Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 28589 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 28589 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 04/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Reggio Calabria il giorno DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO – di fiducia avverso l’ordinanza nrg. 117/2024 in data 21/3/2024 del Tribunale di Reggio Calabria in funzione di giudice del riesame,
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che è stata richiesta dalla difesa dell’indagato la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore dell’indagato, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 21 marzo 2024, a seguito di giudizio di appello ex art. 310 cod. proc. pen., il Tribunale di Reggio Calabria, giudicando in sede di rinvio disposto dalla Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione con sentenza in data 6 febbraio 2024, ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria in data 13 marzo 2023 con la quale era stata rigettata l’istanza di NOME COGNOME finalizzata ad ottenere la sostituzione della misura cautelare personale della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari in relazione al delitto di estorsione aggravato ex art. 416bis.1 cod. pen.
Il fatto-reato in contestazione risale all’anno 2015.
2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’imputato, deducendo con unico articolato motivo l’inosservanza e/o l’erronea applicazione della I. 47/2015 e degli artt. 125, 274, 275, 299 e 623 cod. proc. pen., 416-bis.1 cod. pen. (art. 606, lett. b, cod. proc. pen.) nonché mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione dei fatti sopravvenuti di cui all’art. 299 cod. proc. pen. ed in relazione alle esigenze cautelari previste dagli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. nonché in relazione alla I. 47/2015 sull’attualità e concretezza delle stesse per i delitt aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen. risultante dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti che saranno specificamente indicati (art. 606, lett. e, cod. proc. pen.).
Lamenta la difesa del ricorrente che il Tribunale del riesame non avrebbe motivato sulle ragioni per le quali l’elemento di novità dell’annullamento della sentenza di condanna del COGNOME in altro procedimento per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. non inciderebbe in senso positivo sulla presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. relativa alle esigenze cautelari.
Inoltre, il Tribunale avrebbe errato nel momento in cui non ha debitamente considerato il diverso peso che ha avuto l’annullamento operato dalla Corte di cassazione in relazione alla predetta sentenza di condanna rispetto alle dichiarazioni (richiamate nel provvedimento) del collaboratore di giustizia NOME COGNOME che non risultano ancora state oggetto di valutazione specifica da parte del giudice di merito innanzi al quale pende il procedimento.
Invero, il COGNOME avrebbe parlato della “vicinanza” del COGNOME al contesto ed alle dinamiche criminali di operatività della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE senza riferire una condotta concreta riferibile all’odierno ricorrente ed il Tribunale non avrebbe comunque valutato che proprio detta “vicinanza” è stata oggetto dell’annullamento da parte della Corte di cassazione.
La motivazione dell’ordinanza impugnata sarebbe poi viziata anche perché nella stessa non si sarebbero adeguatamente valutati sotto il profilo delle esigenze cautelari sia la rilevanza del c.d. “tempo silente”, sia il tema del decorso del tempo dal commesso reato.
Infine, secondo la difesa del ricorrente, la motivazione dell’ordinanza impugnata sarebbe illogica nella parte in cui, attraverso il richiamo alla necessaria rescissione dei rapporti con gli associati, ha riqualificato le presunzioni relative all aggravanti mafiose elevandole di fatto a presunzioni assolute, trascurando quanto sul punto ha precisato la Corte costituzionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
E’, innanzitutto, doveroso premettere che nel caso in esame si verte solo in materia di esigenze cautelari non essendo oggetto di discussione la sussistenza della gravità indiziaria a carico del COGNOME con riguardo al reato allo stesso ascritto.
La Sesta Sezione penale della Corte di cassazione con la menzionata sentenza del 6 febbraio 2024, nell’annullare con rinvio la precedente ordinanza, ha rilevato che il Tribunale del riesame aveva omesso di valutare e dar conto, con congrua motivazione, della sentenza, pronunciata il 22 febbraio 2023 dalla medesima Sezione della Corte, con la quale era stata annullata con rinvio la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che aveva ritenuto il ricorrente partecipe della RAGIONE_SOCIALE COGNOME.
In detta occasione – ha osservato questa Corte – il Tribunale del riesame si era limitato testualmente ad affermare che «quanto alla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato la sentenza resa dalla Corte di appello riguardo alle vicende criminose di cui COGNOME risponde nel procedimento cosiddetto Trash, il Collegio ritiene che nessuna rilevanza possa attribuirsi all’annullamento di un diverso titolo custodiale, disposto in differente procedimento penale».
