare nel caso concreto la mancanza di esigenze ovvero la tutelabilità delle stesse mediante l’applicazione di una misura meno afflittiva di quella carceraria.
E sul punto, si è precisato che «La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alle disposizioni generali stabilite dall’art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo» (da ultimo, Sez. 5, n. 4950 del 07/12/2021 dep. 2022, Andreano, Rv. 282865 – 01).
4.1. Da ciò consegue che in presenza di detta tipologia di reati è onere dell’indagato evidenziare, ove non emergenti in modo autoevidente dagli atti di indagine sulla cui base il Pubblico Ministero ha richiesto il provvedimento cautelare, specifici elementi che siano idonei – sotto il profilo dell’inesistenza delle esigenz o della loro tutelabilità con misura meno afflittiva di quella carceraria – a superar le due presunzioni. Il che, nella specie, non è avvenuto, dal momento che il ricorrente si è limitato a dolersi dell’omessa motivazione in ordine alle esigenze cautelari (senza peraltro addurre alcun elemento in ipotesi idoneo a superare le sopra indicate presunzioni); motivazione, per quanto innanzi esposto, non necessaria.
Peraltro, in tema di misure cautelari riguardanti il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la prognosi di pericolosità non si rapporta sol all’operatività della stessa o alla data ultima dei reati-fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati costituenti espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano l’associazione di appartenenza e postula, pertanto, una valutazione
complessiva, nell’ambito della quale il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti, sicchè la mera rescissione del vincolo non è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, PMT c. Amato, Rv. 281293 – 01)
4.2. Né sussiste contraddizione interna all’ordinanza genetica tra la mancanza di motivazione in relazione alla specifica posizione dello COGNOME (e di molti altri indagati) e l’argomentazione – riferita ai due indagati COGNOME NOME e COGNOME NOME sopra indiati – circa l’esistenza di “eccezionali esigenze cautelari”. In riferimento ai predetti, infatti il Gip ha correttamente esaminato il profilo evidentemente emergente dagli atti – relativo alle condizioni di salute degli stessi (che in altri procedimenti avevano determinato l’applicazione di misura detentiva non carceraria) in quanto in ipotesi idoneo a superare la presunzione relativa di adeguatezza della sola custodia in carcere; profilo, invece, non apprezzabile in riferimento al ricorrente.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va rigettato con conseguente condanna dell’indagato al pagamento delle spese processuali. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art 94, comma Iter, disp att. cod. proc. pen.
Così deciso il 28 novembre 2023
Il Pre idente