Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 27019 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 4 Num. 27019 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 20/06/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
Composta da
SALVATORE DOVERE
Presidente –
Sent. n. sez. 650/2025
NOME COGNOME
Relatore –
CC – 20/06/2025
NOME
R.G.N. 9687/2025
NOME COGNOME
NOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a PALERMO il 05/09/1993
avverso l’ordinanza del 17/12/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE‘ di Palermo Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che si riporta alla memoria scritta depositata e conclude per l’inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore del ricorrente, avvocato NOME COGNOME il quale insiste nell’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari personali, ha rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse di COGNOME NOME COGNOME avverso l’ordinanza emessa in data 20 novembre 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, applicativa della misura cautelare della custodia in carcere per le ipotesi di reato riferite:
capo 18), al delitto di cui all’art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 , per essersi associato a COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME COGNOME NOME e COGNOME Silvio allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall’art. 73 dello stesso d.P.R. costituiti da acquisti e successive rivendite e cessioni di sostanza stupefacente
del tipo hashish e cocaina. In particolare, COGNOME NOME immetteva lo stupefacente proveniente da un canale modenese grazie alla collaborazione di COGNOME NOME e dei corrieri COGNOME NOME e la COGNOME Silvio, successivamente alla sottoposizione alla misura della custodia cautelare in carcere, nel febbraio 2022, di COGNOME NOME. COGNOME NOME si adoperava per riprendere i contatti con la rete dei fornitori del fratello NOME, condividendo le scelte strategiche con il sodale COGNOME NOME secondo le indicazioni di COGNOME NOME e con la collaborazione di COGNOME NOME (In Palermo, in data antecedente ad agosto 2021 fino al maggio 2022);
capo 20), relativa al delitto di cui agli artt. 110 cod.pen., 73, comma 1, d.P.R. n.309/1990, perché la COGNOME Silvio consegnava a COGNOME Salvatore borse di colore verde militare contenenti Kg 65,9 circa di sostanza stupefacente del tipo hashish e 100 grammi di marijuana, che COGNOME trasportava a bordo della Citroen C4 targata TARGA_VEICOLO e occultava in un appartamento nella sua disponibilità (In Palermo il 21 ottobre 2021).
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso tale ordinanza, censurandola con i seguenti motivi, sintetizzati nei termini che seguono, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod.proc.pen.:
con il primo motivo, deduce violazione della legge processuale penale in riferimento agli artt. 125, 273 e art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e vizio della motivazione, in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, in relazione alla contestazione relativa al reato associativo. Ritiene il ricorrente che le intercettazioni dei presunti associati non siano dimostrative della sussistenza della partecipazione del COGNOME all’asserita associazione finalizzata alla detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, perché nel corso delle conversazioni non veniva fatto cenno all’odierno ricorrente, ovvero a condotte realizzate che legittimassero la contestazione, neppure in termini di mero contributo.
Nonostante le specifiche doglianze, il Tribunale del riesame aveva ritenuto che le risultanze investigative confermassero l’assunto accusatorio. In particolare, alla pagina 4, veniva affermata l’esistenza di un’articolata attività investigativa, concretatasi in captazioni telefoniche ed ambientali, servizi di controllo, osservazione e pedinamento, nonché perquisizioni culminate in sequestri nell’appartamento in precedenza abitato dal COGNOME, in INDIRIZZO a Palermo, ma, in realtà, gli elementi dai quali ricavare la sussistenza e l’eventuale partecipazione del Ficarra all’associazione si riducevano esclusivamente alla conversazione dell’8 febbraio 2022, in nessun modo riconducibile al Ficarra. L’ordinanza aveva fatto riferimento, alla pagina 6,
all’attività di monitoraggio a partire dal dicembre 2021, allorquando venne documentato un lungo soggiorno a Palermo di COGNOME NOME mediante conversazione captata il 17 gennaio 2022, ma, anche in questo caso, in nessun modo veniva richiamato COGNOME NOME COGNOME. Si trattava quindi di elementi indiziari, richiamati in un arco temporale rispetto al quale l’odierno ricorrente era stato del tutto estraneo, con conseguente irragionevole estensione al ricorrente delle argomentazioni addotte dal Tribunale, in termini di probatio minor , sul carattere circolare dei costanti rapporti intercorsi fra soggetti che venivano captati e ripresi mentre cooperavano e si coordinavano fra di loro per attuare, altrettanto stabilmente, singole operazioni di acquisto e cessioni di stupefacenti.
