Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 32892 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 32892 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
Procuratore Della Repubblica Presso Il Tribunale TRIBUNALE DI SALERNO nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a SAN PAOLO BEL SITO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 08/05/2025 del TRIB. LIBERTA’ di Salerno udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso, riportandosi alla requisitoria già depositata, per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
sentito, l’AVV_NOTAIO che ha concluso, riportandosi alla memoria depositata, chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza dell’8 maggio 2025, il Tribunale di Salerno, sezione del riesame, ha accolto l’appello formulato nell’interesse di NOME COGNOME – avverso l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno aveva rigettato l’istanza di revoca o di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, applicatagli in data 21 febbraio 2025, in ordine al reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., 110, 112 n. 2 cod. pen., 12, comma 3, lett. a) e d), 3bis e ter lett. b) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per fatti commessi nel marzo del 2023 – disponendo la sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. In particolare, a NOME COGNOME – come risulta dall’ordinanza impugnata – Ł stato contestato di aver commesso, in concorso con piø di tre persone, e con ruolo di promotore, organizzatore e di direzione, condotte dirette a procurare illegalmente l’ingresso clandestino nel territorio dello Stato di numerosi cittadini stranieri, in occasione del click day del marzo 2023 (relativo al decreto flussi del 2022), attraverso l’inoltro a varie Prefetture di circa 506 istanze finalizzate alla costituzione di rapporti di lavoro dipendente fittizi al fine di ottenere il rilascio del visto di ingresso per tali cittadine dietro corrispettivo di 5000,00 euro per ogni visto rilasciato.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE Ministero della RAGIONE_SOCIALE Distrettuale Antimafia di Salerno che ha dedotto tre motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha eccepito, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b)
cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale in riferimento agli artt. 275, comma 3, e 299 cod. proc. pen. In particolare, il ricorrente ha evidenziato che il Tribunale, dopo aver positivamente vagliato la gravità indiziaria in ordine al reato sopra indicato, ha affermato che la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. va esaminata in relazione a due connotati propri del pericolo di recidiva, quali l’attualità e la concretezza, imprescindibili anche con riferimento ai reati richiamati dal comma 3 dell’art. 275 cod. proc. pen. Il Tribunale, così argomentando, avrebbe ignorato che la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in relazione al reato per cui Ł processo, trova applicazione anche in sede di sostituzione della misura cautelare, ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale in riferimento agli artt. 292, comma 1, lett. c) e 299 cod. proc. pen. In relazione a tale profilo, il ricorrente ha dedotto che il provvedimento impugnato, nel valutare erroneamente la non attualità del pericolo di recidiva, ha individuato gli elementi idonei a superare la suddetta presunzione relativa nel decorso del tempo dai fatti risalenti al marzo 2023, evidenziando che a decorrere da tale data la pubblica accusa non ha documentato che NOME COGNOME si sia reso autore di condotte analoghe e, ancora, attribuendo rilievo alla sua incensuratezza. Il Tribunale avrebbe, dunque, ignorato il principio di diritto secondo cui il cd. tempo silente deve essere valutato, ai sensi dell’art. 292, comma 1, lett. c) cod. proc. pen, dal giudice che adotta l’ordinanza che dispone la misura cautelare, mentre tale valutazione non Ł richiesta dall’art. 299 cod. proc. pen., rispetto al quale il tempo che assume rilievo Ł quello trascorso dall’applicazione o dalla esecuzione della misura in poi, essendo qualificabile, in presenza di altri elementi, come fatto sopravvenuto.
Il ricorrente ha eccepito, inoltre, che il Tribunale Ł altresì incorso in un palese vizio di motivazione atteso che, pur richiamando le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio, ex art. 299, comma 3, cod. proc. pen dal coindagato COGNOME in data 26 marzo 2025 ai fini della permanenza della gravità indiziaria nei confronti del COGNOME anche in relazione al ruolo da costui svolto, ha totalmente omesso di considerarne la portata ai fini del giudizio di attualità delle esigenze cautelari. In particolare, il ricorrente ha dato atto che nel corso dell’interrogatorio (allegato al ricorso e riportato nelle parti ritenute di rilievo a sostegno dell’impugnazione) il COGNOME aveva indicato sia le somme di denaro ricavate da tale traffico illecito e le suddivisioni delle stesse tra i vari attori del meccanismo fraudolento, tra cui vi era appuntoil COGNOME, sia le modalità di completamento dell’intero iter connesso al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, che si era concluso con l’ingresso dei migranti, precisando che in relazione al rilascio del nulla osta, a seguito del click day , egli aveva di volta in volta consegnato al COGNOME le somme di denaro in contanti, versate dagli intermediari stranieri per l’affare illecito. Alla luce di tali dichiarazioni, il ricorrente ha evidenziato come le condotte del COGNOME dovessero essere di fatto spostate in avanti di diversi mesi rispetto all’inoltro delle istanze ovvero al click day del marzo 2023.
