Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1893 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1893 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOMECOGNOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza in data 25.5.2023 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria dei difensori, AVV_NOTAIO e NOME COGNOME che hanno concluso per l’annullamento dell’ordinanza impugnata
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 25.5.2023 il Tribunale di Palermo, adito in sede di appello cautelare, ha confermato il rigetto della richiesta svolta da NOME COGNOME, gravemente indagato per i reati di cui agli artt. 74 d.P.R. 309/1990 per aver diretto ed organizzato un’RAGIONE_SOCIALE dedita al narcotraffico nel mandamento di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel territorio RAGIONE_SOCIALE con l’aggravante del metodo mafioso, 416 bis cod. pen. per aver fatto parte dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e 73 d.P.R.309/1990 per un episodio relativo al traffico di stupefacenti, di
sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arrest domiciliari presso l’abitazione della compagna sita nella città di Brescia. fondamento della decisione il Tribunale adito ha ritenuto che nessuno degli elementi addotti dalla difesa, ovverosia il tempo trascorso, il contegno collaborativo del detenuto e la disponibilità di un alloggio fuori dalla zona operatività del RAGIONE_SOCIALE criminoso, consentissero una rivisitazione della misura cautelare originariamente disposta
3. In replica alla requisitoria del procuratore AVV_NOTAIO che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso sul rilievo che nessuna dimostrazione fosse stat fornita dall’indagato in ordine all’avvenuta rescissione dei suoi legami con RAGIONE_SOCIALE, la difesa, con memoria trasmessa via Pec in data 5.12.2023, ha obiettato che la pregressa disarticolazione dell’RAGIONE_SOCIALE ex art. 74 d.P.R. 309/1990 era avvenuta allorquando tutti i suoi membri erano stati sottoposti a misura cautelare coercitiva e che non era stata disposta alcuna misura cautelare per il reato di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di talché, essendo il territorio bresciano a
fuori del controllo del gruppo di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il pericolo di reiterazione de condotta criminosa doveva ritenersi relegato ad un’eventualità remota ed astratta
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non può essere reputato meritevole di accoglimento.
Anche a voler ritenere, quantunque nessuna dimostrazione sia stata data del fatto che NOME COGNOME sia figlia di un soggetto diverso dal boss della cosc RAGIONE_SOCIALE, sussistente l’errore di persona in cui sarebbe incorso il Tribunal RAGIONE_SOCIALE nell’individuazione della compagna del COGNOME, che appare piuttosto una mera svista nell’indicazione del suo nominativo, inizialmente indicato come NOME e solo nel corpo del provvedimento come NOME, emerge tuttavia dall’ordinanza impugnata che l’elemento fondante il diniego opposto alla sostituzione della custodia inframuraria con la meno afflittiva misura degli arres domiciliari è costituito non già dall’ubicazione della residenza indicata, quan invece dall’inidoneità della stessa misura alternativa a scongiurare il pericol ritenuto tuttora attuale e concreto, di reiterazione della medesima condotta criminosa che aveva dato causa all’emissione del provvedimento restrittivo della libertà personale. Chiariscono infatti i giudici de libertate con rigorosa coeren argomentativa che i solidi legami dell’indagato con l’RAGIONE_SOCIALE, con la quale costui non risultava avere rescisso alcun legame, non consenta la ravvisabilità di elementi idonei ad integrare il novum richiesto ai f dell’attenuazione delle esigenze cautelari, rimanendo al contrario immutata la presunzione di cui all’art. 275 terzo comma cod. proc. pen. attesa la possibilit che il prevenuto possa continuare ad operare anche a distanza e per interposta persona in un diverso contesto territoriale, avuto riguardo sia ai preesisten rapporti con i vertici del RAGIONE_SOCIALE, sia al suo variegato curricul criminale costellato da precedenti anche specifici e ravvicinati nel tempo, tut elementi atti a delineare, complessivamente valutati, la sua propensione, nonché l’indubbia facilitazione, in caso di concessione degli arresti domiciliari, a riallac i contatti con l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE cui era saldamente e stabilmente legato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Motivazione questa che rappresenta la fedele declinazione del principio immanente alla custodia in carcere disposta per il reato di cui all’art. 416 bis co pen. così come per la partecipazione ad un’RAGIONE_SOCIALE finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti – fattispecie entrambe contestate al COGNOME – secondo cui la prova dell’assenza di esigenze cautelari, così come della loro attenuazione, capace di superare la presunzione di legge in ordine all’idoneità della detenzione inframuraria, deve consistere in elementi che attestino la rescissione di legami con l’organizzazione criminosa ovvero la radicale dissoluzione dell’organizzazione stessa (Sez. 5, Sentenza n. 24723 del 19/05/2010, Frezza, Rv. 248387; Sez. 2,
Sentenza n. 38848 del 14/07/2021, Giardino, Rv. 282131, nonché Sez. 2, Sentenza n. 7260 del 27/11/2019, COGNOME, Rv. 278569 che specificano che il cd. “tempo silente” non può, da solo, costituire prova dell’irreversibil allontanamento dell’indagato dal RAGIONE_SOCIALE, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un’attività di collaborazione o la natura non stabile del RAGIONE_SOCIALE o ancora la sua scarsa forza intimidatrice) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell’assenza di esigenze cautelari).
Va perciò ribadito che in presenza di gravi indizi di colpevolezza per tali reati per loro natura permanenti, vieppiù quando la contestazione sia ancora aperta, ipotesi questa ricorrente nella specie in cui nei capi di imputazione 2) e 3) l condotta è definita “perdurante”, sul giudice della cautela non grava, in assenza di elementi a favore della rescissione del legame con il RAGIONE_SOCIALE criminoso, alcun onere di argomentare in positivo circa la sussistenza o la permanenza delle esigenze cautelari, non essendo richiesto un giudizio di attualità delle esigenze cautelari già insito nella disposizione speciale di cui all’art. 275, comma 3 (così e multis Sez. 6, Sentenza n. 28821 del 30/09/2020 – dep. 16/10/2020, COGNOME, Rv. 279780; Sez. 5, Sentenza n. 91 del 01/12/2020 – dep. 04/01/2021, Panese, Rv. 280248).
Nella specie nessuna dimostrazione è stata fornita in ordine alla rescissione dei rapporti del COGNOME con il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE da parte della difesa che solo con la memoria aggiuntiva trasmessa a questo ufficio in data 5.12.2023 deduce l’avvenuta disarticolazione del RAGIONE_SOCIALE per effetto degli arresti del Luglio 20 allorché tutti i presunti appartenenti all’RAGIONE_SOCIALE ex art. 74 DPR 309/90 erano stati sottoposti a misura cautelare coercitiva: allegazione questa che non solo resta indimostrata, ma che comunque concerne esclusivamente i legami con la consorteria dedita al traffico di sostanze stupefacenti e non invece i rapport dell’indagato con il RAGIONE_SOCIALE mafioso, stante la contestazione del delitto di cui agli a 74 T.U. Stup. e 416 bis cod. pen., i cui vertici, individuati nelle persone di NOME COGNOME e NOME COGNOME, erano stati proprio coloro che gli avevano consentito di insediarsi nella piazza di spaccio del quartiere di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE assicurandogli il controllo l’intera zona, e che, perciò, avrebbero potuto agevolarlo ovvero procurargli occasioni favorevoli alla commissione di nuovi reati, non essendo i relativi contatti con costoro mai venuti meno.
Con tale solido assetto argomentativo, improntato alla rigorosa applicazione dell’onere della prova gravante sulla difesa al fine di superare la presunzione disposta dall’art. 275, terzo comma cod. proc. pen., il quale opera non solo nel momento di adozione del provvedimento genetico della misura coercitiva, ma anche nelle successive vicende che attengono alla permanenza delle esigenze cautelari, il ricorso finisce con l’omettere il necessario confronto, limitandosi
evidenziare la distanza geografica della dimora indicata per l’applicazione della misura detentiva rispetto al territorio di operatività della consorteria nonc l’erronea individuazione della compagna dichiaratasi disponibile ad accoglierlo nell’immobile preso in locazione a Brescia, senza aver fornito alcuna dimostrazione dell’avvenuta rescissione dei legami intercorrenti con l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di certo non impediti dalla diversa ubicazione dell’immobile ove ha richiesto di scontare la misura cautelare in regime di arresti domiciliari.
Deve pertanto concludersi per il rigetto dell’impugnativa, seguendo a tale esito l’onere delle spese processuali a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 20.12.2023