Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3812 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3812 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOME, nato a Castellammare di Stabia il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Castellammare di Stabia il DATA_NASCITA COGNOME NOME , nato a Castellammare di Stabia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli del 3/6/2025
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; udito il difensore AVV_NOTAIO, che si è riportato ai ricorsi e ai motivi nuovi, insistendo per l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in data 3.6.2025, il Tribunale di Napoli ha provveduto su una richiesta di riesame proposta da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso l’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Napoli in
data 2.5.2025 di applicazione nei loro confronti della misura cautelare della custodia in carcere.
1.1 In particolare, NOME COGNOME risponde del reato di cui all’art. 416 -bis cod. pen. per avere gestito, insieme a NOME COGNOME, la cassa comune dell’associazione di tipo mafioso denominata RAGIONE_SOCIALE, capeggiata dal marito NOME COGNOME, e il sostentamento degli affiliati, anche detenuti.
A questo proposito, l’ordinanza del Tribunale del riesame – dopo avere richiamato le sentenze irrevocabili che hanno già accertato negli anni scorsi la esistenza del RAGIONE_SOCIALE COGNOME nonché le risultanze investigative da cui si ricava che NOME COGNOME, a seguito di un periodo di detenzione e poi di sorveglianza speciale in Sardegna, era tornato al vertice del sodalizio criminoso -premette, nel valutare la posizione della COGNOME, che la difesa dell’indagata ha innanzitutto contestato le trascrizioni del contenuto delle due principali conversazioni intercettate, su cui si fondano i gravi indizi di colpevolezza a suo carico.
La difesa ha sostenuto, più precisamente, che dall’ascolto della prima conversazione del 25.9.2021 non fosse possibile comprendere la frase riportata al minuto 00.59, in cui, per come trascritta dalla polizia giudiziaria, si trarrebbe la conferma che la COGNOME gestiva la cassa comune del RAGIONE_SOCIALE in favore degli affiliati, e che dall’ascolto della seconda conversazione dello stesso giorno non si percepisse interamente la frase che, per come trascritta dalla polizia giudiziaria, rivelava una elargizione di denaro in favore di tale NOME.
Il Tribunale del riesame dà atto che il difensore ha depositato una pen drive, in cui ha trasfuso le conversazioni in questione, e che, tuttavia, l’ascolto era disturbato da rumori di fondo che le rendeva scarsamente comprensibili, sicché i giudici hanno preso in considerazione la trascrizione offerta dal pubblico ministero.
Da tale trascrizione della prima conversazione, risulta -secondo il Tribunale -che la NOME conti il denaro per predisporre le c.d. ‘mesate’ destinate agli affiliati: le frasi captate hanno un significato sicuro e, del resto, in sottofondo si percepisce il fruscio delle banconote.
Dalla seconda conversazione, si ricava -per i giudici del riesame -una ulteriore conferma della ipotesi accusatoria, e cioè che la NOME gestiva il denaro provento delle attività illecite del RAGIONE_SOCIALE e provvedeva al suo conteggio insieme ad NOME.
Il Tribunale cita anche un altro dialogo intercettato il 14.8.2020 tra la NOME e NOME COGNOME, moglie di NOME COGNOME, nonché le dichiarazioni del collaboratore NOME COGNOME. Richiama, infine, la circostanza che in occasione dell’esecuzione della misura sia stata rinvenuta in casa dell’indagata una somma di circa 21.000 euro in contanti, di cui 14.000 euro nascosti nel doppiofondo di
due confezioni di profumo; ritiene, quindi, che, sulla base di tali complessivi elementi, sussistano a carico della NOME i gravi indizi in ordine al reato che le è stato contestato.
1.2 Dopo avere valutato i gravi indizi di colpevolezza a carico di NOME COGNOME, indagato per estorsione continuata ai danni di NOME COGNOME e NOME COGNOME aggravata ex art. 416bis .1 cod. pen., e di NOME COGNOME, indagato per estorsione continuata ai danni di NOME COGNOME aggravata ex art. 416bis .1 cod. pen., il Tribunale del riesame passa a valutare il profilo delle esigenze cautelari.
Quanto alla COGNOME, i giudici richiamano la giurisprudenza di legittimità secondo cui in caso di custodia in carcere disposta per il reato di cui all’art. 416 -bis cod. pen. non è necessario che l’ordinanza di applicazione motivi in ordine alla rilevanza del tempo trascorso dai fatti, in quanto trova applicazione la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. di sussistenza delle esigenze cautelari, salvo prova contraria, e ciò in considerazione della tendenziale stabilità del sodalizio criminale di stampo mafioso. Di conseguenza, non è sufficiente il decorso del c.d. tempo silente e il giudice, per effetto della presunzione in questione, deve solo apprezzare le ragioni di eventuale esclusione evidenziate dall’interessato o direttamente emergenti dagli atti. Nel caso di specie, non sono stati offerti elementi di prova circa la rescissione del legame della NOME con la associazione capeggiata dal marito.
Quanto, poi, a COGNOME e COGNOME, il Tribunale del riesame premette che il difensore ha eccepito la mancanza di autonoma valutazione, nell’ordinanza genetica, della posizione dei due nella valutazione delle esigenze cautelari.
I giudici disattendono l’eccezione sulla base della considerazione che il GRAGIONE_SOCIALEi.p. ha rilevato la pervasività sul territorio stabiese dell’attività criminale del RAGIONE_SOCIALE COGNOME e ha fatto adeguato riferimento alle condotte addebitate ai due indagati, che sono aggravate sia dal metodo mafioso, sia dal fine di agevolazione del RAGIONE_SOCIALE, e che sono dimostrative di una spiccata pericolosità sociale.
Quindi, il Tribunale conferma la sussistenza delle esigenze cautelari, trattandosi di reati aggravati ex art. 416bis .1 cod. pen., per i quali vale una presunzione di adeguatezza della custodia in carcere in assenza di elementi di segno contrario da cui potere desumere la possibilità di tutela delle esigenze con misure meno afflittive; e ciò anche in considerazione del fatto che NOME COGNOME è il figlio del capo RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME e che COGNOME è un fidato collaboratore di NOME COGNOME, soggetto intraneo al RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la predetta ordinanza, hanno proposto ricorso NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
2.1 Il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso, articolando due motivi.
2.1.1 Con il primo motivo deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione degli artt. 416bis cod. pen. e 275, comma 3, cod. proc. pen., nonché manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorso evidenzia che il Tribunale del riesame ha preso in considerazione le sole trascrizioni del consulente del pubblico ministero, che ha lui stesso evidenziato la difficoltà di ascoltare diverse delle frasi trascritte dalla polizia giudiziaria.
La difesa aveva fornito due pen drive contenenti le fonie delle conversazioni e aveva comprovato che, dal loro ascolto, nella prima conversazione del 25.9.2021 non si percepisce il riferimento – che compare invece nelle trascrizioni del pubblico ministero ad un importo di 1.950 euro, né a tale ‘NOME‘, individuato dalla polizia giudiziaria in NOME COGNOME; in realtà, si parla solo di NOME, che è anche il nome di battesimo di uno dei figli dell’indagata (il quale, peraltro, ad un certo punto subentra nella conversazione), e in ogni caso le parole trascritte dalla polizia giudiziaria sono spesso travisate.
Nella seconda conversazione dello stesso giorno, dall ‘ascolto emerge che la parola trascritta dalla polizia giudiziaria come ‘soldi’ è in realtà ‘cose’ e che il riferimento a tale NOME, pure contenuto nella trascrizione del pubblico ministero, non è invece percepibile a causa dei rumori del passaggio di una motocicletta; né nel prosieguo della conversazione si sente la frase in cui secondo la polizia giudiziaria sarebbe stata pronunciata anche la parola ‘stipendio’. Viceversa, laddove la polizia giudiziaria segnala un passaggio incomprensibile, in realtà il passaggio si sente e contiene un riferimento al fatto che i soldi sono gestiti dalla moglie di un’altra persona e comunque non dalla NOME.
Ciò nonostante, la valutazione dei rilievi della difesa a seguito dell’ascolto delle intercettazioni è stata ingiustificatamente omessa dal Tribunale.
2.1.2 Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari.
Il G.i.p. aveva espressamente scritto nell’ordinanza genetica che sulla COGNOME nulla di rilevante era stato indicato dai Carabinieri sotto la voce dei pregiudizi e dei controlli di polizia: mai sono stati registrati fatti di interesse della cosca stabies e cui sia stata collegata l’indagata. Inoltre, i fatti oggetto del procedimento risalgono al 2021 e non sono emerse condotte successive.
Recente giurisprudenza di legittimità evidenzia che la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari può essere superata da elementi da cui risulti l’insussistenza di esigenze cautelari e che il giudice è onerato di una motivazione specifica nel caso che sussista un significativo ‘tempo silente’.
In questa prospettiva, il Tribunale del riesame non ha tenuto conto di una serie di elementi idonei a dimostrare l’insussistenza di esigenze cautelari, e cioè: a ) il fatto che in un trentennio di contrasto al RAGIONE_SOCIALE non sia mai emersa la figura della COGNOME, la quale infatti è incensurata; b) nessuno dei collaboratori di giustizia ne ha mai parlato; c) la perquisizione a suo carico non ha permesso di rinvenire documentazione contabile che comprovasse la sua presunta di figura di amministratrice della cassa.
2.2 Il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso, articolando due motivi.
2.2.1 Con il primo motivo, deduce l’inosservanza dell’art. 292, comma 2, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione apparente in ordine alle esigenze cautelari.
In particolare, l’ordinanza impugnata fornisce una motivazione apparente quando esamina il profilo delle esigenze cautelari in relazione a COGNOME e non si confronta con l’eccezione della difesa riguardo al fatto che l’ordinanza del G.i.p. su tale pro filo in relazione alla posizione di COGNOME manca sse di una autonoma valutazione, come richiesto dall’art. 292 cod. proc. pen.
Nessuna motivazione è presente in ordine alle ragioni per cui COGNOME, incensurato, privo di carichi pendenti e accusato di un reato risalente al 2021, debba essere sottoposto alla misura della custodia in carcere.
2.2.2 Con il secondo motivo, deduce mancanza di motivazione in relazione all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
La motivazione sulle esigenze cautelari fa essenzialmente riferimento alla circostanza che l’indagato è il figlio del capo RAGIONE_SOCIALE e che la difesa non ha fornito elementi per superare la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze stesse.
Il RAGIONE_SOCIALEi.p . aveva espressamente scritto nell’ordinanza genetica che su COGNOME nulla di rilevante era emerso e che il suo nome non risultasse né dalle precedenti sentenze irrevocabili, né dalle dichiarazioni dei collaboratori. Inoltre, i fatti oggetto del procedimento risalgono al 2021 e non sono emerse condotte successive.
Il ricorso richiama il principio di diritto secondo cui la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari può essere superata in presenza di elementi dai quali ne risulti l’insussistenza, anche in mancanza di una dissociazione espressa dal sodalizio.
Inoltre, la presunzione può essere superata anche in virtù del tempo trascorso dalla commissione dei fatti, tant’è che il giudice è onerato di una motivazione specifica in caso di sussistenza di un significativo ‘tempo silente’.
In questa prospettiva, il Tribunale non ha tenuto conto di una serie di elementi idonei a dimostrare l’insussistenza di esigenze cautelari, e cioè il fatto che in un trentennio di contrasto al RAGIONE_SOCIALE COGNOME non sia mai emersa la figura di
NOME COGNOME e che nessuno dei collaboratori di giustizia ne ha mai parlato. Inoltre, i fatti risalgono a quattro anni fa e COGNOME, che è incensurato, è pienamente inserito nel mondo del lavoro.
2.3 Il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso, articolando due motivi.
2.3.1 Con il primo motivo, deduce l’inosservanza dell’art. 292, comma 2, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione apparente in ordine alle esigenze cautelari.
