Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16393 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16393 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/12/2023 del TRIBUNALE di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso; uditi i difensori, AVV_NOTAIO ed NOME COGNOME, che, dopo breve discussione, hanno chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 19/12/2023 confermava l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce del 6/12/2023, che applicava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di NOME COGNOME.
L’indagato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per illogicità e mancanza della motivazione con riferimento alla gravità indiziaria. Evidenzia che nel caso di specie mancherebbero due degli elementi costitutivi del reato di estorsione, vale a dire la minaccia ed il danno ingiusto: sotto il primo profilo rileva che dal contenuto delle conversazioni intercettate non si evince né la circostanza che il COGNOME si sia fatto portavoce del clan RAGIONE_SOCIALE, né che abbia proferito frasi minacciose nei confronti della
persona offesa NOME COGNOME; sotto il secondo aspetto assume che non vi sono elementi per poter sostenere che la trattativa per la locazione del locale attiguo al bar del COGNOME fosse già conclusa, né per affermare che fosse stato conferito incarico ad un tecnico che avrebbe poi dovuto essere remunerato, per cui nessuna deminutio patrimonii è avvenuta.
2.1 Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per illogicità e mancanza della motivazione in relazione alla circostanza aggravante del metodo mafioso. Osserva che il COGNOME si è interessato alle sorti del locale in discorso in quanto vicino a NOME COGNOME come singolo, estraneo al clan COGNOME, di cui faceva parte anni addietro il padre NOME COGNOME: che, del resto, la condanna per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. che ha riguardato quest’ultimo, risale al 1999; che la contiguità dell’odierno ricorrente ad altri soggetti appartenenti alla famiglia RAGIONE_SOCIALE e non al clan si pone al di fuori di logiche criminali.
2.2 Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per illogicità e mancanza della motivazione con riferimento alle esigenze cautelari. Ritiene che il provvedimento impugnato non abbia dato conto della concretezza dei pericula libertatis, in quanto non ha evidenziato elementi sufficienti per poter ritenere che vi siano occasioni che rendano altamente probabile la commissione di reati analoghi; che i precedenti penali da cui il COGNOME risulta gravato fanno riferimento a vicende distinte rispetto ai fatti per cui si procede; che in ogni caso manca l’indicazione delle specifiche ragioni per cui una misura meno afflittiva sarebbe inadeguata.
2.3 In data 19/3/2024 è pervenuta memoria con motivi aggiunti, con la quale i difensori insistono per l’esclusione della circostanza aggravante del metodo mafioso, ritenendo che sia stata fondata su mere supposizioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.1 I primi due motivi (il secondo dei quali è ulteriormente sviluppato nei motivi aggiunti), essendo strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente e vanno dichiarati manifestamente infondati, in quanto per un verso ripropongono le stesse doglianze rappresentate al Tribunale del riesam da questo risolte con motivazione congrua ed immune da vizi logici e per alt verso si limitano a prospettare una diversa valutazione di circostanze compiutamente esaminate dai giudici di merito. Con riguardo a quest’ultim profilo, giova evidenziare che la giurisprudenza di legittimità è ormai consoli nel ritenere che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine al
consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimi relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso inerisc sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addot giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che gov l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sezioni Unite, n. 11 del 22/3/20 Audino, Rv. 215828 – 01) e non il controllo di quelle censure che, pur investe formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diver valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sezione 2 27866 del 17/6/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01). In altri termini, l’insussis dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. (ma il discors anche per le esigenze cautelari di cui all’art. 274 stesso codice) è rilev cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di leg nella manifesta illogicità della motivazione, risultante dal tes provvedimento impugnato, con la conseguenza che il controllo di legittimità no concerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di me circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati pr sono, dunque, inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente l motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazion circostanze già esaminate dal giudice di merito, atteso che trattasi di c non riconducibili alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente ind dalla legge (Sezione 2, n. 31553 del 17/5/2017, COGNOME, Rv. 270628 Sezione 4, n. 18795 del 2/3/2017, COGNOME, Rv. 269884 – 01; Sezione 6, n. 491 del 12/11/2015, COGNOME, Rv. 265244 – 01; Sezione 7, ord. n. 12406 de 19/2/2015, COGNOME, Rv. 262948 – 01; Sezione Feriale, n. 47748 del 11/8/2014 COGNOME, Rv. 261400 – 01). Dunque, nel momento del controllo dell motivazione, non si deve stabilire se la decisione di merito proponga la migl ricostruzione dei fatti, né si deve condividerne la giustificazione, dove invece, limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con i comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento: ci quanto l’art. 606, comma primo, lett. e) del cod. proc. pen. non consente Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla cor della motivazione in rapporto ai dati processuali (Sezioni Unite, n. 1 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260 – 01; Sezioni Unite, n. 47289 del 24.9.200 COGNOME, Rv. 226074 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nel caso oggetto di scrutinio, l’ordinanza esaminata risulta avere analiz singolarmente ed in modo adeguato tutte le doglianze difensiv (dettagliatamente riassunte alla pagina 2), che risultano pedissequame riproposte in questa sede. Dunque, sotto questo profilo il ricorso risulta
aspecifico, in quanto non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, che ha evidenziato come dal tenore delle conversazioni intercettate emerga evidente che il COGNOME con minacce larvate, ma inequivoche, faceva presente al COGNOME che al locale attiguo alla sua concessionaria era seriamente interessato NOME COGNOME, figlio di NOME COGNOME, esortandolo di conseguenza a rinunciare a prenderlo in locazione; che in tal modo il COGNOME, con i COGNOME accanto, sarebbe stato “pure più tranquillo”; che la persona offesa comprendeva chiaramente l’invito a desistere dal locare il locale attiguo al suo esercizio commerciale, tanto che rispondeva che, pur occorrendogli per utilizzarlo come deposito, avrebbe ceduto per non “rovinare gli equilibri”; che, dunque, il COGNOME aveva “fatto un passo indietro perché si trattava di lui Fosse stata un’altra persona …”, nonostante avesse “chiuso già”, avesse cioè concluso la trattativa ed avesse incaricato un tecnico per le pratiche amministrative. Il Tribunale si è fatto carico di rispondere alle obiezioni difensive con riferimento ad ogni conversazione intercettata ed in relazione alla sussistenza della minaccia e del danno, nonchè all’evocazione del clan mafioso; ciò ha fatto con una interpretazione del dato probatorio esente da qualsivoglia vizio logico, che, dunque, non è censurabile in sede di legittimità.
1.4 Manifestamente infondato è anche il terzo motivo.
Il Tribunale del riesame ha correttamente evidenziato come in relazione al reato contestato, siccome aggravato dall’utilizzo del metodo mafioso, viga la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, con la conseguenza che il giudice non è onerato dal dimostrare in positivo la pericolosità dell’indagato; che, inoltre, la presunzione comprende anche i caratteri dell’attualità e della concretezza; che, dunque, è sufficiente che il giudice dia atto della insufficienza degli elementi eventualmente addotti dalla difesa a vincere detta presunzione. In proposito la giurisprudenza di legittimità ha avuto cura di precisare che la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall’art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che, se il titolo cautelar riguarda i reati previsti dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sezione 2, n. 6592 del 25/1/2022, Ferri, Rv. 282766 02). In altri termini, la clausola di esclusione prevista dall’art. 299, comma 2 cod. proc. pen. fa ritenere perduranti, per tali reati, i caratteri di attual concretezza del pericolo, salvo prova contraria, non desumibile dal solo decorso del tempo (Sezione 3, n. 46241 del 20/9/2022, V., Rv. 283835 – 01).
I giudici della cautela, nel caso di specie, hanno evidenziato che la presunzione non è stata in alcun modo superata; che, anzi, il pericolo di recidiva è concreto ed attuale, tenuto conto delle allarmanti modalità della condotta, della negativa personalità dell’indagato, della circostanza per cui a novembre del 2023 è stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare per i delitti di incendio e di detenzione e porto di arma comune da sparo e in ultimo del dato per cui il reato per cui si procede è recente; che, infine, la misura più rigorosa trova motivo nella prognosi negativa in ordine al rispetto delle prescrizioni connesse a qualsiasi misura meno afflittiva. Tale motivazione, ad avviso del Collegio, non può ritenersi illogica o meramente apparente, posto che contiene tutti i requisiti per rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice del provvedimento impugnato.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il giorno 4 aprile 2024.