Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 37994 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 37994 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CALAFIORE NOME
Data Udienza: 24/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 30/01/2025 del TRIB. LIBERTA’ di Roma Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME
che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Uditi gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, che insistono per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
COGNOME Con ordinanza del 30 gennaio 2025, il Tribunale del riesame di Roma ha accolto l’appello proposto dal P.M. avverso l’ordinanza del GIP del medesimo Tribunale, che aveva rigettato nei confronti di COGNOME NOME la richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere, in relazione ai delitti relativi a traffico di sostanze stupefacenti di cui ai seguenti capi della contestazione provvisoria:
artt. 74, commi 1,2,3 e 5 d.P.R. n. 309/1990, perché si associava con NOME, promotore e organizzatore dell’associazione, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME
NOME e COGNOME NOME, già giudicati separatamente e condannati in primo grado con sentenza di condanna in data 13 dicembre 2022
22) artt. 110 cod.pen., 73 d.P.R. n. 309/1990, perché in concorso con NOME e NOME, cedeva 2 kg. di sostanza stupefacente del tipo cocaina “tritolo” per il corrispettivo di euro 37.000 al chilo, commesso in Guidonia, il 4 dicembre 2020;
23) art. 110 cod. pen.,73 d.P.R. n. 309/1990, perché in concorso con NOME e NOME, cedeva 1 kg. di sostanza stupefacente del tipo cocaina “tritolo” per il corrispettivo di euro 37.000, commesso in luogo imprecisato il 5 dicembre 2020;
24) art. 110 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309/1990, perché in concorso con NOME e NOME, cedeva 1 kg. di sostanza stupefacente del tipo cocaina “tritolo” per il corrispettivo di euro 37.000, commesso in Guidonia il 7 dicembre 2020;
artt. 110 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309/1990, perché riceveva da NOME e NOME in quantità superiore ad 1 kg. di sostanza stupefacente del tipo cocaina “tritolo”, con stampa “granchio”, commesso a Roma il 14 e 15 dicembre 2020;
27) art. 110 cod. pen, 73 d.P.R. n. 309/1990, perché riceveva da NOME e NOME, per poi cederlo ad altri, 1 kg. di sostanza stupefacente del tipo cocaina “tritolo” a marchio COGNOME, in Roma il 10 febbraio 2020;
28) art. 110 cod. pen. 73 d.P.R. n. 309/1990, perché in concorso con NOME e NOME, cedeva ad una persona non identificata, 15 kg. di sostanza stupefacente del tipo cocaina “tritolo” a marchio NOME, commesso a Fondi, il 13 febbraio 2021;
art. 110 cod. pen. 73 d.P.R. n. 309/1990, perché NOME acquistavano da COGNOME NOME e COGNOME NOME 10 kg. di sostanza stupefacente del tipo cocaina “tritolo” a marchio GT, che venivano ricevuti per 2 kg da COGNOME NOME, per 2 kg a COGNOME NOME, per 1 kg a COGNOME NOME e per 1 kg a COGNOME NOME, commesso a Roma, il 2 marzo 2021.
COGNOME Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, mediante il proprio difensore, COGNOME NOME, deducendo i seguenti motivi, sintetizzati come segue ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen:
Con il primo motivo, deduce la violazione di legge processuale penale, in relazione agli artt. 310, 581, comma 1, lett. c), 591, comma 1 lett. c), per l’inammissibilità dell’appello proposto dal P.M. e vizio di motivazione; in particolare, il ricorrente rileva che l’ordinanza non aveva fornito risposta alla questione sollevata dalla difesa e relativa alla genericità dell’appello, che era stato
formulato in modo vago, astrattamente riferibile a tutti gli indagati, anche se si era doluto del fatto che il GIP non avesse proceduto alla valutazione della gravità indiziaria dei singoli fatti contestati; le motivazioni addotte dal Tribunale sono giudicate solo apparenti, in quanto di fatto avallavano una lettura delle disposizioni di legge elusiva dell’obbligo per l’accusa di procedere alla richiesta cautelare solo in ragione dell’affermata esistenza di un fatto di reato, della gravità indiziaria e del pericolo derivante dallo stato di libertà. Viceversa, l’ordinanza di rigetto del AVV_NOTAIO, per la completezza della sua motivazione, avrebbe dovuto essere appellata con motivi sufficientemente specifici; il rigetto dell’eccezione di inammissibilità dell’appello aveva determinato una inammissibile sovrapposizione tra appello e riesame non consentita dalla legge. Ne era conseguita una decisione illogica.
Con il secondo motivo, si deduce la violazione dell’art. 274, comma 1, lett. c) cod.proc.pen e vizio di motivazione, in punto di esigenze cautelari, posto che i fatti contestati risalivano al periodo compreso tra maggio 2020 e marzo 2021. Il Tribunale, del cui provvedimento viene riportata ampiamente la motivazione, non avrebbe svolto il vaglio sulla incidenza di tale cospicuo lasso temporale, così disattendendo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità.
L’udienza, inizialmente fissata per il 17 giugno 2025, è stata rinviata all’udienza odierna in ragione della necessità di rinnovare le notifiche dell’avviso di fissazione d’udienza.
La Procura generale ha depositato conclusioni scritte nel senso del rigetto del ricorso.
Richiesta la discussione orale dai difensori del ricorrente, intervenuta nomina di nuovo difensore, le parti hanno concluso nei sensi riportati in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME Il ricorso è infondato e va rigettato.
Con il primo profilo, viene riproposta la questione della valida formulazione, da parte del Pubblico Ministero, dell’appello avverso l’ordinanza di diniego della richiesta stessa.
Il Tribunale del riesame, in risposta alla relativa eccezione, ha correttamente confutato la doglianza rilevando che, a fronte di una ordinanza di rigetto della misura cautelare motivata esclusivamente sul preliminare rilievo del difetto di
attualità del pericolo, la relativa impugnazione non può che riferirsi a tali contenuti. Ciò in conformità alla giurisprudenza di legittimità secondo cui l’appello cautelare di cui all’art. 310 cod. proc. pen. ha la fisionomia strutturale e strumentale degli ordinari mezzi di impugnazione, sicché deve individuare i punti della decisione oggetto di censura ed enunciare i motivi di fatto e di diritto che si sottopongono al giudice del gravame in termini specifici, o almeno con una specificità proporzionale a quella delle argomentazioni che sorreggono il provvedimento impugnato (vd. da ultimo, Sez. 6, n. 1919 del 10/12/2024 (dep. 2025) Rv. 287512 – 01). Nella sostanza, in difetto di una effettiva e concreta valutazione della richiesta di applicazione della misura da parte del G.I.P., l’appellante non avrebbe potuto confrontarsi con argomentazioni specifiche, per cui è risultata obbligata la via del richiamo alla richiesta cautelare. Ciò in applicazione del principio per cui l’appello del P.M. avverso ordinanza di rigetto di misura cautelare, motivato con il mero richiamo al contenuto della originaria richiesta cautelare, è inammissibile perché non soddisfa i requisiti di specificità tranne che nel caso in cui, per motivi formali ritenuti assorbenti o per l’apoditticità della decisione del G.i.p, sia mancata qualsiasi valutazione della richiesta medesima» (Sez. 6, n. 45948 del 29/10/2015, Shoshi, Rv. 265276).
Dalla lettura dell’ordinanza impugnata, quanto alle precedenti fasi del procedimento cautelare, si evince che il GIP aveva giustificato il rigetto della richiesta di misura cautelare, rilevando che le condotte in questione si fermavano alla data dell’8 marzo 2021 e.del sodalizio di cui al capo 1, contestato a partire dal gennaio 2020, in concorso con altri soggetti separatamente già giudicati e fatti oggetto di ordinanza cautelare, si avevano notizie fino all’esecuzione della stessa, avvenuta in data 10 gennaio 2022. Per il reato di associazione di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e per numerosi reati fine era stata pronunciata, in sede di rito abbreviato, condanna il 13 febbraio 2022, nei confronti dei capi e degli organizzatori dell’associazione oggetto di contestazione nel presente procedimento, per cui si è desunta la disarticolazione dell’organigramma del sodalizio, provocando almeno una decisa battuta d’arresto, se non la fine dell’attività criminosa. Del resto, i delitti di cui alla nuova richiesta del P.M. erano medesimi di quelli relativi alla precedente, inquadrabili nello stesso tessuto associativo e portati alla luce da una più attenta valutazione del materiale probatorio già acquisito, tramite ordine europeo di investigazione, dalle Autorità francesi, per cui mancava la fotografia attuale della rete dei rapporti tra correi, delle attività dei soggetti coinvolti, non essendo stati acquisiti elementi utili a dimostrare che i medesimi siano ancora impegnati nello stesso contesto criminoso.
L’appello del Pubblico Ministero è stato ritenuto specifico, in quanto incentrato sulla totale obliterazione della gravità indiziaria dei singoli fatti contestati
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conseguenza della limitazione dell’esame al mero profilo dell’attualità cronologica dei fatti contestati. Il P.M. ha evidenziato invece il rischio di reiterazione dei medesimi reati per cui si procede ed anche per altri gravi delitti con uso di armi e contro la persona. Ciò mediante il riferimento agli atti depositati a sostegno della richiesta relativa ai capi 40) e 41), dai quali era emersa la professionalità di cui gli indagati erano dotati nell’esercizio dell’attività di narcotraffico, unita all disponibilità di armi e accompagnata da condotte violente e propositi omicidiari. Il GIP non aveva considerato, inoltre, la presenza di gruppi di fornitori stabili del gruppo oggetto di procedimento, la cui attitudine alla importazione di ingenti quantitativi di cocaina non poteva ritenersi superata dalla ipotizzata disarticolazione dell’organizzazione e lo stesso valeva per i clienti, che, a loro volta, mantenevano inalterate le condizioni per proseguire nello smercio. Ancora, era stato del tutto ignorato il contributo offerto dal collaboratore NOME COGNOME, il quale aveva reso importanti informazioni in ordine alla personalità di gran parte degli indagati, come riportato nella richiesta di misura, e alla persistente attività di traffico degli stupefacenti al quale gli stessi continuavano a essere dediti.
A fronte di tale motivazione, la censura di genericità risulta inammissibile in quanto aspecifica, posto che si limita a reiterare l’eccezione senza considerare i contenuti espliciti della motivazione fornita dal Tribunale, che ha confutato adeguatamente la doglianza.
COGNOME Altrettanto infondato è il motivo relativo al vizio di motivazione riferito all’ applicazione della doppia presunzione stabilita dall’art. 275, comma 3, cod.proc.pen. È opportuno ricordare che nella giurisprudenza di legittimità si è andato affermando un orientamento, di maggiore rigore interpretativo, secondo il quale la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall’art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo. (In motivazione la Corte ha aggiunto che, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un’attenuazione del giudizio di pericolosità) (Sez. 2 , n. 6592 del 25/01/2022, Rv. 282766 – 02; Sez. 5, n. 4950 del 07/12/2021 (dep. 2022) Rv. 282865 – 01; Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, COGNOME, Rv. 282004 – 01;). Accanto a tale orientamento, se ne è delineato un altro, più favorevole all’interessato, secondo il quale, pur se per i reati di cui all’art
275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 dprile 2015, n. 47, e di un’esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell’indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli “elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari”, cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, del codice di rito (Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, Tavella, Rv. 286202 – 02).
Ciò premesso, le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale, essendo conformi in diritto ai principi espressi dalla Corte di cassazione, peraltro nella declinazione meno rigorosa e quindi di maggior favore per l’indagato, non possono formare oggetto di censura in questa sede in punto di concreto apprezzamento dei fatti posti a sostegno del giudizio di attualità del pericolo di reiterazione dei gravi delitti oggetto di contestazione.
In particolare, il Tribunale ha fatto esplicito riferimento alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità più favorevole alla posizione dell’indagato, e della Corte Costituzionale, evidenziando il carattere relativo delle presunzioni dettate dall’art. 275, comma 3, cod.proc. pen., e si è poi fatto carico di valutare l’idoneità dei fatti emersi anche successivamente all’epoca delle condotte contestate, della concreta personalità dell’indagato e dell’intero contesto in cui l’organizzazione agiva, al fine di impedire l’operare delle presunzioni. Così ha riportato le dichiarazioni del collaboratore di giustizia COGNOME, soprattutto mediante l’accertamento della rilevanza dell’organizzazione di narcotraffico capeggiata da COGNOME e attivamente partecipata anche da COGNOME e che si mostrava operativa pienamente certamente anche durante la restrizione in carcere dello stesso collaboratore (pag. 14 dell’ordinanza impugnata), e ne ha valutato la caratura tale da sopravvivere alle vicende carcerarie degli organizzatori e alla loro condanna, considerato in modo complessivo il quadro delle concrete modalità di partecipazione emerse. Il Tribunale ha pure correttamente rilevato l’irrilevanza del mancato riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 416 bis 1 cod.pen. al fine di attenuare l’estrema gravità dei fatti, atteso che l’accertato uso del cripto telefonini non si era rilevato mero strumento di elusione dei controlli di polizia, ma indice di condivisione di strumenti messi a disposizione di una cerchia ristretta di associati.
Il ricorrente imposta il ragionamento critico su considerazioni logicamente non decisive, facendo riferimento.alla mera cronologia degli eventi e senza farsi carico di mostrare l’illogicità palese della ragionevole prognosi di permanenza
dell’attualità del pericolo di reiterazione insito nella struttura criminale oggetto di accertamento anche da parte del giudice della cognizione.
COGNOME In definitiva, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato alle spese del giudizio. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. esec. cod.proc.pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. esec. cod.proc.pen.
Così è deciso il 24 settembre 2025.
Ivo