In definitiva, si devono escludere i gravi indizi di colpevolezza in ordine all’organizzazione di attività personale di beni per il perseguimento del fine illecito comune, al fine di attuare il permanente piano criminoso, e anche l’apporto individuale consapevole e volontario, apprezzabile e non episodico, tale da integrare un contributo alla stabilità dell’unione illecita, vista l’occasionalità della condotta del COGNOME, che si era conclusa il 21 ottobre 2021, in tempi ampiamente antecedenti alle successive conversazioni captate dopo il febbraio 2022.
Con il secondo motivo, deduce violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125 e 274 cod. proc. pen. in ordine alla sussistenza del pericolo di reiterazione nel reato e vizio di motivazione. Nel caso in esame, si denuncia, la misura è stata applicata con riferimento a più fatti, l’ultimo dei quali , in ordine cronologico, risalente al marzo 2022. Considerato il notevole lasso di tempo trascorso dall’ipotesi di reato e il vuoto investigativo emergente dalle attività investigative, l’onere motivazionale avrebbe dovuto essere più stringente. Il Tribunale ha, invece, ritenuto sufficiente fare laconico riferimento alla commissione dei fatti indicati e alla spregiudicatezza dimostrata.
C on riguardo all’adeguatezza della misura intramuraria , vi è succinta motivazione meramente assertiva e quindi apparente.
Il Procuratore generale ha depositato memoria, concludendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
All’odierna udienza, disposta la trattazione orale ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, 16 d.l. 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n.69, 35, comma 1, lett. a), 94, comma 2, d. lgs. 10 ottobre 2022, n.150, 1, comma 1, legge 30 dicembre 2022,
n.199 e 11, comma 7, d.l. 30 dicembre 2023, n.215, le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
Il Tribunale del riesame, dopo aver richiamato gli elementi indicativi della gravità indiziaria a sostegno del reato associativo di cui all’ipotesi accusatoria (pagg.2-9), ha confermato il giudizio espresso nell’ordinanza genetica circa la gravità indiziaria a carico di NOME COGNOME con il ruolo di partecipe dei traffici illeciti in materia di stupefacenti.
Occorre premettere che, ai fini dell’applicazione o della conferma di una misura cautelare, è necessario ma anche sufficiente che i giudici delle fasi di merito cautelare non si sottraggano a una approfondita e scrupolosa disamina del compendio delle intercettazioni a loro disposizione, potendo desumere il giudizio di gravità indiziaria anche dalle sole conversazioni, tanto più allorché siano plurime, inequivoche e continuative nel tempo. È, infatti, sufficiente il requisito della sola gravità degli indizi, posto che l’art. 273, comma 1-bis, cod.proc.pen. richiama espressamente il terzo ed il quarto comma dell’art. 192 cod.proc.pen., ma non anche il secondo comma (che prescrive la valutazione della precisione e della concordanza, accanto alla gravità, degli indizi): ne consegue che, in sede di giudizio de libertate , la valutazione degli indizi non va operata secondo i parametri richiesti ai fini dell’affermazione di responsabilità all’esito del giudizio di cognizione. Il diverso regime trova evidente giustificazione nella diversità dell’oggetto della delibazione cautelare, preordinata ad un giudizio prognostico in termini di ragionevole ed alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all’acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell’imputato (Sez. 2, n.8948 del 10/11/2022, dep. 2023, Pino, Rv. 284262 – 01; Sez. 2, n.48276 del 24/11/2022, COGNOME, Rv. 284299 – 02; Sez. 6, n.26115 del 11/06/2020, COGNOME, Rv. 279610 – 01, in cui si definisce il requisito della gravità dell’indizio).
Quanto al ruolo del partecipe di un’associazione finalizzata al narcotraffico, si deve ritenere che a fronte di gravi indizi di plurime commissioni, in concorso con altri partecipi, di fatti integranti i reati-fine dell’associazione, e in ragione della natura permanente del reato associativo, la prova dell’inesistenza di un vincolo di natura associativa con i correi non può consistere nella limitata durata dei rapporti con costoro (Sez. 3, n. 42228 del 03/02/2015, Prota, Rv. 265346 – 01); la qualifica di partecipe deve, poi, essere vagliata tenendo conto del fatto che con riferimento all’attività di procacciamento e spaccio di sostanze
stupefacenti, non è necessaria per la configurabilità dell’associazione una struttura articolata o complessa o una esplicita reciproca manifestazione di intenti, essendo sufficiente una struttura anche esile alla quale i compartecipi possano fare reciproco, anche tacito, affidamento (Sez. 5, n. 11899 del 05/11/1997, COGNOME, Rv. 209646 – 01). In un simile contesto, il ruolo del partecipe può desumersi dalle più diverse forme di collaborazione alle attività del sodalizio, talvolta configurandosi come condotta agevolatrice di reati-scopo, talaltra anche come condotta più in generale indicativa di una stabile disponibilità a compiere quanto si renda necessario per la realizzazione delle attività del sodalizio (Sez. 6, n. 50133 del 21/11/2013, Casoria, Rv. 258645 01).
5. Quanto al primo motivo di ricorso, inerente alla gravità indiziaria della partecipazione del ricorrente al sodalizio di cui al capo 18), posto che -come sottolineato dal Tribunale- non è stata posta in discussione la gravità degli indizi in ordine alla commissione del delitto contestato al capo 20) dell’ipotesi accusatoria, va ricordato che il ricorso tendente a contestare la legittimità di un provvedimento in materia cautelare non è ammissibile qualora proponga una diversa lettura del compendio investigativo, non consentita in fase di legittimità, senza evidenziare vizi specificamente deducibili con tale mezzo di impugnazione.
Inoltre, il vizio di manifesta illogicità della motivazione non può, sul piano della astratta formulazione, configurarsi ponendo quali diretti termini di raffronto il percorso argomentativo del provvedimento e l’attività investigativa o istruttoria.
Nel caso in esame, risulta, in primo luogo, evidente il solo parziale confronto con il tenore del provvedimento impugnato, avendo la difesa evidenziato solo alcuni elementi emersi dalle indagini, trascurando ciò che, invece, ha fondato il giudizio di gravità indiziaria; per altro verso, nei motivi di ricorso si propone una, inammissibile, lettura alternativa dei risultati investigativi.
In dettaglio, come riferito dall’ordinanza impugnata , che ha esplicitamente richiamato condividendola l’intera ordinanza genetica n.2144/2022 del Gip del Tribunale di Palermo, il procedimento ha tratto origine dalla indagine approfondita condotta dalla Squadra Mobile di Palermo, compendiata nella informativa conclusiva del 5 luglio 2023, che ha utilizzato una combinazione di intercettazioni telefoniche, sorveglianza e analisi dei movimenti dei sospettati. La sorveglianza ha permesso di osservare i movimenti dei sospettati, confermando le loro attività illecite. L’organizzazione, riconducibile ad alcuni esponenti della famiglia COGNOME, già coinvolti e condannati in via definitiva, utilizzava diverse basi logistiche, tra cui appartamenti, depositi e magazzini, per l’occultamento
della droga. Le intercettazioni hanno rivelato che i membri dell’organizzazione discutevano sistematicamente delle operazioni di approvvigionamento, trasporto e rivendita di droga. Il 21 ottobre 2021, come in dettaglio riferito dal Tribunale del riesame alla pag. 3 dell’ordinanza impugnata, sono stati sequestrati circa 66 kg di hashish e 110 grammi di marijuana in un appartamento utilizzato dai membri dell’organizzazione e condotto in locazione dal Ficarra. Questo sequestro ha confermato la loro capacità di gestire grandi quantità di droga.
