Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 25464 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 25464 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DIMINO NOME nato a SCIACCA il 20/11/1966
avverso l’ordinanza del 13/01/2025 del TRIBUNALE di ROMA, Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale COGNOME che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito l’Avv. NOME COGNOME per il ricorrente, che si riportava a tutti gli scritti difensivi insistendo per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in data 13 gennaio 2025 il Tribunale di Roma, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, decidendo sull’appello del Pubblico Ministero, in riforma dell’ordinanza emessa in data 20 giugno 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, applicava a COGNOME NOME NOME la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di tentata estorsione aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen., contestatogli con l’imputazione provvisoria.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il COGNOME, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva vizio di motivazione e violazione degli artt. 274 e 275, comma 3, cod. proc. pen.
Rassegnava che il Tribunale aveva ritenuto che nel caso di specie non potesse essere superata la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., e in particolare del pericolo di recidiva, e assumeva che in proposito lo stesso Tribunale aveva reso argomentazioni apodittiche e astratte, che non tenevano conto della concreta posizione del Dimino.
Deduceva, in particolare, che il Giudice per le indagini preliminari, nel ritenere superata la suddetta presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, aveva correttamente fatto riferimento alla condizione di detenzione del Dimino, significativa dell’assenza di legami con ambienti criminali, alla risalenza nel tempo dei fatti contestati e al fatto che si era trattato di un singolo episodio, avulso dal contesto associativo che coinvolgeva gli altri coindagati, considerato che il Dimino rispondeva solo del reato di cui al capo 19) dell’imputazione provvisoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Nonostante il fatto risalga al 2018, il Tribunale ha reso una motivazione immune da vizi in ordine alla ritenuta presenza di ragioni ostative al superamento della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, avendo fatto congruo riferimento a elementi istruttori (in particolare a conversazioni fatte oggetto di captazione) dimostrative del fatto che il COGNOME, anche in epoca successiva alla commissione del reato, aveva mantenuto legami con gli altri coindagati e in particolare con COGNOME NOME e NOMECOGNOME ritenuti membri al vertice del sodalizio criminale di stampo mafioso descritto al capo 1) dell’imputazione provvisoria.
In particolare il Tribunale, a pag. 9 e ss. del provvedimento impugnato, ha richiamato in maniera puntuale tali conversazioni, riportate testualmente per ampi stralci (“giova richiamare la conversazione captata in data 7.6.2019 … – a distanza di circa un anno dalla vicenda estorsiva che lo vede direttamente coinvolto, a conferma dunque della perduranza dei rapporti con gli altri imputati
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– nel corso della quale NOME COGNOME alla presenza del figlio NOME, ordina al Dimino di provvedere a raccogliere la liquidità necessaria per il sostegno economico della famiglia di COGNOME NOME, tratto in arresto il precedente 4 giugno … D’altra parte è lui stesso ad affermare … io sono stato sempre con loro … io ho combattuto per loro … io ho fatto le guerre con tutti quelli della band della Magliana … il che dimostra con evidenza come l’imputato fosse stabilmente inserito in ambienti criminali di elevato spessore e che, in tali ambienti, abbia operato con estrema disinvoltura, come emerge dalla conversazione già citata del 10.11.2018 …”).
Da tali elementi il giudice della cautela ha tratto logiche conseguenze affermando che i fatti ascritti all’imputato non potevano essere ritenuti occasionali, essendo piuttosto espressione di un più ampio sistema di vita, ciò che dimostrava l’attualità e la concretezza del pericolo di recidiva.
Il Tribunale ha ritenuto altrettanto logicamente che, a fronte di tali emergenze, l’attualità del pericolo di recidiva non potesse essere esclusa dalla sola circostanza del lasso di tempo intercorso dai fatti.
Ha anche, del tutto congruamente, richiamato, oltre alla estrema gravità delle condotte contestate, i gravi e numerosi precedenti penali a carico del COGNOME, anche per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti di estorsione, nonché il fatto che per ben due volte il ricorrente era stato sottoposto alla misura d prevenzione della sorveglianza speciale, rendendo in tal modo una motivazione completa e immune da vizi di contraddittorietà o manifesta illogicità.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. La cancelleria, infine, provvederà agli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg.
esec. cod. proc. pen.
Così deciso il 09/04/2025