Precisava, ancora, questa Corte che la evocata pronuncia di legittimità concerneva non un titolo custodiale, disposto in un differente procedimento penale, ma la sentenza di condanna del ricorrente per la ritenuta partecipazione al sodalizio conosciuto come RAGIONE_SOCIALE COGNOME e, altresì, rilevava che nel presente procedimento, l’aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen. è stata contestata sotto il profilo dell’agevolazione del menzionato sodalizio e che il Tribunale della cautela ha ritenuto che la condotta estorsiva denotasse l’inserimento del ricorrente in circuiti delinquenziali di pericolosità sociale e i suoi «legami con il contesto criminalità organizzata in cui si inseriscono i fatti di reato di cui egli risponde».
Da ciò ne derivava la conseguenza che era onere del Tribunale di Reggio Calabria quello di valutare se l’annullamento della sentenza di altro provvedimento avesse o meno incidenza sulla sussistenza dell’aggravante contestata.
Ritiene l’odierno Collegio che nell’ordinanza impugnata in questa sede il Tribunale di Reggio Calabria in sede di rinvio non ha debitamente provveduto a colmare tutti i vizi di motivazione riscontrati nella menzionata sentenza di annullamento del provvedimento emesso in sede di incidente cautelare, il che rende fondato il ricorso qui in esame sotto il profilo che si andrà ad evidenziare.
Il Tribunale nell’ordinanza impugnata, con motivazione adeguata e priva di vizi logici, ha, infatti, debitamente risposto al principale profilo che avev determinato questa Corte di legittimità all’annullamento dell’originario provvedimento dello stesso Tribunale chiarendo che:
il titolo per il quale è attualmente detenuto il COGNOME è incentrato sulle dichiarazioni rese tra la fine del 2020 e gli inizi del 2021 dall’imprenditore NOME COGNOME che ha denunciato le imposizioni della ‘ndrangheta con riguardo all’appalto per la realizzazione di lavori pubblici tradottesi nel versamento del “pizzo” alla RAGIONE_SOCIALE COGNOME;
una tranche della tangente estorsiva pari a circa 10.000 euro era stata riscossa anche dal COGNOME il quale si era presentato nel 2015 all’imprenditore quale rappresentante della “famiglia COGNOME“;
le dichiarazioni della persona offesa risultano supportate anche da quelle del collaboratore di giustizia NOME COGNOME, soggetto intraneo alla medesima RAGIONE_SOCIALE COGNOME;
l’originario procedimento (operazione “Nuovo Corso”) nel quale era stato emesso il titolo custodiale qui in esame è, poi, confluito nel maxi-procedimento “Epicentro”;
in quest’ultimo procedimento, ancora sub iudice, il COGNOME è stato condannato all’esito di giudizio abbreviato alla pena di 12 anni di reclusione, oltre alla multa, in ordine al reato di estorsione aggravata sotto il duplice profilo della metodologia e dell’agevolazione mafiosa;
anche a voler escludere il profilo aggravante della “agevolazione mafiosa” residuerebbe in ogni caso quello dell’uso del “metodo mafioso”;
il fatto che la sentenza di condanna del COGNOME in altro procedimento (operazione Trash”) che lo vedeva imputato del reato di partecipazione all’associazione mafiosa COGNOME sia stata annullata con rinvio dalla Corte di cassazione non assume rilevanza nel caso di specie, atteso che il positivo riscontro
della finalità agevolativa non postula la necessaria appartenenza dell’autore del reato al sodalizio agevolato;
h) in ogni caso l’annullamento della sentenza di condanna del COGNOME nell’altro procedimento è ancora sub iudice non essendo ancora definito il giudizio di rinvio innanzi alla Corte di appello.
5. Se la motivazione dell’ordinanza impugnata è da ritenersi certamente adeguata a dare risposta al vulnus del primigenio provvedimento in ordine al profilo della eventuale rilevanza dell’annullamento della sentenza di condanna del COGNOME in altro procedimento, tuttavia, con riguardo agli ulteriori profili avanzati dalla difesa del ricorrente e con particolare riguardo al rapporto tra tempus commissi delicti, esigenze cautelari e modalità di salvaguardia delle stesse, il Tribunale del riesame nell’ordinanza impugnata non risulta avere adeguatamente motivato.
Infatti, sulla premessa che lo stesso Tribunale ha affermato che «l’eventuale esclusione dell’agevolazione mafiosa nei termini evocati dalla pronuncia di legittimità alcuna concreta refluenza avrebbe sul trattamento cautelare residuando l’affermazione di responsabilità con specifico riferimento all’estorsione aggravata dal metodo mafioso», occorre ricordare che proprio tale considerazione apre ad una diversa prospettiva anche in relazione alla valutazione delle esigenze cautelari ed alla presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Infatti, se l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., come sostenuto dal Tribunale, rimane configurabile quantomeno sotto il solo profilo dell’uso del “metodo mafioso”, ecco che allora la considerazione contenuta nell’ordinanza impugnata secondo cui non vi sarebbero elementi sintomatici di allontanamento del COGNOME dal contesto criminale, sebbene continua a mantenere rilievo in ordine alla permanenza delle esigenze cautelari, impone una più approfondita valutazione in ordine alla presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. ed alle modalità di salvaguardia delle esigenze cautelari.
Questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che «In tema di custodia cautelare in carcere disposta per i delitti aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen., sebbene l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. operi una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, in difetto di contestazione di intraneità al contesto associativo di tipo mafioso, ma di mero ricorso alle modalità comportamentali tipiche di tali associazioni, la presunzione di perdurante pericolosità ha carattere marcatamente relativo e il giudice è chiamato a valutare gli elementi astrattamente idonei a escludere tale presunzione, desunti dal tipo di reato per il quale si procede, dalle concrete modalità del fatto e dalla risalenza dei
precedenti» (ex ceteris: Sez. 5, n. 1525 del 06/12/2023, dep. 2024, Gannbardella, Rv. 285808).
E’ indubbio che nel caso in esame il fatto-reato in contestazione è del 2015 e quindi risalente a circa 9 anni orsono.
Il Tribunale nel motivare la permanenza delle esigenze cautelari, asseritamente salvaguardabili esclusivamente con la custodia in carcere, ha richiamato i precedenti penali dell’odierno ricorrente, già condannato in modo definitivo per associazione mafiosa (commessa nel 1998 con permanenza fino al 6 aprile 2007 e con pena detentiva scontata sino al 7 febbraio 2011), ed il fatto che il COGNOME è stato sopposto a misura di prevenzione eseguita sino al 4 agosto 2012.
Non v’è dubbio che ci si trovi in presenza di precedenti di rilievo, ma non ci si può esimere dal constatare che si tratta di vicende ancor più risalenti nel tempo rispetto ai fatti-reato di cui al presente procedimento.
Alla luce di quanto appena evidenziato, i Giudici del merito, nel momento in cui hanno ritenuto automaticamente applicabile alla fattispecie in esame la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., non risultano aver tenuto adeguatamente in considerazione il fatto che i criteri tramite cui valutare la sussistenza di elementi in grado di superarla debbano essere puntuali e stringenti (Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766). D’altra parte, una esegesi costituzionalmente orientata impone invece, ove, in difetto di contestazione di intraneità al contesto associativo, si rilevi il mero ricorso da parte dell’agente alle modalità tipiche dell’associazione di stampo mafioso il giudizio sulla pericolosità del soggetto non può che assumere, nel caso di specie, un carattere marcatamente relativo, divenendo necessario operare una effettiva valutazione degli elementi astrattamente idonei ad escludere l’operatività della presunzione, tenuto conto del tipo di reato per il quale si procede e delle concrete modalità del fatto.
Detta valutazione, nel caso di specie, risulta essere stata sostanzialmente pretermessa sotto il profilo del notevole arco di tempo trascorso dalla consumazione del delitto in esame risalente al 2015, il quale di fatto costituisce elemento per l’appunto astrattamente idoneo a porsi in conflitto con la presunzione di perdurante pericolosità e che, per ritenersi inidoneo a superarla, richiedeva una adeguata motivazione invece carente, non potendosi fare esclusivo richiamo a precedenti penali e giudiziari ancor più risalenti nel tempo e tantomeno ad un non comprovato allontanamento da un’associazione di tipo mafioso alla quale non risulta comprovata l’effettiva partecipazione dell’odierno ricorrente, il tutto collegato alla connessa possibilità di ritenere quantomeno attenuate le esigenze
cautelari e, quindi, adeguatamente savaguardabili anche con la diversa misura degli arresti donniciliari.
Per le considerazioni or ora esposte, l’ordinanza affetta da nullità sotto il profilo sopra evidenziato deve pertanto essere annullata con rinvio per un nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Reggio Calabria competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Poiché dalla presente decisione non consegue la rinnessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto per provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 4 luglio 2024.