Quanto alla specifica posizione di NOME COGNOME è emersa la sua collaborazione con la famiglia COGNOME: COGNOME è stato identificato come uno dei corrieri principali per il gruppo criminale guidato dai fratelli COGNOME. Ha collaborato strettamente con NOME COGNOME, un altro corriere, per trasportare e distribuire grandi quantità di hashish e cocaina. In data 5 agosto 2021, COGNOME aveva prelevato da Modena l’autovettura Citroen C4 Picasso allo stesso intestata, modificata per occultare il trasporto, e si era diretto in INDIRIZZO insieme al fratellastro COGNOME con il quale scaricò vario materiale, introducendolo all’interno del condominio . È stato coinvolto nelle trattative aventi ad oggetto la vendita a terzi spacciatori di quantità ingenti di sostanze stupefacenti rientranti nelle ‘scorte’ a disposizione del sodalizio e delle quali il COGNOME era a conoscenza; si veda la pag. 8 dell’ ordinanza impugnata, ove si riferisce l’episodio del 7 luglio 2021 intercorso con COGNOME NOME e COGNOME NOME, nonché la partecipazione alla trasferta effettuata con COGNOME NOME tra Modena, Bologna, Roma e Milano del marzo 2022, finalizzata all’acquisto di importanti partite di stupefacenti con i nuovi canali attivati grazie alle indicazioni fornite dal sodale detenuto, COGNOME NOME (pag. 9 ordinanza impugnata).
Significativa è stata ritenuta l’ operazione logistica realizzata per evitare il rilevamento da parte delle forze dell’ordine. Il 21 ottobre 2021, COGNOME è stato osservato mentre si recava presso l’abitazione di La Rocca per discutere il trasporto di droga. Durante questa operazione, ha suggerito di passare “tutto da dietro” per evitare la polizia. Le conversazioni intercettate hanno rivelato dettagli sulle operazioni di trasporto e sulle strategie per evitare il rilevamento. In particolare, in relazione al sequestro operato il 21 ottobre 2021, di circa 66 kg di hashish si descrive un episodio in cui NOME COGNOME comunica con NOME COGNOME e gli chiede se ci sono novità riguardo alla situazione, e COGNOME conferma in linguaggio codificato che la Polizia è entrata nell’abitazione
A fronte di tali acquisizioni, il Tribunale ha ritenuto l ‘ ordinanza applicativa fondata su acquisizioni solide, sotto il profilo della gravità indiziaria richiesta nel procedimento cautelare a carico di NOME COGNOME. Innanzi tutto, quanto al trasporto di droga, in relazione all’episodio del 21 ottobre 2021,
essendo Ficarra coinvolto nel trasporto di quasi 66 kg di hashish e 100 g di marijuana. La droga era stata consegnata da NOME COGNOME a Ficarra, che l’aveva trasportata a bordo di una Citroen C4 e occultata in un appartamento nella sua disponibilità. Ciò, ad avviso del Tribunale, rappresenta prova della collaborazione con COGNOME, ed a tal fine, riferisce quanto emerso dalla conversazione captata avvenuta il 6 settembre 2021 (relativa all ‘ incontro presso l ‘ abitazione di NOME COGNOME, con la Citroen C4 modificata per custodire stupefacente), dalla quale trae il convincimento che il COGNOME, all’interno dell’organizzazione, ha svolto stabilmente il ruolo di corriere per il trasporto di droga, mettendo a disposizione un appartamento come base operativa per la custodia dello stupefacente.
Dunque, il Tribunale ha fornito una spiegazione non manifestamente illogica, da valutare comunque nel più ampio contesto argomentativo dal quale si è desunta la funzione del COGNOME quale corriere delle notevoli quantità di stupefacente oggetto dell’attività illecita dell’associazione .
La deduzione difensiva, sul punto, mira chiaramente a spezzare la continuità logica del complessivo quadro indiziario sopra riportato in sintesi, sf orzandosi di isolare e parcellizzare ogni singolo elemento nell’intenzione di sminuirne la portata. Tale tecnica risulta inidonea , a fronte dell’ampio compendio investigativo, a destrutturare il quadro di gravità indiziaria segnalato alle pagg.39 dell’ordinanza impugnata .
8. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Il Tribunale ha correttamente fatto pratica applicazione della doppia presunzione stabilita dall’art. 275, comma 3 cod.proc.pen. È opportuno ricordare che nella giurisprudenza di legittimità si è andato affermando un orientamento, di maggiore rigore interpretativo, secondo il quale la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall’art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo. (In motivazione la Corte ha aggiunto che, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un’attenuazione del giudizio di pericolosità) (Sez. 2 n. 6592 del 25/01/2022, Rv. 282766 -02; Sez. 5, n. 4950 del
07/12/2021 (dep. 2022) Rv. 282865 -01; Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, COGNOME, Rv. 282004 -01). Accanto a tale orientamento, se ne è delineato un altro, più favorevole all’interessato, secondo il quale, pur se per i reati di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di un’esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell’indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli “elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari”, cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, del codice di rito (Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, Tavella, Rv. 286202 -02).
9. Ciò premesso, le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale, essendo conformi in diritto ai principi espressi dalla Corte di cassazione, peraltro nella declinazione meno rigorosa e quindi di maggior favore per l’indagato, non possono formare oggetto di censura in questa sede in punto di concreto apprezzamento dei fatti posti a sostegno del giudizio di attualità del pericolo di reiterazione dei gravi delitti oggetto di contestazione. In linea di principio, infatti, i requisiti di attualità e concretezza della pericolosità dell’indagato richiedono che il giudice preveda che si presenti effettivamente un’occasione per compiere ulteriori delitti (Sez. 3, n. 34154 del 24/4/2018, COGNOME, Rv. 273674 -01; Sez. 6, n. 21350 del 11/5/2016, lonadi, Rv. 266958 – 01; Sez. 6, n. 24476 del 4/5/2016, COGNOME, Rv. 266999 – 01), da intendere nel senso che valuti in prospettiva quali siano e se vi siano elementi concreti recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 2 n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv. 280566 – 01; Sez. 1 n. 14840 del 22/1/2020, COGNOME, Rv. 279122 – 01), dovendosi quindi escludere a fronte di una condotta del tutto sporadica ed occasionale e dovendo, invece, essere riconosciuti qualora, all’esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misure, appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati.
La pluralità degli elementi che devono e possono essere valutati a tal fine presuppone l’ulteriore chiarimento per cui l’attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non devono essere concettualmente confuse con l’attualità e la concretezza delle condotte criminose, sicché il pericolo di reiterazione di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. può essere legittimamente
desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo (Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023, COGNOME, Rv. 285217 -01).
Nel caso in esame, il giudizio di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quelli per i quali si procede non è stato ancorato alla sola commissione dei fatti in tempi recenti, essendovi chiaro riferimento alle modalità della condotta in quanto indicative dell’inserimento dell’indagato in un contesto criminale, dedito in maniera professionale al traffico illecito in larga scala di sostanze stupefacenti, alla ripetitività degli affari conclusi. Si è sottolineata la pervicace inclinazione alla realizzazione del compito di corriere, reiterata ad onta del sequestro intervenuto nell’ottobre 2012, già nel marzo 2022.
A fronte di tale giudizio, al quale si è aggiunta l’ulteriore , logica, considerazione che unica misura idonea a recidere i contatti con l’organizzazione sopra descritta è la custodia in carcere, non essendo sufficiente quella degli arresti domiciliari, seppure presidiata dal controllo elettronico, posto che tale misura, come anche quelle più blande, non garantirebbe dalla violazione delle relative prescrizioni, nel ricorso si tenta di avvalorare una diversa valutazione della personalità dell’imputato, che secondo il giudizio discrezionale rimesso ai giudici della cautela ha mostrato sicura pervicacia criminale.
Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Va disposto che la cancelleria provveda agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen.
Così è deciso il 20 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME Dovere