Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 17461 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 17461 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 20/10/1993
avverso l’ordinanza del 18/09/2024 del TRIBUNALE DEL RIESAME DI ROMA Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice per il riesame dei provvedimenti sulla libertà personale, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha dichiarato l’incompetenza dell’autorità giudiziaria di Roma in favore di quella di Firenze, disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico ministero presso il Tribunale di Firenze, confermando ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen. l’ordinanza con la quale il 19 gennaio 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di NOME COGNOME
NOME COGNOME propone ricorso verso tale ordinanza deducendo, con unico, articolato, motivo, violazione dell’art. 606, comma 1 lett. c) ed e), in relazione agli art
125, comma 3, 291, comma 2, e 27 cod. proc. pen. con riguardo alla ritenuta sussistenza del presupposto dell’urgenza. Premesso che il ricorrente è stato attinto da ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere eseguita in Grecia tramite mandato di arresto europeo, con riguardo al reato associativo di cui all’art. 74, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1, commesso fino al mese di maggio 2022) e alcuni reati fine ex art. 73, comma 1, T.U. Stup. (capi 9, 11, 12, 13, 16, 26, 27, 34) risalenti al periodo compreso tra il 16 settembre 2021 e il 2 marzo 2022, la difesa ritiene che la motivazione svolta dal Tribunale per confermare l’ordinanza genetica sia manifestamente carente e illogica.
Con l’istanza di riesame erano stati indicati tre dati processuali idonei a vincere la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ossia la contestazione del reato associativo fino al maggio 2022, la risalenza dei reati fine al periodo compreso fra il 16 settembre 2021 e il 20 gennaio 2022, nonché l’avvenuto smantellamento del sodalizio criminoso a seguito dell’esecuzione dell’ordinanza cautelare nei confronti di numerosi indagati nel marzo 2023, dichiarata inefficace ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen. dal Giudice per le indagini preliminari di Firenze solo nel mese di gennaio 2024.
La difesa osserva come il Tribunale non abbia fornito alcuna replica in proposito. Inoltre, il Tribunale non ha motivato in modo pertinente laddove ha affermato che il ricorrente è privo di una lecita attività lavorativa, trascurando le dichiarazioni rese da prevenuto in occasione dell’interrogatorio di garanzia del 23 agosto 2024, in cui lo stesso ha dichiarato di svolgere attività lavorativa in Grecia e di percepire una retribuzione di circa 3000-3500 euro al mese. Costituisce affermazione apodittica il rilievo secondo cui il ricorrente potrebbe riprendere i traffici illeciti dalla Grecia.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Giova premettere che, con provvedimento emesso il 27 agosto 2024, il Giudice per le indagini preliminari ha sostituito la misura della custodia in carcere con misure meno afflittive, dovendosi ravvisare, in difetto di specifica diversa deduzione, il difett di interesse del ricorrente a presentare, in data successiva al predetto provvedimento, il presente ricorso per cassazione.
Nel merito, il ricorso è manifestamente infondato.
Con riferimento alla prova contraria idonea a vincere la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e con riferimento alle circostanze di fatto, quali l’assenza di lecita attività lavorativa e il rischio che l’indagato possa riprendere i traf illeciti dalla Grecia, asseritannente fondate su un ragionamento che non si confronta con i dati istruttori, il ricorso è aspecifico.
Considerato che, secondo quanto si legge a pag.5, la difesa non ha formulato censure in merito ai gravi indizi di colpevolezza dei reati ascritti nell’imputazion provvisoria al ricorrente, occorre evidenziare come il Tribunale del riesame abbia ampiamente descritto, tanto ai fini della sussistenza del requisito dell’urgenza quanto ai fini delle esigenze cautelari, gli indizi circa l’esistenza di un sodalizio crimino stabilmente dedito al traffico di stupefacenti del tipo metanfetamina (c.d. shaboo), dalla struttura articolata e ramificata segnatamente tra Roma e Prato, rispetto al quale lo NOME COGNOME ha assunto lo stabile ruolo di fornitore dalla Grecia.
Contrariamente a quanto assunto dalla difesa, il Tribunale non ha trascurato gli elementi prospettati per vincere la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Alle pagg. 8-9, infatti, il Tribunale ha sottolineato, anche a sostegno del requisito dell’urgenza, l’estrema gravità e capacità delinquenziale della struttura associativa, lo stabile inserimento di NOME COGNOME nel sodalizio in qualità di fornitore, la mancata recisione dei rapporti di natura delittuosa con gli associati ma, soprattutto, con riguardo al lasso di tempo intercorso dal 2022 alla data attuale, l’inserimento di NOME COGNOME in un tessuto criminale stabilmente dedito al traffico di stupefacenti del quale il sodalizio emerso nel presente procedimento è solo l’articolazione di un sistema illecito più ampio, che controlla il traffico della metanfetamina su tutto il territorio nazionale. A tanto Tribunale è pervenuto sulla base delle parole del collaboratore NOME COGNOME Per quanto concerne, quindi, il pericolo che, rimesso in libertà, lo NOME tornerebbe a delinquere, tale affermazione è tutt’altro che congetturale in quanto fondata sulla stabile residenza di NOME COGNOME in Grecia, da dove effettuava le forniture dello stupefacente verso l’Italia, e sull’inserimento dello stesso in un sistema illecito pi ampio che controlla il traffico della nnetanfetamina su tutto il territorio nazionale, co ragionamento sostenuto dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia NOME COGNOME
La valutazione circa l’assenza di una lecita attività lavorativa costituisce giudizio in fatto, corroborato dalla circostanza che la difesa non sia stata in grado di documentare il contrario e, in ogni caso, insuscettibile di rivalutazione in fase di legittimità, in qu fondata su un ragionamento esente da vizi.
Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 16/04/2025.