Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 12353 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 12353 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMENOME nato a Borgo San Lorenzo il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/10/2023 del Tribunale di Trento
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 24/10/2023, il Tribunale di Trento rigettava la richiesta di riesame, proposta nell’interesse di COGNOME NOME, avvero l’ordinanza emessa in data 10/07/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento, con la quale era stata applicata al predetto la misura cautelare della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione degli artt. 274, 275 e 275-bis cod.proc.pen. e vizio di motivazione in relazione al requisito di attualità del pericolo di reiterazione.
Argomenta che la richiesta di riesame era stata basata unicamente sulle esigenze cautelari e, in particolare, sul requisito di attualità del pericolo d reiterazione; sul punto il Tribunale del riesame aveva espresso argomentazioni di carattere generico ed astratto, senza considerare che la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod.proc.pen. aveva natura relativa e che il tempo trascorso dai fatti (la misura era stata eseguita in data 11.1.2023 ed i read-fine risalivano al 14.8.2021 e al 13.1.2021) imponeva la valutazione di specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l’attualità.
Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 motivo di ricorso è infondato.
Va ricordato che la disciplina di cui all’art. 275, comma 3 cod.proc.pen. stabilisce, rispetto ai soggetti raggiunti da gravi indizi di colpevolezza per uno dei delitti ivi considerati- tra i quali è ricompreso il contestato delitto di cui all’ar d.P.R. n. 309/1990 -, una duplice presunzione relativa, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari (an della cautela) che comporta che deve considerarsi esistente almeno una delle esigenze cautelari contemplate dall’art. 274 cod.proc.pen- ed alla scelta della misura (quomodo della stessa).
In presenza di tali reati, come rammentato dal Giudice delle Leggi (cfr. sentenza 231 del 2011), il Giudice deve considerare sussistenti le esigenze cautelari ove non consti la prova della loro mancanza, secondo uno schema di prova di tipo negativo e secondo un modello che, sul piano pratico, si traduce in una marcata attenuazione dell’obbligo di motivazione che si traduce nell’onere di dar semplicemente atto dell’inesistenza di elementi idonei a vincere la presunzione
di sussistenza delle esigenze cautelari; solo nel caso in cui l’indagato abbia allegato elementi di segno contrario, l’obbligo motivazionale diviene più pregnante in quanto il Giudice sarà tenuto a giustificare la ritenuta inidoneità degli stessi a superare la presunzione.
Va, quindi, richiamato il consolidato principio di diritto, in base al quale, qualora sia stata applicata la misura della custodia in carcere per uno dei delitti indicati nell’art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. e il giudice di merito non ritenga di poter superare la presunzione relativa, su di lui incombe solo l’obbligo di dare atto dell’inesistenza di elementi idonei a vincere tale presunzione, mentre l’obbligo di motivazione è imposto e diventa più oneroso nell’ipotesi in cui l’indagato o la sua difesa abbiano evidenziato elementi idonei a dimostrare l’insussistenza di esigenze cautelari e/o abbiano allegato, o anche solo dedotto l’esistenza ex actis di elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure (Sez. U, n. 16 del 05/10/1994, Demitry, Rv. 199387, Sez. 3, n. 1488 del 10/12/2013, dep.15/01/2014, Rv. 258017; Sez.3, n.48706 del 25/11/2015, Rv.266029; Sez.3, n.33037 del 15/07/2015, Rv.264190; Sez.6, n.53028 del 06/11/2017, Rv.271576).
Questa Corte ha anche precisato che la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, di cui all’art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall’art. 274 cod. proc. pen. e che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall’art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (cfr Sez,1, n. 21900 del 07/05/2021, Rv. 282004 – 01; Sez.5, n. 91 del 01/12/2020, dep.04/01/2021, Rv.280248 – 01; Sez.5, n. 26371 del 24/07/2020, Rv.279470 – 01;Sez.3, n.33051 del 08/03/2016, Rv.268664; Sez.1, n. 5787 del 21/10/2015, dep.11/02/2016, Rv.265986 – 01).
Nella specie, il Collegio cautelare ha ritenuto non vinte le presunzioni relative di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, evidenziando anche, a conferma, elementi di fatto dimostrativi di una attualità e concretezza delle esigenze cautelari, richiamando le modalità in cui si era esplicata la condotta criminosa (coinvolgimento dell’indagato in un contesto criminoso di notevole livello, modalità operative indicative della professionalità mostrata nell’attività illecita, apporto e disponibilità accordate al sodalizi criminoso), ritenute, implicitamente, di pregnanza significativa e preponderante rispetto al tempo trascorso dai fatti.
In tal modo, il Tribunale ha assolto all’obbligo motivazionale, in coerenza con i principi di diritto suesposti, con diffuse argomentazioni, congrue e logiche, che si sottraggono al sindacato di legittimità.
Consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e, in base al disposto dell’art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp.att.cod.proc.pen.
Così deciso il 22/02/2024