Il RAGIONE_SOCIALE ministero ha, poi, dedotto che il Tribunale, nuovamente esondando dai poteri del giudice dell’appello cautelare, ha fondato il provvedimento di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliarisul rilievo che la posizione del ricorrente dovesse essere diversificata dalla condotta dei coindagati, COGNOME NOME e COGNOME NOME, e considerata come isolata anche rispetto alle ulteriori e diverse condotte di particolare gravità contestate nell’ambito di una piø ampia indagine nei confronti
di tali coindagati, in relazione alla quale il ricorrente Ł estraneo. In particolare, si evidenzia che il Tribunale ha ritenuto di far ricorso ad un principio di gradazione delle misure cautelari da applicare, in presenza di reati di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., per i quali, invece opera il principio della doppia presunzione, a prescindere sia dal numero dei reati sia dalla pari o maggiore gravità delle condotte contestate ai correi, salvo che le esigenze cautelari non si ritengano inesistenti o tutelabili con misura meno afflittiva, non potendosi approdare a una misura di minor rigore a seguito di un giudizio di comparazione con le posizioni cautelari dei coindagati.
2.2. Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. il difetto di motivazione, nonchØ la sussistenza di una motivazione contraddittoria e manifestamente illogica sull’affievolimento delle esigenze cautelari.
Si Ł, specificamente, eccepito che il Tribunale – dopo aver ritenuto pienamente provata la gravità indiziaria in ordine all’imputazione contestata e quindi l’essere il ricorrente il veicolo per la consegna al coindagato COGNOME dei dati aziendali delle 9 società utilizzate per l’inoltro delle istanze fittizie di assunzione di soggetti extracomunitari – ha concluso per la sussistenza di una condotta isolata, ignorando che ogni singola istanza costituisce condotta sanzionata dal dettato normativo Il ricorrente ha, inoltre, dedotto la contraddittorietà e illogicità della motivazione anche lì dove si Ł affermato che la condotta collaborante del COGNOME abbia inciso sull’affievolimento del quadro delle esigenze, atteso che il ricorrente non ha mai reso dichiarazioni ammissive, ma solo etero accusatorie nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME,peraltro, rispettivamente, non riscontrate e smentite; ed ancora, si Ł rilevato che del tutto illogicamente il provvedimento impugnato ha attribuito a tali dichiarazioni la capacità di attestare la partecipazione di tali soggetti all’affare illecito, ignorando i criteri di cui all’art. 192 comma 3, cod. proc. pen., applicabili anche in fase cautelare, a presidio della prova dichiarativa promanante dal correo o dall’indagato di procedimento connesso.
Il ricorrente, infine, ha eccepito, la contraddittorietà e illogicità della motivazione nella parte in cui ha valorizzato il contributo dichiarativo dell’indagato, ritenendolo, invece, privo di valenza positiva quando ha fornito interpretazioni alternative in ordine al contenuto delle intercettazioni, confermando il giudizio di gravità indiziaria. In conclusione, secondo il ricorrente NOME COGNOME non ha dato prova di volersi dissociare dall’articolato ed allarmante contesto delinquenziale, donde l’evidente permanenza delle esigenze poste a fondamento della custodia cautelare, in assenza di elementi di novità che non possono consistere nel tempo trascorso dall’applicazione della misura, nØ nelle dichiarazioni rese.
Con requisitoria orale, il AVV_NOTAIO Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza con rinvio al Tribunale di Salerno per nuovo giudizio.
In data 27 giugno 2025, l’AVV_NOTAIO ha depositato una memoria di replica alle conclusioni del PG, concludendo per la conferma dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł fondato, per le ragioni di seguito indicate.
2.Con riferimento al primo e secondo motivo, concernenti profili tra loro connessi, deve rilevarsi, in via preliminare, che l’ordinanza censurata ha accolto l’appello proposto, in punto di esigenze cautelari da NOME COGNOME, avverso l’ordinanza di rigetto di sostituzione della misura carceraria con quella degli arresti domiciliari, ritenendo la sussistenza di elementi idonei a vincere la doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di
adeguatezza del carcere per il reato di cui all’art. 12, comma 3, lett. a) e d), e 3bis e 3ter lett. b), d.lgs. n. 286 del 1998. Ciò precisato, il Tribunale ha motivato il superamento di tale presunzione sul rilievo del decorso del tempo, della incensuratezza del COGNOME e della sua condotta collaborativa.
2.1. Quanto all’elemento del decorso del tempo, va rilevato che l’ordinanza ha erroneamente richiamato i principi della giurisprudenza di questa Corte in riferimento al cd. tempo silente, ovvero al decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l’emissione della misura e i fatti contestati (che nella fattispecie risultano commessi nel mese di marzo 2023), in quanto avrebbe dovuto fare applicazione dell’orientamento di legittimità che, in tema di sostituzione e revoca della misura ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen., attribuisce rilievo al tempo trascorso rispetto all’applicazione della misura, che nella fattispecie risale al 21 febbraio 2025. Consegue da quanto rilevato che il Tribunale avrebbe dovuto motivare l’accoglimento dell’appello tenendo presente, ai fini del superamento della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, i principi di recente affermati da Cass. Sez. 3, n. 9922 del 12 marzo 2025 (non mass.), la quale ha ribadito che «1. …se, infatti, il c.d. “tempo silente” trascorso dalla commissione del reato deve essere oggetto di valutazione, a norma dell’art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l’ordinanza che dispone la misura cautelare, analoga valutazione non Ł richiesta dall’art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura, rispetto alle quali l’unico tempo che assume rilievo Ł quello trascorso dall’applicazione o dall’esecuzione della misura in poi, essendo qualificabile, in presenza di ulteriori elementi, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l’attenuazione delle originarie esigenze cautelari (Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Attento, Rv. 282590; Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278999). Deve anche essere ricordato sul punto che la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., Ł prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall’art. 274 cod. proc. pen. E ciò trova conferma nella disposizione dell’art. 299, comma 2, cod. proc. pen., che prevede che la misura sia sostituita con altra meno grave o applicata con modalità meno gravose quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura non appaia piø proporzionata all’entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, con l’espressa eccezione dei reati di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.: in relazione a tali reati, dunque, continua a valere – anche in sede di valutazione circa la sostituzione della misura – il principio fissato da tale ultima disposizione, secondo cui Ł applicata la custodia cautelare, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risultino risulti che non sono sussistenti esigenze cautelari e che le stesse possono essere soddisfatte con misure meno afflittive (Sez. 3, n. 46241 del 20/09/2022, V., Rv. 283835)». Posti tali principi che, come rilevato, operano anche in sede di revoca o sostituzione della misura cautelare va, dunque, evidenziato che l’ordinanza censurata non ha fornito alcuna motivazione in ordine alle ragioni per cui il decorso di poco piø di due mesi dall’applicazione della misura abbia determinato il superamento della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
2.2. Analogamente deve rilevarsi per quanto concerne l’ulteriore elemento dell’incensuratezza del COGNOME. Nell’ordinanza non si rinviene alcuna motivazione in ragione della quale tale condizione sia ritenuta elemento idoneo a vincere la presunzione che viene qui in rilievo.
Anche il terzo motivo di ricorso Ł fondato, in relazione al complesso delle deduzioni
formulate. La motivazione dell’ordinanza censurata, in punto di attenuazione delle esigenze cautelari, difetta di coerenza, linearità e completezza, in relazione a vari profili; in particolare, lì dove afferma, pur considerando l’estraneità dell’indagato alle indagini per reati concernenti gli altri coindagati, che l’indagato si Ł reso autore di «una condotta isolata, unica e sola, rispetto al patrimonio esistenziale», così argomentando, pur in presenza dell’illecito inoltro di circa cinquecento fittizie istanze di assunzione di persone straniere; nella parte in cui, quanto alla ritenuta condotta collaborativa, dà rilievo a pagina 23 ad una generica dichiarazione accusatoria nei confronti di COGNOME NOME (al quale non Ł contestato il reato per cui Ł processo) indicato come colui che insieme ad un AVV_NOTAIO non meglio indicato provvedeva all’inserimento dei nominativi dei cittadini extracomunitari nel sistema, ritenendola utile per il prosieguo delle indagini, per poi affermare, contraddittoriamente, che il COGNOME non ha reso ‘nella totalità’ dichiarazioni accusatorie; ed ancora, lì dove non dàadeguato conto del confronto tra le dichiarazioni accusatorie del COGNOME rese nei confronti COGNOME NOME con quelle rese da COGNOME NOME, il quale, come risulta dall’interrogatorio riportato nel ricorso, ha affermato di aver conosciuto COGNOME NOME soltanto in carcere, mentre secondo l’ordinanza, il COGNOME ha riferito di aver interrotto i rapporti con COGNOME NOME, mettendolo direttamente in contatto con il COGNOME. Va poi, rilevato che Ł lo stesso Tribunale a dare atto della scarsa credibilità del significato conferito alle conversazioni intercettate, ritenendo senza alcuna valenza positiva le spiegazioni fornite.
In conclusione, la decisione censurata non dà adeguato conto, secondo quanto richiesto dalla disposizione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., delle ragioni per cui gli elementi considerati siano idonei a rappresentare, nei confronti di NOME COGNOME, l’attenuazione delle esigenze cautelari e della conseguente possibilità delle stesse di essere soddisfatte con la misura meno afflittiva di quella della custodia in carcere.
Alla luce di quanto affermato, si impone, dunque, l’annullamento dell’ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno competente, ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di salerno competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, c.p.p.
Così Ł deciso, 02/07/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME