Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 25573 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 25573 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/06/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOMECOGNOME nato a TORINO il 17/06/1987 COGNOME NOME COGNOME nato a TORINO il 11/05/1982
avverso l’ordinanza del 30/01/2025 del TRIB. LIBERTA’ di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto dei ricorsi,
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Torino, con ordinanza del 30 gennaio 2025, rigettav l’istanza di riesame avanzata da COGNOME NOME e COGNOME NOME avver l’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere disposta dicembre 2024 con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso Tribunale di Torino.
Il giudice del riesame riteneva sussistenti gravi indizi di colpevolezza pendenti prevenuti in ordine all’ipotesi di reato di cui agli artt. 74 e 73 , d.P.R. n. descritti nell’incolpazione provvisoria e ritenevano la sussistenza altresì delle es cautelari per il concreto pericolo di reiterazione delle condotte illecite, s presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod proc. pen.
Propongono ricorso per cassazione COGNOME NOME e COGNOME Daniele
COGNOME NOME lamenta, con il primo motivo, vizio della motivazione in ordine alla sussistenza dell’attualità del pericolo di reiterazione.
5.1. Deduce la difesa che i giudici di merito avevano immotivamente omesso di valutare la risalenza temporale dai fatti contestati, pari a ben cinque L’associazione di cui all’art. 74 DPR 309/1990 era stata contestata come cessata n dicembre 2019 e, secondo la contestazione, il COGNOME vi avrebbe operato per cir un anno ( dal 2018 al 5 novembre 2019, data in cui era stato sottoposto a custod cautelare per altra causa). Il Tribunale del riesame, senza operare distinzione al tra gli indagati, aveva rilevato che il pericolo di recidiva era altamente proba considerazione della continuativa e sistematica commissione di illeciti e d caratteristiche della struttura associativa; che gli indagati erano privi di lavorative in grado di garantire adeguati redditi; che i predetti avevano ele condotte delinquenziali a stabile sistema di vita; che pertanto, nonostante il t trascorso, non vi erano elementi medio tempore intervenuti per desumere un cambiamento delle abitudini di vita degli indagati. I giudici di merito avev effettuato tali valutazioni senza valutare distintamente le posizioni dei corr pertanto, il ragionamento era del tutto privo dell’elemento della concretezza. Ino il Tribunale del Riesame aveva immotivatamente disatteso l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, che ha ribadito come, anche di fronte alla contestaz di reati di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il decorso del tempo è ele significativo per superare la presunzione di legge, anche in considerazione de condotta serbata dall’indagato. Il Tribunale del riesame non aveva in alcun mod valutato la circostanza che, nel considerevole lasso di tempo trascorso, il ricor non aveva commesso alcun illecito. Doveva essere rilevato che la consegna della
informativa conclusiva da parte della Polizia giudiziaria risaliva all’aprile 2021 pertanto, nel periodo intercorrente tra il 2019 e il 2021 il ricorrente er monitorato dagli inquirenti, senza che fosse emersa alcuna commissione di illeci che il COGNOME aveva radicalmente mutato il proprio stile di vita in quanto, dopo patteggiato la pena a seguito dell’arresto nel 2019 per l’operazione” Cerbero”, a intrapreso una regolare attività lavorativa nel settore della vendita di bev conducendo una vita regolare con la propria convivente, dalla quale aveva avuto du figli; il Tribunale di sorveglianza di Torino aveva emesso una ordinanza di affidamen in prova con permesso di lavoro nel febbraio 2022; era emerso il buo comportamento dell’indagato, risultante dalle ordinanze prodotte al Tribunale d Riesame. Era del tutto erronea ed apodittica la motivazione dei giudici di mer secondo cui l’esiguità dei redditi del Talarico, inidonea a mantenere la numer famiglia ( il predetto, oltre ai figli in tenera età avuti con l’attuale compagn mantenere altri due ragazzi di 12 anni, ossia la figlia della attuale compagna figlio nato da una precedente relazione) avrebbe determinato il pericolo di ricad dell’indagato nelle attività delittuose. Il Tribunale non aveva valutato le ris della documentazione reddituale depositata dalla quale emergeva la percezione di redditi tali da consentire l’attuale tenore di vita dell’indagato.
5.2 Con il secondo motivo lamenta violazione di legge in ordine alla dispos applicazione della misura della custodia cautelare in carcere riguardo al capo 27 de imputazione provvisoria, inerente alla cessione di 28 grammi di cocaina. Il Tribuna del riesame aveva omesso di pronunciarsi in ordine agli effetti della pronuncia pass in giudicato della Corte d’appello di Torino che, quanto alla cocaina trovat possesso del NOME ( cessionario) aveva qualificato il fatto c rientrante nella ipotesi di cui al V comma del’art. 73 del DPR 309/1990.
Scarafile NOME deduce, con il primo motivo, erronea applicazione della leg processuale in riferimento agli artt. 274 lett.c), 275 comma 3 e 292 comma 2 lett cod. proc. pen. Secondo la giurisprudenza di legittimità, la lettura costituzionalm orientata dell’art. 275 comma 3 cod proc. pen non può escludere il diretto rilievo d distanza temporale tra il fatto e l’adozione della misura cautelare, e fattor l’allontanamento dell’indagato dal gruppo criminale.La misura cautelare era sta eseguita il 14 gennaio 2025, a distanza di cinque anni dalla cessazione de permanenza del reato associativo (dicembre 2019). L’ordinanza impugnata non solo non aveva adeguatamente giustificato la sussistenza dei presupposti per applicare mantenere la misura carceraria, ma non aveva neanche valutato la sussistenza d elementi, allegati dal ricorrente, tali da escludere la presunzione di idoneità custodia in carcere a fronteggiare le esigenze cautelari. Innanzi tutto, il giudizi adeguatezza della misura era stato compiuto senza operare alcuna distinzione tra g
indagati; era meramente assertiva la previsione di un pericolo di recidiva specifica, trattandosi di una associazione la cui operatività era cessata da molti il monitoraggio eseguito dagli inquirenti fino al 2021, epoca in cui risulta depos l’annotazione conclusiva, non aveva portato evidenza alcuna circa la commissione d nuovi illeciti. Dunque, la inesistenza di condotte delittuose successive alla cessa del sodalizio non può non avere incidenza sul giudizio di permanenza delle esigenz cautelari, come statuito dalla Corte di legittimità con la sentenza citata dalla ordinanza di riesame. I giudici di merito non avevano adempiuto ad un onere motivazionale che tenesse conto del suddetto elemento, ed avevano altresì compiuto considerazioni erronee circa l’esame del concreto profilo degli indagati. In partico con riferimento al ricorrente, nell’ordinanza impugnata si era fatto riferiment condanne per reati in materia di stupefacenti riportate dal 2012 al 2015; l’esame certificato penale ( allegato in ossequio al principio di autosufficienza) consent appurare che era stata riconosciuta la continuazione tra le diverse sente pertanto, si trattava di un unico reato continuato commesso tra il maggio 2010 e novembre 2011. Era ingiustificata ed illogica la considerazione che la concretezza d pericolo di reiterazione del reato doveva essere desunta dal ruolo del ricorrente q dirigente ed organizzatore; era erroneo il ragionamento che accomunava l’odierno ricorrente al ruolo del COGNOME posto che solo dopo l’arresto di quest’u l’associazione aveva cessato di operare; non vi era prova che, dopo la cessazione rapporto associativo, il ricorrente avesse mantenuto rapporti con altri narcotraffi o esponenti della criminalità calabrese. Mancava quindi la effettiva valutazione pericolo concreto ed attuale di reiterazione della condotta; né era stato consid il mutamento dello stile di vita del ricorrente, che aveva documentato di aver av un figlio producendo il proprio stato di famiglia.Dalla documentazione allegata motivi nuovi nonché al ricorso in ossequio al principio di autosufficienza emerge poi che la compagna del ricorrente esercitava regolare attività lavorativa c cassiera presso un supermercato dal 2012, e pertanto il nucleo familiare aveva u stabile fonte di sostentamento. Infine, con argomentazioni apodittiche e svincol da elementi concreti, accomunando la posizione del ricorrente ad altri coindagati Tribunale del riesame aveva fatto riferimento a contesti di narcotraffico senza al reale concreto elemento di riscontro. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il procuratore generale ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
I difensori degli indagati, avv. NOME COGNOME per COGNOME NOME e avv NOME COGNOME per COGNOME NOME, hanno depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso. L’avv, COGNOME ha altresì allegato ordinanza con la quale il GIP press Tribunale di Torino ha applicato a COGNOME NOME la misura gradata degli arr domiciliari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va preliminarmente rilevato che la dichiarazione di rinuncia al ricorso risu sottoscritta dai difensori degli indagati, né è stata depositata la procura s rilasciata dagli indagati ai propri difensori ai fini della rinuncia. Va quindi che è inefficace l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione non sottos dall’indagato, ma dal solo difensore sprovvisto di procura speciale, posto la rinuncia, non costituendo esercizio del diritto di difesa, richi manifestazione inequivoca della volontà dell’interessato, espressa personalment o a mezzo di procuratore speciale (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, COGNOME Rv. 266244 – 01; GLYPH da ultimo, Sez. 2 – n. 49480 del 31/10/2023, COGNOME, Rv. 285663 – 01).
Emerge altresì che i due ricorrenti hanno ottenuto l’attenuazione della misu cautelare loro applicata e si trovano attualmente agli arresti domiciliari ( depositata dall’avv. COGNOME l’ordinanza del GIP presso il Tribunale di Tori riguardante COGNOME NOME, mentre per il COGNOME è stata acquisita la posiz giuridica). Non può, però, rilevarsi una carenza di interesse ad agire, posto c motivi di ricorso non riguardano soltanto la inadeguatezza della custodia carcere, ma attengono alla assoluta insussistenza delle esigenze cautelari. I ric proposti, pertanto, devono essere esaminati sotto tale profilo.
Va a questo punto ricordato che, per alcune tipologie di reato specificatamen indicate (tra le quali l’art. 74 d.P.R. 309/1990, contestato ai ricorrenti) l comma 3 cod.proc.pen., nella formulazione vigente, prevede un regime di presunzioni sia con riferimento alla presenza delle esigenze cautelari che c riferimento all’adeguatezza della misura da adottare, che limita la discreziona del giudice nella scelta. Pertanto, se sussistono gravi indizi di colpevolez relazione alla partecipazione ad un contesto associativo ex art. 74 citat applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi quali risulti che non sussistono esigenze .cautelari o che, in relazione al concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misu Pertanto, è ammessa la prova contraria con riferimento sia alla presenza del esigenze cautelari che con riferimento alla idoneità della sola custodia a garant
Posto che non è in discussione il profilo relativo ai gravi indizi di colpevol riguardo alla insussistenza delle esigenze di cautela, i ricorrenti dedu l’omessa valutazione, da parte del Tribunale del riesame, del rilevante decorso d tempo dalla cessazione della permanenza del reato associativo, nonché la omessa o insufficiente valutazione del documentato cambiamento dello stile di vita, del formazione di stabili nuclei familiari, del fatto che i nuclei familiari degli i
potessero contare su lecite entrate economiche in grado di garantire loro adegua sostentamento senza che vi fosse la spinta a ricorrere al procacciamento guadagni illeciti.
Le dogRanze sono infondate. Riguardo al c.d. “tempo silente”, (ossia il decors di un apprezzabile lasso di tempo tra l’emissione della misura e i fatti contes nei casi in cui opera la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. p consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte di legittimità è nel s che il decorso del tempo, ove non accompagnato da altri elementi fattuali, inidoneo a superare la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all’art. 275, comma 3, proc. pen. La prova contraria, infatti, non può desumersi dalla sola circosta relativa al mero decorso del tempo se non sussistano altri elementi circostanzi idonei a determinare un’attenuazione del giudizio di pericolosità (cfr. Sez. 6592 del 25/01/2022, COGNOME, Rv. 282766 – 02; Sez. 5, n. 4950 del 07/12/2021 dep. 2022, COGNOME, Rv. 282865; Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, COGNOME, Rv. 282004 – 01). Altre pronunce, richiamate dalla Difesa, hanno specificato che, p se per i reati di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è previs presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve esse espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco tempor privo di ulteriori condotte dell’indagato sintomatiche di perdurante pericolos potendo lo stesso rientrare tra gli “elementi dai quali risulti che non sussi esigenze cautelari”, cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. (in tal senso, tra le tante, Sez. 6, n. 31587 del 30/05/2023, Gargano, Rv. 2852 Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Pianta, Rv. 274861). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Tanto premesso, l’ordinanza impugnata è pienamente rispettosa dei principi sopra riportati in quanto esamina e prende in considerazione l’elemento del decorrenza temporale rispetto alla cessazione della permanenza del reat associativo, osservando però che detto elemento non è sufficiente a scardinare presunzione di sussistenza del pericolo di reiterazione delle condotte criminos in quanto ( cfr. pag. 46 e 47 dell’ordinanza impugnata) nonostante il tem trascorso, erano rilevabili significativi elementi da cui desumere la perdura pericolosità degli odierni ricorrenti. · In particolare, il Tribunale conside “COGNOME NOME e COGNOME NOME vantano redditi leciti del tutto inadeguat loro sostentamento e stile di vita ( disponibilità di vettura, motocicli, cell quant’altro)”. A fronte di tale passaggio motivazionale, lo COGNOME NOME limitato a dedurre che la propria convivente esercita regolare attività lavora quale cassiera, allegando le buste paga prodotte nella fase di merito. La deduzio
è del tutto inidonea ad attaccare l’ argomentazione sopra riportata, essendo n manifestamente illogico il giudizio espresso dal Tribunale circa l’ insufficienz
siffatta retribuzione, pari a circa euro mille mensili, a garantire uno stile agiato per un intero nucleo familiare. Quanto al COGNOME, nel ricorso
rappresentata la carente valutazione della documentazione reddituale complessiva del COGNOME medesimo e della convivente. Detta documentazione,
però, risulta genericamente indicata e neppure allegata al ricorso, che, sul pu difetta di autosufficienza. Relativamente al secondo motivo proposto – con i
quale si lamenta vizio di violazione di legge riguardo alla sussistenza dei g indizi in ordine al reato fine contestato al capo 27) – il ricorso si limita a
che altro coindagato, separatamente giudicato, era stato condannato per l’ipote lieve di cui al V comma dell’art. 73 del DPR 309/1990, e che il Tribunale no
avrebbe preso in considerazione detta circostanza. La doglianza non contesta specificatamente le precise argomentazioni del Tribunale del riesame sul punto
che non solo richiamano una serie di elementi fattuali del tutto coerentement considerati, ma prendono espressamente in considerazione la posizione del
coindagato giudicato separatamente osservando che, secondo il recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, è possibile la diversa qualificazione del nel caso di concorso di persone nel reato (SU, n.27727 del 14 dicembre 2024, dep. 2025, Rv 286581 -01).
Alla luce di quanto esposto, si impone il rigetto dei ricorsi. Segue per le condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Non si fa luogo ag adempimenti di cui all’art. 94 c. 1-ter, disp. att. cod.proc.pen, risultando gli indagati in regime di arresti dorniciliari.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2025
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Pre i nte