La difesa in sede di riesame aveva eccepito che l’ordinanza del G.i.p. sul profilo delle esigenze cautelari relative alla posizione di COGNOME mancasse di una autonoma valutazione, come richiesto dall’art. 292 cod. proc. pen.
Nessuna motivazione è presente in ordine alle ragioni per cui COGNOME, incensurato, privo di carichi pendenti e accusato di un reato risalente al 2021, debba essere sottoposto alla misura della custodia in carcere.
2.3.2 Con il secondo motivo, deduce la mancanza di motivazione in relazione all’art., 275, comma 3, cod. proc. pen.
In linea AVV_NOTAIO, il motivo di ricorso segnala che le intercettazioni risalgono al 2021 e che da allora non sono emerse altre condotte delittuose. Richiama il principio di diritto recentemente espresso dalla Corte di cassazione, secondo cui la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari può essere superata in presenza di elementi dai quali ne risulti l’insussistenza, anche in mancanza di una dissociazione espressa dal sodalizio.
Inoltre, la presunzione può essere superata anche in virtù del tempo trascorso dalla commissione dei fatti, tant’è che il giudice è onerato di una motivazione specifica in caso di sussistenza di un significativo ‘tempo silente’.
In data 10.11.2025, il difensore dei ricorrenti ha presentato motivi nuovi, cui ha allegato anche i verbali delle sommarie informazioni delle persone offese assunte dai Carabinieri di Torre Annunziata, che sono stati trasmessi alla D.D.A. procedente in dat a successiva all’udienza di riesame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
l ricorsi sono complessivamente infondati e devono essere rigettati per le ragioni di seguito esposte.
Quanto al primo motivo del ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME, deve premettersi che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, in tema di misure cautelari, il Tribunale adito in sede di riesame è privo di poteri istruttori in ordine ai fatti relativi
all’imputazione, siccome incompatibili con la speditezza del procedimento incidentale “de libertate”, dovendo decidere in ordine alla legittimità della misura sulla base delle risultanze processuali già acquisite o di quelle eventualmente allegate dalle parti nel corso dell’udienza (Sez. 6, n. 46036 del 26/10/2023, Valentino, Rv. 285475 -01; Sez. 1, n. 23869 del 22/4/2016, COGNOME, Rv. 267993 -01; Sez. 3, n. 21633 del 27/4/2011, P.M. in proc. Valentini, Rv. 250016 -01).
Ciò premesso, il Tribunale del riesame, nel caso di specie, ha preso in considerazione le allegazioni di parte, ma ha dato espressamente atto di non potere utilizzare, senza mediazioni di tipo tecnico, le registrazioni contenute nei dispositivi prodotti dalla difesa, a causa di rumori e fruscii di sottofondo che impedivano la percezione completa delle conversazioni.
Di conseguenza, i giudici hanno motivato congruamente circa la necessità di fondare la propria decisione sulla trascrizione dei colloqui eseguita dal consulente del pubblico ministero, non potendo dubitarsi al riguardo della ragionevolezza dell’opzione di servirsi di elementi di prova ricavabili dall’ascolto effettuato da un esperto munito della indispensabile strumentazione tecnica, piuttosto che da un ascolto approssimativo in camera di consiglio senza la disponibilità di mezzi idonei a facilitarlo.
Questo vuol dire che la censura di omessa valutazione dei rilievi difensivi circa il contenuto delle intercettazioni è destituita di fondamento.
In realtà, il Tribunale, più precisamente, ha preso in considerazione, tra quelli offerti dalle parti, solo gli elementi effettivamente suscettibili di vaglio e di verifica, giustificando senza alcuna illogicità la inutilizzabilità, materiale e tecnica prima ancora che procedurale, dei supporti audio prodotti dalla difesa.
E, conseguentemente, si è arrestato di fronte a questa constatazione, senza procedere oltre nella disamina della ricostruzione testuale alternativa proposta dal difensore, appunto per la impossibilità, in questa fase cautelare di tipo incidentale, di controllarne autonomamente la conformità al contenuto delle captazioni.
Anche il precedente di legittimità citato nel ricorso a sostegno delle censure difensive non si attaglia alla vicenda in esame, perché riguardava un caso in cui era stato lamentato che, all’esito del giudizio d’appello, la sentenza impugnata avesse fatto riferimento ad una sola delle plurime perizie disposte in sede di istruttoria dibattimentale e senza prendere in considerazione le consulenze di parte.
Si tratta, con tutta evidenza, di un caso diverso da quello oggetto del presente giudizio, ove, in un procedimento ‘de libertate’ in cui il giudice del riesame è sprovvisto di poteri istruttori, era disponibile un solo elaborato di tipo tecnico,
contenente gli elementi su cui -tra gli altri -si era fondata la richiesta di misura cautelare (artt. 291, comma 1, e 309, comma 5, cod. proc. pen.).
Il motivo, pertanto, deve essere disatteso, dovendosi solo aggiungere che, su questo punto, i motivi nuovi depositati il 10.11.2025 si limitano essenzialmente a ribadire le argomentazioni già esposte a sostegno dell’originario ricorso .
Prima di passare a valutare i motivi più specificamente attinenti alle esigenze cautelari (gli altri due ricorrenti, infatti, non hanno censurato il profilo della gravità indiziaria a loro carico), deve prendersi in considerazione la doglianza, comune alla posizione di COGNOME e COGNOME, della mancanza di autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari, contenuta nel primo motivo dei rispettivi ricorsi.
A questo proposito, deve rilevarsi che il Tribunale del riesame risponde alla censura in questione ed esclude che l’ordinanza genetica sia connotata da carenza di autonoma valutazione delle esigenze cautelari, ritenendo invece che il G.i.p. abbia argomentato circa la pervasività sul territorio stab iese del RAGIONE_SOCIALE COGNOME, la cui prevalente attività criminale è quella di natura estorsiva, ovvero proprio quella nell’esercizio della quale i due indagati in questione hanno dimostrato una spiccata pericolosità sociale.
Di contro, la doglianza articolata nei ricorsi è generica, perché, denunciando la nullità dell’ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari, non indica gli aspetti della motivazione in relazione ai quali la dedotta omissione ha impedito apprezzamenti di segno contrario, di rilievo tale da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (v. Sez. 3, n. 10400 del 19/11/2024, dep. 2025, Business, Rv. 287827 – 02).
I ricorsi, infatti, si limitano a evocare la incensuratezza e l’assenza di carichi pendenti dei due indagati, che, per quanto si dirà nel prosieguo, sono da soli elementi privi di decisivo rilievo nella valutazione cautelare da effettuarsi secondo l’art. 2 75, comma 3, cod. proc. pen.
In questo modo, i ricorrenti non assolvono all’onere di esporre le ragioni in base alle quali la mancanza di valutazione, su un piano di autonomia rispetto alla prospettazione della parte pubblica, avrebbe avuto una incidenza sulle determinazioni cautelari, sì che, ove essa fosse stata compiuta, il risultato sarebbe stato diverso.
La nullità che la legge pone a presidio del corretto adempimento del dovere di valutazione critica non può essere, infatti, relegata in una dimensione squisitamente formalistica e non può, quindi, essere dedotta facendo leva esclusivamente sulla rilevazione di particolari tecniche di redazione che al più possono valere quali indici sintomatici, ma non sono esse stesse ragioni del vizio
(Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 274760 -01, spec. in motivazione).
È necessario, allora, che sia delineata la rilevanza causale dell’omissione valutativa che si denuncia. Se la deduzione della nullità si risolve nella denuncia di assenza di esigenze cautelari, non si fa altro che criticare il costrutto motivazionale del provvedimento che si impugna sotto i consueti profili dei vizi che sono propri della motivazione. Per la rilevazione di una nullità afferente alla formazione della decisione giudiziale, invece, è richiesta la prospettazione dell’incidenza su quel risultato decisorio di una mancanza di elaborazione critica, nel senso che occorre denunciare, con sufficiente specificità, in quale parte e per quale aspetto l’omessa autonoma valutazione abbia determinato una conclusione decisoria che altrimenti non sarebbe stata (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv. 277496 -01, spec. in motivazione).
Ciò non è stato fatto nel caso di specie, sicché i motivi in esame devono ritenersi generici e, pertanto, vanno disattesi.
Quanto ai motivi relativi al difetto di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, va presa in considerazione, innanzitutto, la censura riguardante il c.d. tempo silente, che è comune a tutti e tre i ricorsi.
3.1 Deve escludersi, in primo luogo, la rilevanza dell’argomento per la NOME, la quale risponde del reato permanente associativo con ‘condotta tuttora perdurante’.
Sotto questo profilo, è da condividersi il principio secondo cui, in tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di partecipazione ad associazioni mafiose “storiche”, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell’indagato dall’associazione o con l’esaurimento dell’attività associativa (Sez. 5, n. 16434 del 21/2/2024, COGNOME, Rv. 286267 -01; Sez. 2, n. 38848 del 14/7/2021, COGNOME, Rv. 282131 -01).
In particolare, la contestazione del carattere permanente del reato implica evidentemente, nel caso di specie, che l’associazione in questione sia tuttora operativa.
Sotto questo profilo, anche la giurisprudenza costituzionale, occupandosi specificamente della legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ha evidenziato la specificità del vincolo associativo di tipo mafioso, «che, sul piano concreto, implica ed è suscettibile di produrre, da un lato, una solida e permanente adesione tra gli associati, una rigida organizzazione gerarchica, una rete di collegamenti e un radicamento territoriale e, dall’altro, una diffusività dei
risultati illeciti, a sua volta produttiva di accrescimento della forza intimidatrice del sodalizio criminoso» (Corte cost., n. 136 del 2017).
È stato affermato, pertanto, che l’elemento in grado di legittimare costituzionalmente la presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere è rappresentato dallo stabile inserimento nell’associazione di tipo mafioso, il quale, per le caratteristiche del vincolo capace di permanere inalterato nonostante le vicende personali dell’associato e di mantenerne viva la pericolosità, fa ritenere che questa non sia adeguatamente fronteggiabile con misure cautelari ‘ minori ‘.
In questa prospettiva, s’è ritenuto anche che non ha rilievo la distinzione tra la posizione del partecipe e quella degli associati con ruoli apicali, perché, quali che siano le specifiche condotte e i ruoli da loro ricoperti nell’organizzazione criminale, il dato che rileva sotto l’aspetto cautelare è costituito dal tipo di vincolo che li lega nel contesto associativo, vincolo che fa ritenere la custodia in carcere l’unica misura in grado di «troncare i rapporti tra l’indiziato e l’ambito delinquenziale di appartenenza, neutralizzandone la pericolosità» (Corte cost., n. 265 del 2010).
Collocata entro questa cornice ermeneutica, dunque, la motivazione del Tribunale del riesame è del tutto congrua, perché richiama il dato che dalle risultanze investigative sia emersa ‘la perduranza del vincolo associativo’, nonché la circostanza che la NOME sia la moglie del capo RAGIONE_SOCIALE e sia investita della gestione della cassa dell’organizzazione criminale.
Si tratta di elementi del tutto adeguati ad escludere che sia ravvisabile concretamente un lasso di tempo, apprezzabile o meno che sia, entro il quale l’indagata si sia astenuta dal commettere il reato, tenuto conto del suo legame coniugale con colui che o ccupa la posizione di vertice dell’organizzazione criminale e del carattere essenziale e nient’affatto occasionale del ruolo a lei assegnato nella struttura associativa.
3.2 Quanto alle posizioni di NOME COGNOME e NOME COGNOME, cui sono contestati singoli reati aggravati ex art. 416bis .1 cod. pen., commessi dal primo tra il 2020 e il 2021 e dal secondo tra il 2021 e il 2022, va premesso che la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alle disposizioni generali stabilite dall’art. 274 cod. proc. pen. Ne consegue che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo ( Sez. 4, n. 29237, dell’11/6/2025, COGNOME, Rv. 288309 01; Sez. 5, n. 4950 del 7/12/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282865 -01; Sez. 1, n. 21900 del 7/5/2021, COGNOME, Rv. 282004 -01).
Ciò nondimeno, il tempo trascorso dai fatti contestati deve essere espressamente considerato dal giudice come uno degli “elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari”, cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 37345 del 9/7/2025, C., Rv. 288276 -01; Sez. 6 n. 21809 del 4/6/2025, COGNOME, Rv. 288276 -01; Sez. 1, n. 13044 del 16/12/2020, dep. 2021, P., Rv. 280983 -01).
In questa prospettiva, è vero che il reato contestato a COGNOME e a COGNOME è per sua natura non permanente, ma è vero pure che le estorsioni di cui essi devono rispondere sono state commesse al fine di agevolare un’associazione di stampo mafioso t uttora operativa sul territorio.
Stante tale contesto, allora, è da ritenersi che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente richiamato, da un lato, il fatto che NOME COGNOME è il figlio del capo RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, e, dall’altro, che COGNOME è, per quanto emerso dalle indagini, un fidato collaboratore di NOME COGNOME, indicato come uno dei sodali più vicini allo stesso NOME COGNOME, il quale si occupa, oltre che di coadiuvare NOME COGNOME nella gestione della cassa comune, proprio delle estorsioni.
Si tratta di elementi che autorizzano la conclusione secondo cui la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. non può considerarsi elisa, né anche solo affievolita, dal decorso di un periodo di tempo, che peraltro nemmeno può essere considerato ex se ‘considerevole’ e che è comunque da valutare alla luce del fatto che per entrambi gli indagati la valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, in ragione del loro stretto legame con esponenti di vertice o di spicco dell’ass ociazione di stampo mafioso (oltre che delle modalità realizzative delle condotte loro contestate), è sfavorevole.
In questa prospettiva, anche la segnalata incensuratezza di COGNOME e COGNOME non rileva decisivamente, atteso che costituisce un elemento con valenza di mera presunzione relativa di minima pericolosità sociale, che ben può essere superata valorizzando l’intensità del pericolo di recidiva desumibile dalle accertate modalità della condotta in concreto tenuta (Sez. 1, n. 30405 del 13/6/2025, COGNOME, Rv. 288567 -01; Sez. 5, n. 42784 del 23/5/2016, COGNOME, Rv. 267956 -01).
E nel caso di specie l’ordinanza impugnata , come già evidenziato, ha congruamente richiamato la gravità dei fatti ascrivibili ai due indagati in questione e la loro vicinanza a soggetti di primo livello dell’associazione di stampo mafioso.
Né possono essere valorizzati gli elementi rappresentati nei motivi nuovi, che la difesa di COGNOME e COGNOME ha tratto dalle dichiarazioni delle persone offese acquisite in epoca successiva alla decisione del Tribunale del riesame.
Lo stesso difensore si dice consapevole dei limiti di questa allegazione e, tuttavia, ciò non toglie che, in disparte la considerazione che tali elementi riguarderebbero piuttosto il profilo della gravità indiziaria prima ancora che quello delle esigenze cautelari, l’oggetto del giudizio di legittimità sia inderogabilmente delimitato dagli elementi su cui si è fondata la decisione impugnata. Il materiale cognitivo in riferimento al quale può essere esercitato il sindacato della Corte di cassazione, dunque, deve essere lo stesso posto a base dell’ordinanza impugnata.
Anche i motivi attinenti alle esigenze cautelari, quindi, devono essere disattesi.
Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, i ricorsi sono da considerarsi complessivamente infondati e devono essere rigettati, con la conseguente condanna dei ricorrenti, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
Giacché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà dei ricorrenti, si deve disporre ex art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen., che copia del provvedimento sia trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell’Istituto penitenziario ove essi sono attualmente ristretti.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 21.11.2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME